Legge regionale 17 luglio 1995, n. 23 - Testo storico

Legge regionale 17 luglio 1995, n. 23

Bollettino ufficiale regionale 25 07 1995 n. 34

Sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali da allevamento e da macello ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979).

Art. 1

1. La presente legge disciplina, nell'ambito regionale, le modalità sanzionatorie per le violazioni delle norme relative alle convenzioni sulla protezione degli animali da allevamento e da macello ratificate con legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979).

Art. 2

1. Per assicurare sul territorio regionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 5 della l. 623/1985, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, commi 2, 3 e 8, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

b) da lire 300.000 a lire 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma 3, e dagli articolo 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

Art. 3

1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata, per quanto di competenza, al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, al Servizio veterinario regionale, al Corpo forestale valdostano e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono autorizzati ad applicare ai trasgressori le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2.

Art. 4

1. Nel caso di più violazioni della stessa disposizione ovvero di violazione di più disposizioni di cui all'articolo 2, le sanzioni previste per la violazione più grave sono triplicate.

2. Le sanzioni amministrative sono introitate al capitolo 7700 del bilancio regionale.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.