Legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 30 11 1965

Bollettino ufficiale 30 11 1965 n. 0

PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Art. 1

Allo scopo di favorire la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare, è autorizzata la concessione a lavoratori subordinati e ad artigiani, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che intendano costruire nuovi alloggi o nuove case di abitazione, acquistare alloggi (in primo acquisto) in case di abitazione di nuova costruzione ovvero apportare ad abitazioni, già di loro proprietà, completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, di contributi regionali, per la durata di anni venti, nella misura costante del quattro per cento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l’Amministrazione Regionale.

I contributi sono versati dall’Amministrazione Regionale direttamente agli Istituti di Credito mutuanti.

Non è consentito il cumulo dei contributi regionali previsti dalla presente legge con altri contributi, statali o regionali, a favore dell’attività edilizia.

L’importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell’alloggio o all’importo dei lavori da eseguire e non può superare per ciascun alloggio i cinque milioni di lire e non può essere inferiore a Lire cinquecentomila per i lavori di completamento, ampliamento e ammodernamento.

In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulare con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione di mutui per un complessivo importo non superiore a 500 milioni annui, per 5 anni.

Art. 2

I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi per case di abitazione di tipo popolare, site o da costruire in Valle d’Aosta, non aventi le caratteristiche di lusso previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni e precisate nella tabella allegata al DM 4- 12- 1961. Ogni alloggio deve:

a) - avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);

b) - avere l’accesso indipendente;

c) - essere fornito di servizi igienici propri;

d) - essere provvisto di presa di acqua nel suo interno;

e) - soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

f) - avere una superficie utile non superiore ai:

- mq 65 per gli alloggi di due vani e accessori;

- mq 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;

- mq 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;

- mq 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.

Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di normale necessità. Possono essere previsti impianti di ascensori per gli stabili con più di tre piani.

Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l’aumento di mq 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di primo grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.

Art. 3

Le graduatorie per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 saranno formate con l’assegnazione del seguente punteggio:

a) - espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati e per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, siano esse dipendenti o no da esecuzione di piano regolatore: punti 5;

b) - condizioni igieniche deficienti accertate dall’Ufficio sanitario del Comune: grotta, baracca, cantina o seminterrato od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante:

punti 5;

c) - sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali: punti 3;

d) - necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all’articolo 2 della presente legge: punti 2;

e) - anzianità di lavoro in Valle d’Aosta: anni cinque: punti 0; per ogni anno successivo maturato: punti 0,50;

f) - condizione economica della famiglia: per le famiglie con un reddito complessivo annuo al netto della detrazione (di lire 100.000) per il coniuge e (di lire 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico:

- fino a Lire 500.000 annue punti 8

- da Lire 500.001 a Lire 700.000 punti 6

- da Lire 700.001 a Lire 900.000 punti 4

- da Lire 900.001 a Lire 1.100.000 punti 2

- da Lire 1.100.001 a Lire 1.400.000 punti 0

g) - distanza dall’abitazione al luogo di lavoro: - oltre 20 Km. punti 4

- da 15 a 20 Km. punti 3

- da 10 a 15 Km. punti 2

- fino a 10 Km. punti 1

Art. 4

Non può beneficiare del contributo regionale di cui al precedente articolo 1:

a) - chi non presti abitualmente la propria opera alle dipendenze di terzi, se lavoratore subordinato, o non sia iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane, se artigiano;

b) - chi non sia iscritto da almeno cinque anni nell’anagrafe della popolazione residente e non abbia la dimora abituale in un Comune della Valle d’Aosta per lo stesso periodo di tempo;

c) - il lavoratore o l’artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell’imposta complementare per un reddito definitivo lordo complessivo annuo superiore a L. 1.400.000, se lavoratore subordinato, e a Lire 800.000, se artigiano, al netto della detrazione (di lire 100.000) per il coniuge e (di lire 80.000) per ogni altro componente la famiglia a carico;

