Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 27 dicembre 2016, n. 57)

INDICE

CAPO I

CONCORSO DELLA REGIONE AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 1 - Determinazione dello stanziamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 2 - Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

Art. 3 - Liquidazione della posizione in prestazione definita

Art. 4 - Trasferimento all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*)

Art. 5 - Iniziative di solidarietà

Art. 6 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale

Art. 7 - Soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali ARRS. Modificazioni alla l.r. 22/2010

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 9 - Disposizioni per la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 22/2010

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 11 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 12 - Piano straordinario di investimenti per i Comuni

Art. 13 - Trasferimento finanziario per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 15 - Disposizioni in materia di procedure di reclutamento nell'Azienda USL e per la semplificazione nel settore della zootecnia. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

Art. 16 - Interventi in materia di politiche sociali

Art. 17 - Gruppo di lavoro

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale

Art. 20 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 21 - Finanziamento di un Piano di interventi in ambito agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità

Art. 22 - Programma di sviluppo rurale e altre disposizioni in materia di agricoltura

Art. 23 - Finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020

Art. 24 - Concessione di contributi in materia di riordino e di miglioramento fondiario

Art. 25 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata e per l'efficientamento energetico. Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014, n. 13, e 25 maggio 2015, n. 13

Art. 26 - Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici

Art. 27 - Disposizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie regionali strategiche

Art. 28 - (6)

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 29 - Disposizioni in materia di INVA S.p.A.. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

Art. 30 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Art. 31 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

Art. 32 - Cessione gratuita di beni in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

Art. 33 - Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Art. 34 - Disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2016, n. 18

Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema statistico regionale. Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10

Art. 36 - Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

Art. 37 - Disposizioni in materia di beni di interesse religioso. Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

Art. 38 - Criteri per la concessione di patrocini gratuiti e compartecipazioni. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3

Art. 39 - Proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5

Art. 40 - Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alle leggi regionali 3 dicembre 2007, n. 31, e 22 dicembre 2015, n. 22

Art. 41 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla l.r. 19/2015

Art. 42 - Trasferimento del polo tecnologico di Verrès

Art. 43 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 44 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 45 - Entrata in vigore

CAPO I

CONCORSO DELLA REGIONE AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 1

(Determinazione dello stanziamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, l'importo dell'accantonamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è determinato in euro 72.974.369 per l'anno 2017 e in euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018.

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 2

(Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027".

2. All'articolo 6 della l.r. 19/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027";

b) al comma 2:

1) le parole: "nel triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 2016/2027";

2) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

Art. 3

(Liquidazione della posizione in prestazione definita)

1. Ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso, il capitale spettante è pari alla riserva matematica al 31 dicembre 2016 calcolata tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare, decurtato degli eventuali importi di assegno vitalizio corrisposti dal 1° gennaio 2017 al momento della liquidazione del capitale.

2. Ai consiglieri regionali di legislature antecedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno una posizione nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31 dicembre 2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età.

3. La riserva matematica di cui al comma 1 e il valore attuale medio degli oneri di cui al comma 2 sono definiti tenuto conto della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*) alla data di valutazione.

4. L'ammontare del capitale spettante ai sensi del comma 1 o del comma 2 è abbattuto dell'11 per cento.

Art. 4

(Trasferimento all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali) (*)

1. La Regione riconosce all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*) di cui alla legge reginale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali) (*). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), un trasferimento di euro 4.400.000 di cui 2.200.000 nell'anno 2018 e 2.200.000 nell'anno 2019 (Programma 1.01 - Organi istituzionali - parz.).

Art. 5

(Iniziative di solidarietà)

1. Per il 2017, le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione delle indennità dei consiglieri di cui all'articolo 7 della l.r. 13/2014 sono altresì destinate, nella misura massima di euro 50.000, a progetti di solidarietà, individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Art. 6

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale)

1. Per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e non oltre il 10 per cento dei posti che si rendano vacanti nell'anno 2017.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e di personale con profilo di centralinista dell'emergenza da assegnare al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo.

