Legge regionale 27 novembre 2023, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 23

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

(B.U. del 5 dicembre 2023, n. 54)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Dopo il comma 5bis dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

"5ter. La Giunta regionale, previa approvazione, con propria deliberazione, delle modalità, delle procedure e dei criteri, e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può definire ulteriori formule di agevolazione al fine di introdurre, anche in via sperimentale, titoli di viaggio forfetari estesi a una o più modalità di trasporto, allo scopo di incentivare l'utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico di linea, ridurre il traffico veicolare privato e promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile.".

2. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino università, percorsi di istruzione tecnica superiore o di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dalla normativa statale vigente o corsi di tipo universitario e post-universitario, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.".

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 197.000 per l'anno 2023, 916.000 per l'anno 2024 e in annui euro 788.000 a decorrere dall'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 1 (Spese correnti):

a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per euro 192.000 nel 2023, per euro 896.000 nel 2024 e per annui euro 768.000 nel 2025 e nel 2026;

b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) per euro 5.000 nel 2023 e per annui euro 20.000 nel 2024, nel 2025 e nel 2026.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per il quadriennio 2023/2026 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci nel Titolo 1 (spese correnti):

a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per euro 192.000 nel 2023, per euro 896.000 nel 2024 e per annui euro 768.000 nel 2025 e nel 2026;

b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) per euro 5.000 nel 2023 e per annui euro 20.000 nel 2024, nel 2025 e nel 2026.

4. A decorrere dall'anno 2027, l'onere di cui al comma 1 farà carico e troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.