Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 31 dicembre 2002, n. 56)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI APPALTI

Art. 2 - Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione - obiettivo programmatico 2.2.1.04

Art. 3 - Disposizioni in materia di appalti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 5 - Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

Art. 6 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 7 - Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni

Art. 8 - Patto di stabilità per gli enti locali della Regione

Art. 9 - Proroga del termine di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 11 - Piano politiche del lavoro

Art. 12 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 13 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale scolastico

Art. 15 - Disposizioni in materia di fondi pensione

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 16 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 17 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti

Art. 18 - Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie

Art. 19 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

Art. 20 - Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 21 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno

Art. 22 - Interventi nel settore termale. Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic

Art. 24 - Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 29

Art. 25 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 26 - Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 11

Art. 27 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39

Art. 28 - Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 29 - Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma quadro

Art. 30 - Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62

Art. 31 - Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

Art. 32 - Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42

Art. 33 - Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 34 - Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 35 - Interventi in materia di pubblica istruzione

Art. 36 - Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed abrogazione della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36

Art. 37 - Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria

Art. 38 - Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21

Art. 39 - Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 40 - Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37

Art. 41 - Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio - sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 42 - Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

Art. 43 - Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 44 - Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 45 - Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 46 - Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77

Art. 47 - Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27

Art. 48 - Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola

Art. 49 - Modificazione alla legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 50 - Modificazioni all'articolo 4

Art. 51 - Modificazione all'articolo 5

Art. 52 - Sostituzione dell'articolo 6

Art. 53 - Sostituzione dell'articolo 7

Art. 54 - Modificazione all'articolo 9

Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 10

Art. 56 - Modificazione all'articolo 12

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 57 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 58 - Disposizioni finanziarie

Art. 59 - Dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

(Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

1. Anche per l'anno 2003, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI APPALTI

Art. 2

(Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione - obiettivo programmatico 2.2.1.04)

1. A decorrere dall'anno 2003, l'ammontare delle risorse destinate al settore "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi" - obiettivo programmatico 2.2.1.04 - è aumentato della quota derivante dalle economie realizzate nell'esercizio precedente sugli stanziamenti dei capitoli ricompresi nello stesso obiettivo programmatico.

Art. 3

(Disposizioni in materia di appalti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, è aggiunto il seguente:

"4bis. Per l'aggiudicazione di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 1.500.000 può trovare applicazione la licitazione privata semplificata, come definita dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione stabilito in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 9.".

2. Dopo il comma 4bis dell'articolo 26 della l.r. 12/1996, inserito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"4ter. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 4bis sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.".

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 4

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 173.654.167 per l'anno 2003.

2. In deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali euro 107.808.506 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 32.938.196 da utilizzarsi, quanto ad euro 30.129.108, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), e successive modificazioni ed integrazioni, e per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.), e quanto ad euro 2.809.088 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 32.907.465 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20501 parz.);

b) per euro 98.069.217, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 5.297.760, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20745).

4. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari al 2,5 per cento, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20503);

b) per un importo pari al 6,32 per cento, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

5. Per l'anno 2003 il fondo istituito dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), è determinato nella misura massima dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - cap. 67120).

6. Gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

8. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 5

(Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)

1. Per la realizzazione del programma definitivo 2003/2005 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.139.181 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.) così suddivisa:

a) anno 2003 euro 12.267.958;

b) anno 2004 euro 12.935.344;

c) anno 2005 euro 9.935.879.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 38/2001 è sostituito dal seguente:

"4. E' autorizzata la spesa di euro 1.918.568 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255) per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 a favore degli enti locali interessati dal programma definitivo per il triennio 2003/2005.".

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2004/2006 la spesa di riferimento è determinata in euro 28.289.920, di cui, indicativamente, euro 7.186.543 per l'anno 2004 ed euro 11.268.172 per l'anno 2005. In ottemperanza ai principi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla l.r. 38/2001, non si procede alla destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta spesa in favore delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni e delle Associazioni di Comuni. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2004/2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.).

4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 2.263.196 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21255).

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000; la spesa di euro 1.199.678 per l'anno 2003 e di euro 1.035.000 per l'anno 2004, già autorizzata a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettivamente in euro 900.000 per l'anno 2004 e in euro 900.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.).