3. Entro il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente un progetto per la ricollocazione del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e degli operai e impiegati agricolo-forestali assunti con contratto di diritto privato in enti già esistenti o di nuova istituzione, al fine di razionalizzare e di meglio organizzare l'esercizio delle relative funzioni, salvaguardandone la professionalità acquisita presso l'Amministrazione regionale nonché lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

4. Per l'anno 2017, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al presente comma il reclutamento di personale con profilo professionale di operatore socio-sanitario da destinare alle strutture residenziali per anziani gestite dagli enti locali. (1)

5. Nel caso in cui gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione cui consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

Art. 7

(Soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS). Modificazioni alla l.r. 22/2010)

1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010 è soppressa a decorrere dal 1° giugno 2017. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 31 maggio 2017, le cui funzioni sono esercitate dal Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'articolo 53bis della l.r. 22/2010, introdotto dal comma 4 del presente articolo.

2. Gli organi dell'ARRS, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano a decorrere dal 1° giugno 2017. La struttura regionale competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale; l'eventuale avanzo di gestione è integralmente riversato al bilancio regionale.

3. Il personale in servizio alla data del 31 maggio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ARRS è inquadrato, dal 1° giugno 2017, presso l'Amministrazione regionale nella categoria e posizione economica rivestite, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, ad eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi, per essere assegnato a supporto del funzionamento del CRRS.

4. Dopo l'articolo 53 della l.r. 22/2010 è inserito il seguente:

"Art. 53bis

(Comitato regionale per le relazioni sindacali)

1. Il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) è istituito presso la Presidenza della Regione e si avvale per il suo funzionamento della struttura regionale competente in materia di personale. Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello e di tutte le attività attribuitegli dalla presente legge. I costi di gestione della delegazione sono ripartiti per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentito il CRRS, con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Il CRRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità di cui all'articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine dell'applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. Il CRRS svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia, risponde unicamente al Comitato regionale per le politiche contrattuali e può chiedere tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.

3. Il CRRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CRRS presenta al Comitato regionale per le politiche contrattuali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, il CRRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. Il CRRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Il CRRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.

5. Il CRRS è costituito dal presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, e da quattro componenti. I restanti componenti sono designati, in ragione di due unità per ciascuno, dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio permanente degli enti locali e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. Il presidente e i restanti componenti del CRRS restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente nomina, tra gli altri componenti, un vice presidente, con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, il presidente e i restanti componenti del CRRS sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale. Il CRRS coordina la strategia regionale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CRRS delibera a maggioranza, su proposta del suo presidente.

7. Non possono far parte del CRRS né ricoprire le funzioni di presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le ulteriori modalità di funzionamento del CRRS e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti.".

5. A decorrere dal 1° giugno 2017, l'articolo 53 della l.r. 22/2010 è abrogato. Dalla medesima data, il riferimento all'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), ovunque ricorra in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito al CRRS.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente articolo nell'ambito del Programma 1.010 - Risorse umane.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.903 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.026 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 117.294.907 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - parz.), di cui:

a) euro 116.615.507 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale, per i segretari particolari e per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, collocati al di fuori della dotazione organica;

b) euro 679.400 per il personale amministrato dalla Giunta regionale e dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2017/2019 è determinata complessivamente in euro 2.591.000 per l'anno 2017 e in euro 4.060.000 per l'anno 2018 e in euro 1.410.000 per l'anno 2019 (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane). La spesa prevista è così ripartita:

a) anno 2017: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 2.579.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 12.000;

b) anno 2018: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 4.036.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 24.000;

c) anno 2019: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 1.404.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 6.000.

6. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dell'iscrizione negli elenchi è data notizia alla struttura regionale competente in materia di personale che provvede, entro il 28 febbraio, alla pubblicazione dell'elenco del personale distaccato in disponibilità nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta.".

