Legge regionale 5 luglio 1974, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 05 07 1974

Bollettino ufficiale 25 7 1974 n. 6

Modificazioni delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Nell’articolo 78, secondo comma, delle norme suindicate, ove è scritto " Dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio ", sono aggiunte le seguenti parole: " Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale ".

Nello stesso articolo, quinto comma, ove è scritto " Vice segretario generale ", sono aggiunte le seguenti parole: " di Dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio, di Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale ".

Art. 3

Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 182, modificato dall’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 35, è sostituito dal seguente:

" Con l’approvazione della Giunta regionale il Segretario generale può delegare le funzioni rogatorie dei contratti al Vice segretario generale o - nel caso di sua assenza o di vacanza del posto - ad altro impiegato appartenente alla carriera direttiva della Segreteria generale: in questo caso la quota dei diritti di segreteria dalla legge assegnata al Segretario generale spetterà al delegato ".

Art. 4

Nell’organico della Segreteria della Giunta regionale (allegato A - Segreteria generale - e allegato B - Carriera direttiva - Ruolo del personale amministrativo) è istituito il posto di Dirigente servizi di segreteria, appartenente alla carriera direttiva, gruppo A/ 2.

Art. 5

Nella prima applicazione della presente legge i titolari dei posti di Primo segretario capo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di Primo segretario capo della Segreteria della Giunta regionale sono inquadrati rispettivamente nei posti di Dirigente servizi segreteria presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio e di Dirigente servizi di segreteria presso la Segreteria della Giunta regionale.

L’inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante agli interessati a partire dalla data suddetta.

Art. 6

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 7.200.000, graverà sul capitolo 51 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

Variazioni in aumento:

- Capitolo 16 " Proventi della Casa da gioco di St-Vincent ". L. 7.200.000

Parte SPESA

:

Variazioni in aumento:

- Capitolo 51 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta " L. 7.200.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.