Art. 6

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, nel triennio 2003/2005, in annui euro 7.747.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - cap. 33665).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1.

Art. 7

(Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni)

1. Le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni), relativi all'installazione e l'esercizio di radiotelecomunicazioni, sono determinate per l'anno 2003 in euro 200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - cap. 67368).

Art. 8

(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario), sono estese al triennio 2003/2005.

Art. 9

(Proroga del termine di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4)

1. Il termine previsto dall'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta), per la revisione straordinaria delle classificazioni delle sedi di segreteria dei Comuni e delle Comunità montane e delle sedi di segreteria convenzionate, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole "Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per gli enti locali.".

2. Al comma 1 dell'articolo 120 della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 38/2001, le parole "Entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2003".

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 11

(Piano politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), è determinata, per il triennio 2003/2005, in annui euro 4.227.263 (obiettivo programmatico 2.2.2.16. - cap. 26010).

Art. 12

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Docup obiettivo 2 per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria INTERREG, previsti dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, dal regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dal regolamento CEE n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 38.646.000, è rideterminata, per il triennio 2003/2005, nella misura complessiva di euro 27.128.421, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 14/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25026):

a) anno 2003 euro 11.705.469;

b) anno 2004 euro 10.699.954;

c) anno 2005 euro 4.722.998.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per il Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento dell'obiettivo n. 2 (Riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) in Valle d'Aosta, per il periodo 2000/2006.

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al regolamento (CE) 1260/99, sono determinati in euro 637.508 per l'anno 2003, euro 471.979 per l'anno 2004, euro183.646 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.06. - Cap. 43040).

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) 1260/99 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 980.417 per l'anno 2003, euro 998.552 per l'anno 2004 e euro 1.113.037 per l'anno 2005, articolati come segue:

a) programma "INTERREG III A italo-francese 2000/06": euro 716.393 per l'anno 2003, euro 733.895 per l'anno 2004 ed euro 848.065 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25030);

b) programma "INTERREG III A italo-svizzero 2000/06": euro 121.024 per l'anno 2003, euro 121.657 per l'anno 2004 ed euro 121.972 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25029);

c) programmi "INTERREG III B Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06" "INTERREG III B Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG III C Zona meridionale 2000/06": euro 143.000 per l'anno 2003, euro 143.000 per l'anno 2004 ed euro 143.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25033).

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 13

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.858 unità di personale, di cui 148 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 113.135.855 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 109.196.800 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30631) ed euro 3.311.300 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap.20000 parz.), ivi comprese le sostituzioni di personale assente e il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995, non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

4. Per il biennio 2004/2005 la spesa contrattuale, stimata in complessivi euro 7.800.000, è suddivisa in ragione di euro 2.600.000 nell'anno 2004 ed euro 5.200.000 a decorrere dal 2005 (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30650 parz.).

Art. 14

(Disposizioni in materia di personale scolastico)

1. Gli stanziamenti destinati annualmente al finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e della retribuzione delle attività aggiuntive, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54705).

2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale scolastico con qualifica dirigenziale, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54790).

3. Gli importi presenti sull'apposito fondo per i rinnovi contrattuali relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54785).

4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.2. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale direttivo e docente delle scuole regionali) del bilancio 2003 e successivi, delle risorse finanziarie necessarie a dare concreta attuazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale scolastico.

Art. 15

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31/12/1997, tramite fondo pensione), è determinato in euro 10.000.000 per l'anno 2004 ed in euro 8.000.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 39050).

2. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in annui euro 1.280.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54740).

3. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è determinato in euro 6.000.000 per l'anno 2003, euro 12.000.000 per l'anno 2004 ed euro 10.000.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap. 20010).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 16

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2003 in euro 206.074.237 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 194.853.417, dei quali euro 188.536.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:

1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);

2) euro 77.400 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);

3) euro 955.458 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);

4) euro 230.822 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz);

5) euro 3.253.737 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);

b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri relativi alla mobilità passiva relativi al saldo anno 2000, euro 6.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.230.820 (obiettivi programmatici 2.2.3.01., 2.2.3.03 e 2.2.3.04. - capitoli 59920, 61265 e 61730);

d) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), euro 3.990.000 per finanziamento annuale per spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 67380).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).