d) - il lavoratore o l’artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario o usufruttuario di altra abitazione idonea alle proprie necessità e sita nel Comune di residenza. Per abitazione idonea si intende l’alloggio che non necessiti di opere di ammodernamento di rilievo e che sia composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, salva la maggiorazione di cui al precedente articolo 2;

e) - il lavoratore o l’artigiano che sia, esso stesso od un membro del suo nucleo familiare, proprietario di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso od il contributo dello Stato o dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta o di altro Ente pubblico o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da un Ente pubblico, ovvero sia proprietario, in qualsiasi località, di un alloggio che consente un reddito annuo superiore a Lire 240.000 oppure abbia avuto l’assegnazione in proprietà, anche se a riscatto con patto di futura vendita, di un alloggio costruito dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari( IACP), dall’Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato ( INCIS), dalle Province, dai Comuni e dalla ex Gestione INACasa, dalla Gestione Case per lavoratori ( GESCAL) o dagli Enti ed Istituti contemplati nel DPR 17-1-1959 n. 2 e nel DPR 23- 5- 1964 n. 655.

Art. 5

Il proprietario dell’alloggio costruito od acquistato con il contributo della Regione non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, salvo che, per giustificati motivi, vi sia autorizzato dalla Giunta Regionale.

Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.

La revoca è deliberata dalla Giunta Regionale.

Art. 6

Il proprietario dell’alloggio costruito, completato, ampliato, ammodernato od acquistato con il contributo previsto dalla presente legge non può comunque alienarlo prima che siano decorsi anni dieci dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, la trasgressione al divieto comporta la revoca della concessione del contributo regionale, con l’obbligo a carico del venditore della restituzione immediata di quanto già percepito dalla Regione a titolo di contributo, maggiorato dell’importo per interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.

La alienazione dell’alloggio effettuata nel secondo decennio comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate.

Art. 7

Fermi restando gli obblighi derivanti alla Regione a termine delle convenzioni da stipulare tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, qualora il mutuatario, o il di lui coniuge convivente, acquisti, a titolo oneroso, un altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima della estinzione del mutuo, saranno revocate, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, le quote annue di contributo di cui all’articolo 1 non ancora maturate.

Art. 8

Nei casi di costruzione, completamento, ampliamento od ammodernamento di rilievo di alloggi, l’erogazione del mutuo viene effettuata dall’Istituto di Credito mediante versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati e dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.

Nel caso di acquisto di alloggio l’erogazione del mutuo viene effettuata in unica soluzione dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca.

Art. 9

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venti, mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate mensili costanti in relazione alla annualità di ammortamento.

Al mutuatario è data la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il versamento del residuo debito, comprese le residue quote annuali del contributo regionale, con lo sconto al tasso concordato con gli Istituti di Credito all’atto della stipulazione del mutuo.

Art. 10

La domanda per ottenere la concessione del contributo previsto dall’articolo 1 deve essere presentata, in carta da bollo, all’Assessorato regionale alle Finanze - Ufficio Demanio e Patrimonio - entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno di durata del piano.

Per ciascun anno di durata del piano, la Commissione preposta all’esame delle domande e al controllo delle condizioni e dell’idoneità di cui all’articolo 4 provvede all’approvazione delle graduatorie entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascun quadrimestre, utilizzando, per ciascun quadrimestre, un terzo del finanziamento annuale a disposizione del piano, con trasferimento al quadrimestre successivo dei fondi eventualmente non utilizzati nel quadrimestre precedente.

Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento saranno riprese in considerazione nei quadrimestri successivi.

Le domande per ottenere la concessione del contributo regionale previsto dall’articolo 1 devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) - questionario, da predisporre a cura della Commissione di cui al successivo articolo 12, concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all’articolo 3, da compilarsi in ogni sua parte;

b) - documentazione della disponibilità dell’area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrato o prova della proprietà della vecchia abitazione;

c) - una breve relazione con l’indicazione delle caratteristiche e della spesa dell’opera o dei lavori da eseguire;

d) - copia del contratto preliminare impegnativo di compravendita, se si tratta di alloggio da acquistare.

