Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24 - Testo vigente

Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023.

(B.U. del 27 dicembre 2023, n. 57)

Art. 1

(Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), le parole: "le cui materie di insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta," sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/1989, le parole: "corsi di laurea" sono sostituite dalle seguenti: "classi di laurea".

3. All'articolo 5 della l.r. 30/1989, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/1989, le parole: "requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti di merito ed economici";

b) al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/1989, le parole: "altre forme di contribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe forme di contribuzione".

4. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1989, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "66 per cento".

5. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può erogare per un anno un sussidio straordinario, non superiore all'importo dell'assegno di studio, agli studenti in possesso dei requisiti economici che, per motivi di salute o per altre cause imprevedibili ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare il requisito di merito e accedere all'assegno di studi previsto dall'articolo 5.".

6. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/1989 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati in possesso dei requisiti economici che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione, e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento.".

Art. 2

(Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), dopo le parole: "domanda di classificazione," sono inserite le seguenti: "fermo restando il rispetto della normativa regionale in materia di valutazioni ambientali e, se del caso, della valutazione di incidenza,".

Art. 3

(Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré-Saint-Didier. Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier), è aggiunto il seguente:

"1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere utilizzate, previa definizione di specifico protocollo di intesa con RFI S.p.A., anche le somme già trasferite a RFI S.p.A. purché da questa non ancora rendicontate.".

Art. 4

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto per persone con disabilità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

"Art. 56bis

(Disability card)

1. La Regione riconosce la Carta europea della disabilità, denominata Disability card, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 (Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia), quale strumento per l'identificazione delle persone con disabilità ai fini dell'accesso ai servizi offerti dal trasporto pubblico locale con l'obiettivo di favorire la piena inclusione delle stesse nella vita sociale della comunità.".

Art. 5

(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. All'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera e) del comma 2, dopo le parole: "metri cubi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)";

b) alla lettera eter) del comma 2, dopo le parole: "all'irrigazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del d.P.R. 380/2001".

2. Alla lettera rbis) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "metri cubi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del d.P.R. 380/2001".

3. Al primo comma dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, le parole: "e parametri" sono soppresse.

Art. 6

(Disposizioni in materia di sanità. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), le parole: "in quattro distretti aventi sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas, i cui ambiti territoriali sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in due distretti, dei quali uno comprendente i territori dell'Alta Valle e i comuni che fanno parte della Piana di Aosta e l'altro quelli della Media e Bassa Valle".

Art. 7

(Disposizioni in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio nelle misure previste dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 25/2001 è abrogato.

Art. 8

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: ", da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205)" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma delle attività relativo all'anno successivo. Per la definizione dei contenuti del programma, la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione promuove un confronto con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, che rappresenta, in tale sede, i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.".

Art. 9

(Disposizioni in materia di volo amatoriale. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "sono prorogabili fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogabili fino al 31 dicembre 2025 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti".

Art. 10

(Disposizioni in materia di agricoltura. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Art. 11

(Disposizioni in materia di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Modificazione alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto termine di dieci giorni non trova applicazione qualora l'ente proprietario abbia esplicitamente approvato l'apertura del cantiere.".

Art. 12

(Disposizioni in materia di imprenditoria giovanile. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), dopo le parole: "nel territorio della Regione" sono aggiunte le seguenti: "e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti".

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.