Art. 17

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzata, per il triennio 2003/2005, la spesa di annui euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - cap. 67382).

Art. 18

(Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie)

1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata in euro 2.962.203 per l'anno 2003, euro 2.628.128 per l'anno 2004 ed euro 1.532.900 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 516.454 per l'anno 2003 ed in euro 154.937 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap. 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata in euro 1.898.338 per l'anno 2003, euro 3.569.970 per l'anno 2004 ed euro 5.871.476 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60420).

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 1.650.000 per l'anno 2003 ed in annui euro 1.500.000 per gli anni 2004 e 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60445).

Art. 19

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del "Fondo regionale per le politiche sociali", istituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata in euro 9.100.000 per l'anno 2003 ed in annui euro 10.200.000 per gli anni 2004 e 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap. 61310).

Art. 20

(Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza)

1. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla stipulazione di convenzioni con istituzioni private e I.P.A.B. per la gestione di servizi socio assistenziali erogati presso strutture residenziali.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 21

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 5.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07. - cap. 38600 parz.).

2. Il limite di impegno, della durata massima di cinque anni, previsto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in data 24 gennaio 2001, in attuazione del regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 1.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.01. - cap. 41225 parz.).

3. Il limite di impegno, della durata massima di anni quindici, previsto dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 51.650 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - cap. 48975 parz.).

4. Il limite di impegno, della durata massima di anni dieci, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - cap. 48830 parz.).

Art. 22

(Interventi nel settore termale. Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 )

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), determinata in lire 7.000.000.000 per l'anno 2000, è assegnata all'esercizio finanziario 2004 per corrispondenti euro 3.615.100 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - cap. 35800).

2. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre prestiti, disposta dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 38/1998, è estesa all'anno 2004 (cap. 11195).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23

(Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione d'infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata in euro 1.358.200 per l'anno 2003, in euro 2.908.200 per l'anno 2004 ed in euro 2.908.200 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - cap. 50150).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella misura massima autorizzata al comma 1 (cap. 11175).

Art. 24

(Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 29)

1. Il comma secondo dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca), è sostituito dal seguente:

"2. In caso di contestazione di una violazione alle disposizioni previste dal calendario ittico regionale, gli agenti che esercitano funzioni di Polizia giudiziaria procedono al sequestro degli arnesi di pesca e del pescato, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore nei termini stabiliti dall'articolo 14 della legge 30 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

2. L'articolo 2 della l.r. 29/1983, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

"1. Per la violazione delle disposizioni del calendario ittico regionale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 154 a euro 463 per:

1) chi esercita la pesca senza titolo in acque non qualificate come riserva turistica;

2) chi non consente la verifica del carniere, sacco o altro oggetto atto a contenere il pescato o non voglia esibire agli agenti i documenti richiesti;

3) chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi delle vigenti leggi;

4) chi esercita la pesca in periodi non consentiti;

5) chi esercita la pesca in zone in cui sussiste il divieto di pesca;

b) da euro 463 a euro 1161 per chi esercita la pesca con esplosivi, sostanze venefiche, elettricità, prosciugamento o deviazione dei corsi d'acqua o durante svasi o asciutte;

c) da euro 76 a euro 231 per:

1) chi esercita la pesca senza aver regolarmente compilato i prescritti documenti necessari per poter pescare nel territorio della Regione o per la loro manomissione;

2) chi fa commercio del pescato;

3) chi cattura, senza rilasciarli in libertà, pesci per i quali esiste un divieto, anche temporaneo, di pesca;

4) chi esercita la pesca una volta raggiunta la quota stabilita nel calendario ittico;

5) chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi o modi non consentiti;

6) chi esercita la pesca nelle riserve turistiche senza il relativo permesso;

7) chi esercita la pesca con esche non consentite;

8) chi esercita la pesca nelle ore o nei giorni non consentiti, ma durante la stagione ittica;

d) da euro 37 a euro 115 per:

1) chi cattura pesci di misura inferiore alla minima prevista senza rimetterli liberi in acqua;

2) chi usa più canne da pesca;

3) chi rimette in acqua pesci di misura;

4) chi fa pastura in luoghi non consentiti;

5) chi usa più permessi;

6) chi stacca irregolarmente il pesce non di misura;

e) da euro 15 a euro 45 per ogni bollino di controllo non staccato o staccato irregolarmente;

f) da euro 22 a euro 69 per chi viola altre disposizioni del calendario ittico regionale non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre all'importo delle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno per l'illecita cattura del pesce, stabilito nella seguente misura:

a) euro 10,33 per ogni temolo, carpa, anguilla, luccio, trote, salmerino e tinca;

b) euro 10,33 per ogni mezzo chilo o sua frazione di alborella, vairone, scardola, triotto, scazzone e altra specie consimile di piccole dimensioni.

3. Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca dispone la sospensione della tessera regionale a chi sia stata notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 18 della l. 689/1981, con effetto a decorrere dall'inizio della stagione ittica successiva a quella in cui è divenuta esecutiva l'ordinanza-ingiunzione, nella misura di:

a) due anni, per le violazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) un anno, per le violazioni di cui al comma 1, lettera c).

4. A cura del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, a definizione del giudizio penale o amministrativo, è disposta la revoca definitiva del rilascio della tessera regionale nei confronti di coloro che abbiano commesso una violazione di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui le violazioni amministrative siano state conciliate con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981.

5. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca può disporre il ritiro cautelare della tessera regionale con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o amministrativo.

6. Contro il ritiro cautelare è ammesso ricorso all'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento all'interessato.".

3. Dopo la lettera b) del comma primo dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

"bbis) il contravventore non è socio del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca.".

4. Il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato.

5. La denominazione "Consorzio regionale pesca", ovunque ricorra nella legge, è sostituita dalla denominazione "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca".

Art. 25

(Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), le parole "e nei casi previsti dall'art. 46" sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994 è aggiunto il seguente:

"7bis. Il tesserino non può in ogni caso essere rilasciato:

a) per due stagioni venatorie consecutive a chi abbia riportato condanna definitiva, ovvero in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le violazioni penali di cui all'articolo 30 della l. 157/1992;

b) per una stagione venatoria a chi sia stata notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 18 della l. 689/1981, per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) della l. 157/1992 o per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), f), h), i), l), m), o), p), della presente legge.".

3. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 64/1994 le parole "nonché al ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dall'art. 46" sono soppresse.

4. La rubrica dell'articolo 46 è così sostituita: "Sanzioni amministrative".

5. Il comma 4 dell'articolo 46 è soppresso.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 26

(Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 11)

1. L'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Delocalizzazione di opere pubbliche)

1. La delocalizzazione di opere pubbliche, di proprietà dei Comuni o delle Comunità montane, avviene a cura dell'amministrazione proprietaria sulla base di quanto previsto nel piano di cui all'articolo 4 e, nel caso in cui il Comune sia sprovvisto di piano, sulla base del parere favorevole espresso dalle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, appositamente riunite in conferenza dei servizi.".

Art. 27

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogate.

Art. 28

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.".

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 29

(Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma quadro)

1. L'autorizzazione di spesa regionale per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne, sottoscritto il 22 luglio 2002, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione autonoma Valle d'Aosta, è determinata, per l'esercizio finanziario 2004, in euro 161.070 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 47005 parz.).

Art. 30

(Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è sostituito dal seguente:

"4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, gli edifici interessati dalle installazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento o comunque non oltre il dodicesimo mese successivo alla stessa. E' considerata equipollente all'abitabilità o agibilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 62/1993, è inserito il seguente:

"4bis. Sono considerati ammissibili anche gli interventi la cui documentazione di spesa risulta depositata agli atti dei competenti uffici della Regione alla data del 1° gennaio 2002, purché la richiesta di contributo sia presentata entro il 31 gennaio 2003.".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 62/1993, è sostituito dal seguente:

"5. Le installazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), realizzate in fabbricati di nuova costruzione, sono considerate ammissibili a contributo purché effettuate prima della scadenza della concessione edilizia.".

Art. 31

(Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è aggiunta la seguente:

"cbis) acquisto di scorte nell'importo massimo di euro 10.000 in un triennio.".

Art. 32

(Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42 (Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o società da questa controllata.".