Art. 11

Ad avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie da parte della apposita Commissione di cui all’articolo seguente, i richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono invitati a produrre la documentazione prescritta.

Art. 12

È istituita presso l’Amministrazione Regionale una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:

- l’Assessore regionale alle Finanze od un suo delegato che la presiede;

- l’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Foreste od un suo delegato;

- l’Assessore regionale all’Industria ed al Commercio od un suo delegato;

- l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici od un suo delegato;

- l’Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale od un suo delegato;

- un rappresentante dei lavoratori scelto, a turno per un anno, dal Presidente della Giunta tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali locali;

- un rappresentante degli artigiani designato dalla Associazione Artigiani della Valle d’Aosta.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un impiegato addetto all’Ufficio Regionale Demanio e Patrimonio.

La Commissione funziona con l’intervento della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 13

La Commissione di cui all’articolo precedente esamina le domande e la documentazione preliminare e formula le graduatorie quadrimestrali provvisorie.

La Commissione compila, inoltre, le graduatorie quadrimestrali definitive sulla scorta della documentazione esecutiva presentata dai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie.

Art. 14

Le graduatorie, provvisorie e definitive, nonché le revoche e le decadenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono pubblicate, per il periodo di giorni quindici, all’albo pretorio dell’Amministrazione Regionale.

Entro quindici giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie, le revoche e le decadenze alla Giunta Regionale, che decide in merito in via definitiva.

Art. 15

La Giunta Regionale, sulla scorta delle graduatorie definitive approvate dalla Commissione di cui all’articolo 12, concede i contributi regionali determinando l’importo dei mutui.

La Giunta Regionale fissa, altresì, i termini per la ultimazione dei lavori o per la stipulazione degli atti di acquisto.

Art. 16

Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l’assunzione di mutui di importo pari a 500 milioni annui, per 5 anni, è autorizzata a carico della Regione per l’intera durata dei mutui la spesa complessiva di Lire 2.000.000.000, pari a Lire 400.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 20.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a partire dall’esercizio 1966 e fino all’esercizio 1985:

per L. 20.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a partire dall’esercizio 1967 e fino all’esercizio 1986:

per L. 20.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a partire dall’esercizio 1968 e fino all’esercizio 1987;

per L. 20.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a partire dall’esercizio 1969 e fino all’esercizio 1988;

per L. 20.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a partire dall’esercizio 1970 e fino all’esercizio 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Per il finanziamento e la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà, a decorrere dallo esercizio finanziario 1966 e fino all’esercizio finanziario 1989, mediante la istituzione di apposito capitolo di spesa (" Contributi per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare ") nei bilanci preventivi della Regione.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione ed a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulla sovrimposta terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 17

I fondi regionali di cui al precedente articolo 16 saranno destinati e assegnati per il 20 percento in contributi per l’acquisto di nuovi alloggi, per il 40 percento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40 percento in contributi per il completamento, l’ammodernamento e l’ampliamento di fabbricati già esistenti, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascun settore di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo. Sarà, inoltre, effettuata in via di massima la seguente ripartizione per zone territoriali dei fondi per i contributi regionali, con facoltà alla Giunta Regionale di autorizzare storni di fondi per le somme non utilizzate in ciascuno dei due settori territoriali di investimento, in caso di carenza di richieste ammissibili a contributo:

- alla zona A, comprendente i Comuni di: Aosta - Châtillon - Cogne - Morgex - Pont-Saint-Martin - Verrès, sarà assegnata una percentuale del 43 percento dei fondi di cui al primo comma dell’articolo 16;

- alla zona B, comprendente i rimanenti Comuni della Regione, viene assegnata una percentuale del 57 percento dei fondi di cui al primo comma dell’articolo 16.

Art. 18

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti.

Art. 19

Alla copertura delle spese annuali derivanti a carico della Regione dall’applicazione delle norme dei precedenti articoli si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell’esercizio finanziario 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965 (" Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 ").

Art. 20

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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