Legge regionale 19 giugno 1984, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 19 06 1984

Bollettino ufficiale 13 7 1984 n. 7

Modificazioni alle vigenti norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) č sostituita dalla seguente:

" b) l’assunzione di personale operaio a paga oraria per l’esecuzione di lavori stradali, forestali, agrari e, limitatamente ad interventi straordinari e per un periodo comunque non superiore a sette mesi, per l’esecuzione di scavi archeologici e lavori di restauro e manutenzione di monumenti ".

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.