Legge regionale 6 giugno 1994, n. 23 - Testo storico

Legge regionale 6 giugno 1994, n. 23

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80(Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti), già modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 17.

(B.U. 14 giugno 1994, n. 26)

Art. 1

(Modificazioni all’art. 12 bis)

1. Il comma 1 dell'art. 12 bis della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti), introdotto dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata concedere, alla "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'art. 11, o alle società cooperative convenzionate con le associazioni medesime, contributi per le spese sostenute per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di società cooperative."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.