Art. 33

(Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, di concerto con le parti sociali, previa approvazione di modalità, procedure e criteri che tengano conto delle condizioni di reddito e che possono prevedere anche la forfettizzazione degli oneri a carico degli utenti, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, particolari agevolazioni, fino all'esenzione totale, per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:

a) i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile;

b) i Cavalieri di Vittorio Veneto;

c) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

d) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;

e) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

f) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti;

g) i giovani di leva, ancorché non residenti in Valle d'Aosta, che effettuino il servizio militare o il servizio civile.".

Art. 34

(Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), limitatamente alla parte in cui dispone l'abrogazione degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 7/1997. A decorrere dalla medesima data vigono nuovamente gli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della l.r. 39/1975, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 35

(Interventi in materia di pubblica istruzione)

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per l'anno 2005 sono autorizzate, a favore di coloro che non sono residenti nella regione e frequentano i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il corso di Diploma Universitario in Telecomunicazioni, la spesa di euro 87.700 per il concorso nel pagamento di buoni mensa e la spesa di euro 25.800 per l'assegnazione di benefici economici (assegni di studio e contributo affitto) i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - cap. 55560 parz.).

Art. 36

(Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed abrogazione della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. La Regione assegna gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dipendenti dalla Regione e paritarie gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche).

2. La Giunta regionale determina i parametri di spesa e le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici di cui al comma 1, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio.".

2. La legge regionale 6 maggio 1987, n. 36, è abrogata.

Art. 37

(Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria)

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio), la Giunta regionale è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con clausola di divieto di alienazione e con vincolo di destinazione per gli scopi istituzionali dell'Università, l'immobile di proprietà regionale denominato "Ex centrale del latte" situato in via Piccolo S. Bernardo ad Aosta, distinto a Catasto con i numeri 164 e 175 del Foglio 27 di Aosta, al fine di realizzarvi strutture edilizie ritenute necessarie ed adeguate per lo svolgimento dell'attività didattica, amministrativa e di ricerca nonché per il corretto esercizio delle competenze in materia di diritto allo studio di competenza dell'Università stessa.

2. Con convenzione da stipulare con l'Università entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce tutte le condizioni relative alla cessione dell'area e dell'immobile sopra descritto nonché alla realizzazione ed all'uso delle strutture da realizzare in attuazione della delega di funzioni prevista dall'articolo 7 della l.r. 25/2001.

Art. 38

(Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), già prorogato di un anno dall'articolo 44 della l.r. 38/2001, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 39

(Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è aggiunto il seguente:

"1bis. Alle spese di manutenzione straordinaria si provvede mediante apposito stanziamento del bilancio della Regione, autorizzato con legge finanziaria, previo impegno al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trent'anni da parte del Comune di Saint-Pierre, proprietario dell'immobile.".

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 40

(Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 (Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Atti soggetti ad approvazione della Giunta regionale)

1. Sono soggetti all'approvazione preventiva da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'ARPA :

a) bilancio di previsione;

b) assestamenti e variazioni di bilancio;

c) conto consuntivo;

d) modifiche della pianta organica.

2. Gli atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.".

2. L'articolo 9 della l.r. 37/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Invio degli atti)

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono inviati, per conoscenza, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III della l.r. 41/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, inoltre, l'ARPA provvede ad inviare alla struttura regionale competente un elenco riportante l'oggetto dei provvedimenti adottati dal Direttore generale. E' facoltà della Regione richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco, copia integrale di provvedimenti.".

3. L'articolo 10 della l.r. 37/1997 è abrogato.

4. L'articolo 11 della l.r. 37/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Vigilanza sull'attività e sui risultati di gestione)

1. L'attività ed i risultati di gestione dell'ARPA sono soggetti alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale approva gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene entro il bimestre successivo alla fine di ogni anno solare, sulla base dei criteri definiti con la deliberazione di approvazione degli obiettivi. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce altresì elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale anche ai fini dell'attribuzione del compenso aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro.".

Art. 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio - sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), la parola "coordinatore" è sostituita dalla parola "direttore".

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 5/2000 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione dell'area è attribuita al direttore amministrativo di cui all'articolo 22.".

Art. 42

(Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70)

1. L'articolo 18 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Commissione regionale tecnica per i gas tossici)

1. Ai compiti previsti dall'articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), così come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, provvede la commissione tecnica permanente per i gas tossici costituita presso l'assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si individua la composizione della commissione. Alla nomina dei relativi componenti si provvede con atto dirigenziale.".