7. I partecipanti alle prove pratiche, motorio-attitudinali o ginnico-sportive di procedure selettive pubbliche indette dalla Regione sono assicurati contro gli infortuni eventualmente occorsi durante le predette prove, nonché per la responsabilità civile relativamente ai danni eventualmente subiti o cagionati nell'espletamento delle medesime prove.

Art. 9

(Disposizioni per la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive uniche bandite dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 41, comma 5, della l.r. 22/2010 e in ogni caso non oltre l'approvazione delle relative graduatorie, la Società di servizi, istituita ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è autorizzata a stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con gli addetti ai predetti servizi, attingendo dalle graduatorie in essere presso le Unités des communes valdotaines. Ai lavoratori assunti è applicato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il contratto collettivo di lavoro del comparto unico regionale. I rapporti tra le Unités e la Società di servizi sono regolati da contratti di servizio aventi i contenuti di cui all'articolo 9 della l.r. 44/2010.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 22/2010)

1. L'articolo 50 della l. r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

(Aree di contrattazione)

1. Nell'ambito del comparto unico di contrattazione si distinguono le seguenti autonome aree di contrattazione:

a) area delle categorie, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, comprensivo di una specifica sezione riguardante le peculiarità del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) area della dirigenza, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

2. Il contratto collettivo di comparto per le aree di cui al comma 1 è stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54.".

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 11

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2017, l'ammontare dei trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione è determinato in euro 79.525.000, la cui ripartizione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.). Le risorse finanziarie destinate alla finanza locale di cui al precedente periodo sono integrate, per l'anno 2017, dagli stanziamenti di cui alle leggi regionali riportate nell'allegato 2, per un importo complessivo, al netto dei differimenti derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, di euro 103.096.234,96.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, agli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi di esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui alla l.r. 6/2014 è destinato l'importo aggiuntivo massimo di euro 500.000, ripartito secondo criteri di premialità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Per i predetti enti locali, il limite assunzionale di cui all'articolo 6, comma 4, è incrementato al 75 per cento, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

3. Per l'anno 2017, la liquidazione dei trasferimenti senza vincoli di destinazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che se gli enti effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. I commi 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), sono abrogati. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);

c) l'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012);

d) l'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. L'ammontare non ancora rimborsato delle somme concesse a titolo di anticipazione dei costi da sostenere per l'estensione della terza rete televisiva RAI sul territorio di riferimento, rispettivamente alle Unités des Communes valdôtaines, già Comunità montane, Mont-Rose per euro 8.263,31, Valdigne-Mont-Blanc per euro 3.976,72 e Grand-Combin per euro 41.316,55 è restituito alla Regione nell'anno 2017, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari spettanti alle Unités des Communes valdôtaines nel medesimo anno 2017, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili). Per l'applicazione del presente comma, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Piano straordinario di investimenti per i Comuni)

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di un piano straordinario, per l'anno 2017, al fine di finanziare investimenti in tutti i comuni valdostani, su richiesta degli enti interessati, per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni intervento, oltre a 50.000 euro massimi per la direzione dei lavori e il collaudo; alla realizzazione delle opere provvedono i Comuni che assumono a proprio carico gli oneri progettuali. (1a)

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma l, determinati in euro 3.000.000 per l'anno 2017, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

3. Al finanziamento del presente articolo si provvede mediante riversamento al bilancio regionale delle somme disponibili, nel corso dell'anno 2017, sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 3.000.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi dell'articolo 27, comma 1.

Art. 13

(Trasferimento finanziario per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale, ivi compresi la gestione del tempio crematorio e la fruizione delle sale settorie regionali per l'effettuazione delle indagini necrosettorie disposte dall' autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 50.000 (missione 12 - programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale"). (1c)

3. L'erogazione della somma è effettuata con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. (1c)

4. Gli articoli 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e 11 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono abrogati.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2017/2019 in euro 245.910.000 per l'anno 2017, in euro 253.344.500 per l'anno 2018 e in euro 254.844.500 per l'anno 2019 ed è ripartita in:

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 244.890.500 per l'anno 2017, in euro 252.325.000 per l'anno 2018 e in euro 253.825.000 per l'anno 2019, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2017, euro 8.500.000 per l'anno 2018 e euro 10.000.000 per l'anno 2019 per il saldo di mobilità sanitaria (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.019.500 per il triennio 2017/2019 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli anni 2017 e 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 12, della l.r. 19/2015, relativa agli investimenti in edilizia sanitaria, è incrementata delle risorse non utilizzate per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini.

