Legge regionale 16 giugno 1978, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta. Aumento della garanzia fideiussoria e concessione di contributi in conto interessi e in conto fondo rischi.

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, è modificato come segue:

" La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse del Consorzio fidi tra gli industriali della Valle d’Aosta, fino alla concorrenza massima di Lire 500 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di credito ad imprese industriali aderenti al predetto Consorzio ".

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1978, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, un contributo di Lire 150 milioni ripartito come segue:

a) Lire 50 milioni quale somma da destinare al fondo rischi costituito dal Consorzio;

b) Lire 100 milioni al fine di consentire l’abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di credito.

Le somme di cui alla precedente lettera b), eventualmente non utilizzate dal Consorzio nel corso dell’anno, potranno essere accantonate nell’apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso.

Art. 3

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 4.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L’onere derivante dalla concessione del contributo di cui all’articolo 2 della presente legge, graverà sul capitolo 4892 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

- per L. 4.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario1978;

- per L. 150.000.000 mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all’allegato F della legge di bilancio).

Per gli anni futuri, l’onere di Lire 4.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spesa in conto capitale - Allegato F) L. 150.000.000

Cap. 4890 - Contributo, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 4.000.000

Totale L. 154.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 4.000.000

Cap. 4892 - la cui denominazione è così modificata:

Contributi al Consorzio fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra gli artigiani delle Associazioni artigiani e al Consorzio confidi fra gli industriali della Valle d’Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, nn. 22, 23 e 24) L. 150.000.000

Totale L. 154.000.000

Nell’allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 21 aprile 1978, n. 10

" Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta ". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.