2. L'articolo 19 della l.r. 70/1982 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Commissione esaminatrice per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici)

1. Ai compiti previsti dall'articolo 32 del R.D. 147/1927, provvede la commissione regionale per gli aspiranti al certificato di idoneità tecnica permanente per i gas tossici costituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si individua la composizione della commissione. Alla nomina dei relativi componenti si provvede con atto dirigenziale.".

3. Il quarto comma dell'articolo 23 della l.r. 70/1982 è abrogato.

Art. 43

(Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 41/1995 è aggiunto il seguente:

"2bis. Il personale dirigente del Dipartimento di prevenzione, oltre all'esercizio delle funzioni al medesimo derivanti dall'appartenenza alle singole strutture, opera in modo coordinato nei diversi settori di competenza del Dipartimento stesso, sulla base delle indicazioni, dei programmi e dei progetti di attività definiti dal Comitato di dipartimento di cui all'articolo 37.".

2. L'articolo 37 della l.r. 41/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

(Direttore di dipartimento e Comitato di dipartimento)

1. Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale fra i Direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento medesimo e dura in carica tre anni. Al Direttore di dipartimento, che mantiene anche la funzione di direzione della struttura complessa di provenienza, è attribuito il trattamento economico del Direttore di area o quello in godimento, se più favorevole.

2. La nomina a Direttore di dipartimento comporta l'assunzione sia di responsabilità professionale in materia di prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

3. Il Direttore del dipartimento, in particolare:

a) predispone il piano annuale delle attività definendone gli obiettivi, nel rispetto degli indirizzi del piano attuativo locale di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2000;

b) assicura il funzionamento del dipartimento;

c) promuove le verifiche periodiche sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni;

d) controlla la corrispondenza dei comportamenti e dell'utilizzazione delle risorse disponibili con gli indirizzi generali definiti dal piano delle attività;

e) rappresenta il dipartimento nei rapporti con il Direttore generale, Direttore sanitario ed il Direttore amministrativo;

f) gestisce le risorse attribuite al dipartimento, secondo le indicazioni del piano attuativo locale.

4. Il Direttore del dipartimento è coadiuvato da un Comitato di dipartimento composto dai Direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

5. Il Comitato di dipartimento:

a) stabilisce il modello di organizzazione e programma il lavoro del dipartimento;

b) programma la razionale utilizzazione del personale e propone la mobilità del personale medesimo fra le unità operative del dipartimento nell'ottica dell'integrazione dipartimentale;

c) fornisce indicazioni per la gestione del budget di dipartimento;

d) collabora alla predisposizione del piano annuale delle attività;

e) propone i fabbisogni di risorse sia di personale che di dotazione strumentale, valutandone le priorità;

f) propone i gruppi operativi interdipartimentali.

6. Le modalità di funzionamento del Comitato di dipartimento sono disciplinate con deliberazione del Direttore generale dell'azienda.".

3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 41/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tale personale, oltre all'esercizio delle funzioni al medesimo derivanti dall'appartenenza alla struttura di cui sopra, opera in modo coordinato nei diversi settori di competenza del Dipartimento di prevenzione, secondo le direttive del Direttore di dipartimento.".

4. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 41/1995 è abrogato.

Art. 44

(Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 2000, n. 14, è sostituito dal seguente:

"4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale.".

2. L'articolo 11 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati meritevoli e bisognosi che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post - universitari di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati dall'articolo 1 e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).".

Art. 45

(Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie.".

Art. 46

(Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77 (Disposizioni dirette a promuovere e favorire l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste"), è sostituita dalla seguente:

"b) un membro scelto fra il personale docente, direttivo, dirigente con contratto a tempo indeterminato del settore di istruzione secondaria superiore della Regione, anche in quiescenza, con funzione di coordinatore preposto all'organizzazione delle manifestazioni.".