6. Al comma 18 dell'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), dopo le parole: "attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato" sono aggiunte le seguenti: "o per il tramite delle singole organizzazioni di volontariato, territorialmente competenti, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5)".

Art. 15

(Disposizioni in materia di procedure di reclutamento nell'Azienda USL e per la semplificazione nel settore della zootecnia. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16)

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: "e amministrativo" sono soppresse.

2. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi dell'Azienda USL, la Giunta regionale, nei limiti del finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2017, può autorizzare l'avvio di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato per posti di profilo amministrativo dell'Azienda USL nei limiti della dotazione organica risultante alla data del 1° gennaio 2016, con riserva di posto, non oltre il 50 per cento, per il personale in servizio alla stessa data e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile presso la medesima Azienda.

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2016 è sostituito dal seguente:

"1. Nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un locale o in un'area all'interno dell'azienda di produzione primaria già registrata, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa notifica ai fini della registrazione della nuova attività produttiva al dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL.".

4. All'articolo 6 della l.r. 16/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, è consentita, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE nel caso di bovini e di ufficialmente indenne per BRC nel caso di ovi-caprini, entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo in ambito familiare e non possono essere commercializzate, né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In conformità a quanto stabilito dall'Accordo in sede di Conferenza unificata, in data 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002", i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi della normativa vigente in materia e provenienti direttamente dall'azienda di produzione primaria possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, a condizione che il trasporto avvenga in contenitori o veicoli, con separazione per categoria di sottoprodotto, coperti e a tenuta stagna in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso e nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine, l'azienda di produzione primaria già registrata comunica all'Azienda USL l'elenco dei veicoli o dei contenitori riutilizzabili e le sue variazioni.".

Art. 16

(Interventi in materia di politiche sociali)

1. Per il complesso degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 82.648.860,45 (Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia).

Art. 17

(Gruppo di lavoro)

1. La Giunta regionale, allo scopo di riconoscere il maggior aggravio determinato dalla numerosità dei nuclei familiari e dalle situazioni che contribuiscono ad appesantire l'economia familiare, quali, ad esempio, la presenza di coniuge e figli a carico, di persone con disabilità o non autosufficienti, la monogenitorialità, la vedovanza, istituisce un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema che introduca fattori proporzionali al carico familiare, finalizzati ad integrare le correnti modalità in uso per il calcolo delle tariffe dei servizi scolastici, sociali, sanitari e di altro genere a carico delle famiglie.

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 19/2015, per il finanziamento dei corsi di cui agli articoli 11 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), e, nell'ambito degli Accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2016 n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), per il finanziamento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettere d) e f), è determinata, per il triennio 2017/2019, in complessivi euro 7.540.000, così suddivisi:

a) anno 2017 euro 1.500.000;

b) anno 2018 euro 2.520.000;

c) anno 2019 euro 3.520.000.

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz. e Programma 14.01 Industria e Pmi e artigianato - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di azioni per favorire l'impiego e l'occupazione attraverso l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE) o di altri fondi europei e attraverso l'utilizzo dei fondi dello Stato a ciò dedicati.

3. Per l'applicazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale)

1. L'utilizzo del Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno dell'economia locale di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2014 è prorogato anche per il 2017; le relative risorse sono destinate, oltre che all'erogazione del beneficio individuale monetario temporaneo previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), anche per:

a) l'attivazione di misure di politica attiva collegate all'attuazione dei patti di inclusione;

b) l'integrazione, per i residenti in Valle d'Aosta, previa sottoscrizione di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), già denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Per i soggetti aventi diritto alle misure di inclusione attiva di cui alla l.r. 18/2015, che abbiano presentato domanda nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016, le predette misure sono cumulabili con il SIA.

3. Gli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 12.000.000 per il 2017, sono finanziati con le disponibilità a valere sul Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 20

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2015)907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 12.652.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma e, per l'anno 2017, euro 3.000.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2017/2019 in complessivi euro 5.934.337, di cui 2.529.471,61 già autorizzati per il triennio 2014/2016 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2017 euro 2.002.860;

b) anno 2018 euro 2.330.665;

c) anno 2019 euro 1.600.812.

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2019, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per il periodo 2007/2019, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.311.031, così rideterminata e suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 1.461.482 per l'anno 2017;

b) euro 16.520.864, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il triennio 2017/2019, viene determinata in euro 11.907.651, annualmente così suddivisa:

1) anno 2017 euro 6.887.651;

2) anno 2018 euro 5.010.000;

3) anno 2019 euro 10.000.

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti da definire nell'ambito di Piani e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2017/2019, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.651.427, annualmente così suddivisa:

a) euro 11.427, quale quota di cofinanziamento regionale per l'anno 2017;

b) euro 2.640.000, quale quota di risorse regionali aggiuntive, per il triennio 2017/2019, annualmente cosi suddivisa:

1) anno 2017 euro 880.000;

2) anno 2018 euro 880.000;

3) anno 2019 euro 880.000.

8. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2017/2019, in complessivi euro 41.710, annualmente così suddivisi:

a) anno 2017 euro 28.117;

b) anno 2018 euro 7.357;

c) anno 2019 euro 6.236.

9. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987 effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

10. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

11. Gli investimenti di cui al comma 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il triennio 2017/2019, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 8.500.768,16, così suddivisa:

a) euro 7.650.768,16, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma annualmente così suddivisa:

1) anno 2017 euro 2.750.001,00;

2) anno 2018 euro 2.750.001,00;

3) anno 2019 euro 2.150.766,16.

b) euro 850.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali così suddivisa:

1) anno 2017 euro 250.000;

2) anno 2018 euro 300.000;

3) anno 2019 euro 300.000.

13. È inoltre autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2017 quale quota aggiuntiva di risorse regionali sul Programma Piano giovani nell'ambito del Piano Azione Coesione (PAC).

14. Le variazioni tra gli stanziamenti nella parte entrata del bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale, all'interno dei titoli, nei limiti del presente articolo, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

15. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

16. (1d)

Art. 21

(Finanziamento di un Piano di interventi in ambito

agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Per il triennio 2017/2019, è autorizzata l'adozione di un Piano finalizzato alla realizzazione di interventi diretti a favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche, mediante l'impiego di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni, nonché di soggetti in possesso di certificazione di invalidità, anche se non ricompresi nei predetti requisiti anagrafici, inclusi nelle graduatorie regionali approvate e in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e del settore delle opere di pubblica utilità.

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano di cui al comma 1 è determinata in euro 4.000.000, per ciascuno degli anni del triennio 2017/2019, con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

a) Programma 1.010 - Risorse umane;

b) Programma 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

c) Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;

d) Programma 09.01 - Difesa del suolo;

e) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;

f) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Art. 22

(Programma di sviluppo rurale e altre disposizioni in materia di agricoltura)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per il periodo 2014/2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 3.000.000 e, per l'anno 2019, la spesa di euro 3.000.000, quale quota di cofinanziamento regionale (Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz).

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2017/2019, in euro 660.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) annualmente così suddivisa:

a) anno 2017 euro 220.000;

b) anno 2018 euro 220.000;

c) anno 2019 euro 220.000.

Art. 23

(Finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020)

1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie e della misura del benessere animale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica, dell'indennità Natura 2000 e dei pagamenti per il benessere animale spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, a condizione che l'importo concedibile a titolo di anticipazione, per ciascuna campagna, sia complessivamente almeno pari a euro 2.000. (2)

2. L'anticipazione non è concedibile agli agricoltori che non abbiano restituito ad Area VdA le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione delle seguenti disposizioni:

a) articolo 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);

b) articolo 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

c) articolo 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

d) articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012).