Art. 47

(Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1997, n. 27 (Norme per la partecipazione della Regione autonoma Valle Aosta alle iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione degli archivi di interesse storico), è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può concedere contributi, sino ad un massimo del novantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di persone ed enti privati, di enti ecclesiastici e di associazioni di culto che siano proprietari, possessori o detentori di archivi storici già ordinati e inventariati, o per i quali esista un progetto di riordino e inventariazione ai sensi dell'art. 2. Tali contributi possono essere destinati:

a) all'acquisto di arredi e attrezzature per la conservazione dei documenti di interesse storico previa presentazione di almeno un preventivo giudicato congruo;

b) al restauro di documenti di interesse storico previa presentazione di almeno tre preventivi forniti da ditte specializzate;

c) alla conservazione e alla continuazione delle principali serie documentarie conservate presso l'archivio corrente della Curia episcopale, previa presentazione di almeno un preventivo giudicato congruo;

d) ai lavori di disinfezione e disinfestazione dei locali contenenti i fondi archivistici di interesse storico, previa presentazione di almeno un preventivo fornito da una ditta specializzata.".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 27/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale decide in ordine all'ammissione al contributo e all'entità di esso, che è erogato in due rate. La prima, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, è corrisposta all'atto della concessione, la seconda a seguito della trasmissione del consuntivo delle spese sostenute, debitamente documentate, previa verifica degli interventi eseguiti.".

Art. 48

(Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola)

1. A decorrere dall'anno 2003, il venti per cento del contributo annuo assegnato alla Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola, denominata "Institut agricole régional", di cui alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 18, è destinato al finanziamento delle attività di diffusione dei risultati derivati dalla sperimentazione, previste dall'articolo 2, comma primo, lettera aquater), della l.r. 12/1982.

Art. 49

(Modificazione alla legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3 (Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale "Cogne" di Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Opere infrastrutturali e di bonifica)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta), la Regione può mettere a disposizione di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. risorse finanziarie tramite:

a) concessione di contributi in conto capitale, ovvero in conto impianti per l'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;

b) concessione di finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.

2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, che approva altresì lo schema di concessione accessoria per disciplinare le modalità di erogazione degli stessi e gli obblighi del concessionario.

3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza a Finaosta S.p.A.

4. La presente norma si applica anche agli interventi per investimenti già deliberati ai sensi delle leggi regionali 4/1993 e 12 maggio 1994, n. 17 (Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta)).".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 50

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

"1. A tutti i consiglieri regionali, che entrano in carica, anche a seguito di rielezione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà, entro il 30 settembre 2003, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo del capitale per la conversione dal regime a prestazione definita a quello della capitalizzazione è effettuato al 31 dicembre 2003, moltiplicando l'assegno virtuale maturato per un coefficiente di capitalizzazione sulla base dell'età e del sesso, differito ai sessant'anni di età, che tenga conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. Nel regolamento di applicazione, di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione.".

Art. 51

(Modificazione all'articolo 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età. In caso di erogazione anticipata, il capitale calcolato al momento del passaggio al regime della capitalizzazione è ridotto del tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo.".

Art. 52

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:

a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'articolo 3 della l.r. 33/1995;

b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale; tali contributi sono versati per un periodo massimo di quindici anni;

c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.

2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, spettante al consigliere al momento della cessazione del mandato, adeguata sulla base dell'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).

3. Per i consiglieri regionali di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata sino al raggiungimento del predetto limite minimo di età sulla base dell'indice di cui al comma 2.".

Art. 53

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio)

1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dal capitale come definito all'articolo 6, comma 1, ovvero dalla corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.

2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.

3. Nel regime della capitalizzazione, l'erogazione della prestazione è liquidabile in forma di capitale solo dopo il complessivo trasferimento da parte della Regione all'Istituto delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. Fino a quel momento, all'ex consigliere che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio ed ha optato per l'erogazione della prestazione in forma di capitale è comunque garantita l'erogazione della prestazione in forma di rendita e la successiva erogazione della prestazione in forma di capitale è dedotta delle prestazioni già erogate.".

Art. 54

(Modificazione all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, valorizzate in funzione del rendimento conseguito dall'Istituto, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.".

Art. 55

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Rinvio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e di cui agli articoli 13, comma 2, e 17, commi 3 e 4, della l.r. 33/1995, si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.".

Art. 56

(Modificazione all'articolo 12)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione trasferisce all'Istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro, concordato, entro il 28 febbraio 2003, tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchideterminatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 57

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

Art. 58

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2003 e pluriennale 2003/2005, nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 59

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.