2bis. Nei casi di cui al comma 2, se l'anticipazione concedibile risulta di importo superiore all'importo del debito, comprensivo di interessi, non ancora estinto dal richiedente nei confronti di AREA VdA per le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, l'anticipazione è direttamente erogata al richiedente per l'importo eccedente il debito residuo nei confronti di AREA VdA e, per la restante parte, è utilizzata per la previa estinzione del predetto debito mediante pagamento diretto, da parte della Regione, ad AREA VdA. (3)

3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2024. (4)

4. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di anticipazione e la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di cui al presente articolo è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente. (5)

5. Per le finalità di cui al comma 1, presso FINAOSTA S.p.A., che provvede all'erogazione dell'anticipazione sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalle strutture regionali competenti, è autorizzata l'istituzione di un apposito fondo temporaneo per un importo di euro 20.800.000, alimentato dalle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione costituiti con legge regionale. Le restituzioni delle anticipazioni concesse sono riversate al fondo per essere successivamente ritrasferite ai fondi di rotazione di provenienza delle risorse utilizzate ai fini delle anticipazioni.

Art. 24

(Concessione di contributi in materia di riordino e di miglioramento fondiario)

1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), relativamente ai contributi concedibili ai sensi del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), possono essere destinate al finanziamento delle domande di aiuto per opere di miglioramento fondiario e delle istanze di completamento del riordino fondiario di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sino al 31 dicembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di euro 1.000.000 per il 2017.

3. Al finanziamento dell'onere aggiuntivo, introdotto dal presente articolo, pari a euro 1.000.000, per l'anno 2017, si provvede mediante riversamento ai fondi di rotazione costituiti con legge regionale delle somme disponibili, nel corso dell'anno 2017, sul Fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., per euro 1.000.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi dell'articolo 27, comma 1.

Art. 25

(Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata e per l'efficientamento energetico. Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014, n. 13, e 25 maggio 2015, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 13/2014, le parole: "eseguiti nell'anno 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "eseguiti negli anni 2015, 2016 e 2017".

2. (6)

3. (7)

Art. 26

(Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici)

1. Per il triennio 2017/2019, la Regione avvia un'indagine conoscitiva dello stato di fatto degli edifici scolastici, anche di proprietà comunale, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti e funzionali, in caso di eventi sismici, per le finalità di protezione civile, diretta a verificare gli interventi necessari per migliorarne la sicurezza, con particolare riferimento alle necessità di adeguamento sismico, assicurando, nel medesimo triennio, la realizzazione degli interventi prioritari e urgenti.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per il 2017 e euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (Programma 04.03 - Edilizia scolastica parz.).

Art. 27

(Disposizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie regionali strategiche)

1. La Regione è autorizzata ad adottare ogni atto necessario per la quotazione in mercati regolamentati della società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.). (8)

2. Per il 2017, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a riversare alla Regione, anche in più soluzioni, le somme disponibili nel corso della medesima annualità sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 51.400.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi del comma 1.

3. Al fine di rilanciare la Casa da gioco di Saint-Vincent, in considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico, turistico e occupazionale regionale alla cui realizzazione essa prioritariamente concorre, la Regione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), può concedere a qualificati operatori economici, selezionati mediante procedura a evidenza pubblica, la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia.

4. Il fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, istituito ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2015, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per l'anno 2017 è integrato da un apposito fondo temporaneo costituito presso FINAOSTA S.p.A., per un importo di euro 9.300.000, alimentato dalle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione costituiti con legge regionale. L'importo del fondo, qualora reso disponibile ai sensi di legge, è ritrasferito ai fondi di rotazione di provenienza.

Art. 28

(9)

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 29

(Disposizioni in materia di INVA S.p.A.. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), le parole: "non economici" sono soppresse.

Art. 30

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i massimali di importo dei contributi concedibili ad ogni impresa, per ogni progetto, devono essere inferiori alle soglie di notifica stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

2. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, dopo le parole: "i termini per la presentazione delle domande" sono inserite le seguenti: ", i massimali di contributo, se necessario differenziati per zone,".

Art. 31

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

"3. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione e ammessi direttamente alle prove d'esame per direttore di pista:

a) coloro che comprovano di avere svolto per almeno cinque anni, anche non consecutivi, l'attività di pisteur-secouriste;

b) coloro che comprovano di aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da prove di esame, per profili professionali equivalenti a quelli di direttore di pista.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 2/1997, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"3bis. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione e ammessi direttamente alle prove di esame per pisteur-secouriste:

a) coloro che comprovano di avere svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, le mansioni di aiuto-pisteur di cui all'articolo 4, comma 2bis;

b) coloro che comprovano di aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da prove di esame, per profili professionali equivalenti a quelli di pisteur-secouriste.".

Art. 32

(Cessione gratuita di beni in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"1bis. La cessione gratuita può essere altresì disposta in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi e in vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).".

Art. 33

(Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: "realizzazione di iniziative dirette" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione o la promozione di iniziative".

2. All'articolo 23 della l.r. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Realizzazione o promozione di iniziative";

b) al comma 1, dopo le parole: "la realizzazione" sono inserite le seguenti: "o la promozione";

c) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"cbis) sostegno all'organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali promosse da associazioni di categoria, enti pubblici o privati, diversi dalle imprese.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 6/2003, è aggiunto il seguente:

"3bis. La Regione può, inoltre, concedere contributi ad associazioni di categoria, enti pubblici o altri enti privati, diversi dalle imprese di cui al comma 1, per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare concedibile dei contributi di cui al presente comma, fino alla misura massima del 30 per cento, nonché le spese ammissibili e le relative modalità di erogazione.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 6/2003, è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2017, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3bis, è determinato complessivamente in euro 20.000 annui e trova copertura nel Programma 14.001 - Industria e PMI e artigianato. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le necessarie variazioni nell'ambito Programma 14.001 - Industria e PMI e artigianato.".

Art. 34

(Disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 18)

1. All'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al CONI," sono soppresse;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di impianti sportivi complessi o polifunzionali privi di rilevanza economica, l'affidamento può essere effettuato stipulando, previa indagine conoscitiva del CONI, apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale individuata, di norma, avuto riguardo all'attività prevalente svolta nel complesso ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, a condizione che siano assunti i medesimi obblighi di cui al primo periodo.".

Art. 35

(Disposizioni in materia di sistema statistico regionale. Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:

"2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente competente in materia di statistica.".

Art. 36

(Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36)

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa in un apposito fondo per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).".

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 37

(Disposizioni in materia di beni di interesse religioso. Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Alla lettera hocties) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), dopo le parole: "del patrimonio immobiliare di interesse culturale" sono inserite le seguenti: ", nonché dei beni culturali di interesse religioso di particolare pregio".

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 38

(Criteri per la concessione di patrocini gratuiti e compartecipazioni. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3)

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunta la seguente:

"gbis) della promozione delle iniziative e delle manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico. anche attraverso la concessione di patrocini gratuiti e di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2011, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2bis. L'Ufficio di presidenza definisce con apposita deliberazione le modalità per la richiesta e i criteri per la concessione dei patrocini gratuiti e delle compartecipazioni economiche di cui al comma 2, lettera gbis), nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.".

3. Per il finanziamento degli oneri di cui alla lettera gbis) del comma 2 dell'articolo 1 della 1.r. 3/2011, introdotta dal comma l, si provvede con gli stanziamenti già previsti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 39

(Proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Art. 40

(Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alle leggi regionali 3 dicembre 2007, n. 31, e 22 dicembre 2015, n. 22)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole: ", nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dopo le parole: "della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)," sono inserite le seguenti: "limitatamente ai rifiuti urbani e assimilati e fatto salvo quanto previsto dall'allegato A della medesima legge regionale per le altre tipologie di rifiuto,".

Art. 41

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla l.r. 19/2015)

1. (10)

2. L'articolo 42 della l.r. 19/2015 è abrogato.

Art. 42

(Trasferimento del polo tecnologico di Verrès)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, con il Politecnico di Torino o con altri soggetti o enti interessati convenzioni finalizzate al trasferimento dal Comune di Verrès al Comune di Pont-Saint-Martin del polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca scientifica, costituito in applicazione dell'articolo 35 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 43

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2017/2019, un nuovo limite di impegno di euro 950 (Programma 04.07 - Diritto allo studio).

Art. 44

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2017/2019.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

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(*) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1 dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 6 recitava:

"4. Per l'anno 2017, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).".

(1a) Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, introduce l'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 12, che deve intendersi nel senso che il finanziamento degli investimenti dei Comuni è destinato ai soli lavori la cui realizzazione sia stata avviata dai Comuni richiedenti successivamente alla concessione del finanziamento.

(1b) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 150.000 (missione 12 - programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale").".

(1c) Comma modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. L'erogazione della somma è effettuata mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo stanziato e, a consuntivo, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

(1d) Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 16 dell'articolo 20 recitava:

"16. Per garantire l'efficacia dei finanziamenti di cui al presente articolo è istituito un apposito ufficio unico e integrato, con l'obiettivo di informare e supportare enti pubblici, aziende e cittadini sulle opportunità offerte dai fondi europei. L'ufficio è costituito attraverso la riorganizzazione del personale già in forza all'Amministrazione regionale ed è posto alle dipendenze del coordinatore del dipartimento politiche strutturali e affari europei. L'ufficio è sottoposto annualmente alla valutazione degli utenti in ordine alla funzionalità dei servizi erogati e al raggiungimento degli obiettivi preposti.".

(2) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 23 recitava:

"1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa e dei pagamenti agro-climatico-ambientali spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.".

(3) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4.

(4) Comma modificato, con proroga del termine al 31 dicembre 2024, dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24.

Il comma 3 dell'art. 23 era già stato modificato, con proroga del termine al 31 dicembre 2023, dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26, con proroga del termine al 31 dicembre 2022, dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 29, e con proroga del termine al 31 dicembre 2021, dal comma 4 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Il comma 3 dell'art. 23 era già stato, inoltre, modificato dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2020."

e, precedentemente, dal comma 3 dell'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2019."

e dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2018."

ed era stato sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2018.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 23 recitava:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione ottenuta deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AGEA del diniego di erogazione dell'aiuto e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2017 per gli aiuti riferiti alla campagna 2015 e entro il 30 giugno 2018 per gli aiuti riferiti alla campagna 2016.".

(5) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 23 recitava:

"4. Le modalità di presentazione delle domande di anticipazione e la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di cui al presente articolo è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

(6) Comma abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 25 recitava:

"2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 13/2015 è aggiunto il seguente:

"2bis. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, è trasferita all'ARPA, a decorrere dall'anno 2017, la somma di euro 50.000 annui.".".

(7) Comma abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 25 recitava:

"3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 trovano copertura nel Programma 17.01 - Fonti energetiche.".

(8) Il processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA s.p.a.), già autorizzato ai sensi del presente comma, è sospeso dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(9) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera e), della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 recitava:

"(Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli a basso impatto ambientale)

1. I veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.".

(10) Comma abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 41 recitava:

"1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. 6/2014, il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) continua ad esercitare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), le funzioni di governo del sistema idrico integrato. L'organizzazione e la gestione delle relative attività continuano ad essere esercitate dai sotto ambiti territoriali ottimali (SubATO), individuati nelle norme di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1778/XII dell'11 febbraio 2006. Al successivo adeguamento della disciplina del servizio idrico integrato si provvede con apposita modificazione delle norme di attuazione del servizio idrico integrato, in sede di aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque.".