Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.

(B.U. del 23 dicembre 2017 edizione straordinaria, n. 57)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1 - Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

Art. 2 - Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

Art. 3 - Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6

Art. 4 - Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA. Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

Art. 5 - Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di AREA VdA

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 6 - Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 7 - Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Art. 8 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici

Art. 9 - Buoni d'ordine elettronici

Art. 10 - Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

Art. 11 - Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche

Art. 12 - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13

Art. 13 - Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14 - Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

Art. 15 - Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

Art. 16 - Interventi regionali a favore del settore termale. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38

Art. 17 - Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 18 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 19 - Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 20 - Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

Art. 21 - Altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali

Art. 22 - Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23 - Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

Art. 24 - Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 25 - Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Art. 26 - Disposizioni in materia di segni distintivi della Regione. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6

Art. 27 - Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

Art. 28 - Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

Art. 29 - Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Art. 30 - Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11

Art. 31 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1

(Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

"4bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per gli incarichi dirigenziali di pari livello.".

2. All'articolo 42 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 43 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "concorso per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "corso-concorso per titoli ed esami";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

4. All'articolo 45 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "o servizio civile" sono sostituite dalle seguenti: ", servizio civile o servizio permanente";

b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: "Costituiscono titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui all'articolo 43, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione:";

c) dopo la lettera f) del comma 2, sono aggiunte le seguenti:

"fbis) l'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale o corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi brevetti o patenti attinenti l'attività di istituto, organizzati dalla Scuola regionale antincendi o dalle corrispondenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome della durata minima di trentasei ore, cui sia seguita una valutazione positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale;";

fter) il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso o al corso-concorso.";

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nelle procedure di reclutamento di cui all'articolo 43, non sono computati i titoli di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).".

5. All'articolo 46 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", 43" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso.".

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo degli accertamenti dell'idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni previsti dall'articolo 31.".

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Il comma 2bis dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è abrogato.

2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego, procedure selettive riservate o procedure selettive con riserva di posti".

3. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego, di promozione dello sviluppo economico, di politiche sociali, di organizzazione di servizi alle imprese e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale europee, statali e regionali; in tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale, dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal fondo per le aree sottoutilizzate e sugli stanziamenti per i progetti cofinanziati a valere sui fondi Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico destinati alle Camere di Commercio o con l'aumento del diritto annuale ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è di tre anni.".

4. Dopo il capo IIIbis del titolo IV della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"CAPO IIITER

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 73septies

(Finalità e oggetto)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di lavoro agile e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.

2. Con la promozione del lavoro agile gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, perseguono l'obiettivo di incrementare la competitività e la produttività, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 73octies

(Definizione)

1. Per lavoro agile si intende l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa è eseguita sia all'interno dei locali dell'ente sia all'esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 73novies

(Attuazione del lavoro agile)

1. Il contratto individuale di lavoro determina le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa e il potere direttivo del datore di lavoro, disciplinando in particolare:

a) gli obiettivi e la valutazione dei risultati;

b) gli strumenti utilizzati dal lavoratore;

c) i tempi di riposo del lavoratore;

d) le eventuali misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. Il contratto può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, con facoltà di recesso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, in presenza di un giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Art. 73decies

(Definizione del contingente di posti di lavoro agile)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, il numero massimo di progetti di lavoro agile attivabili.

Art. 73undecies

(Disciplina del lavoro agile)

1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del lavoro agile, garantendo al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'ente.

2. Il contratto collettivo regionale di lavoro e il contratto individuale di lavoro agile disciplinano l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

3. Il lavoratore riceve adeguata formazione circa le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'ente, anche con riguardo alle disposizioni relative alla riservatezza dei dati e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.".

Art. 3

(Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è istituita l'Avvocatura regionale, in posizione di autonomia e alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 6/2011, le parole: "dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio in relazione alla rilevanza dell'attività professionale svolta".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2010, dell'articolazione delle strutture organizzative regionali deliberata nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA. Modificazione alla legge regionale

5 agosto 2014, n. 6)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), dopo le parole: "assistance en matière juridique et de sécurité sociale," sono inserite le seguenti: "notamment aux fins de l'aide à la négociation et aux relations avec les syndicats, relativement aux personnels de direction et aux personnels relevant des différentes catégories, et ce,".

Art. 5

(Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di Area VdA)

1. Nelle more della nomina del nuovo direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), mediante selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 della medesima legge, le funzioni di direttore sono attribuite, in aggiunta all'incarico dirigenziale in essere, al dirigente di primo livello dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 6

(Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"j) svolge attività nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie; la Regione compartecipa agli oneri attraverso il finanziamento di cui all'articolo 12, comma 3;".

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attività, può con deliberazione del Consiglio di cui all'articolo 6:

a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, previa autorizzazione della Giunta regionale. Le aziende speciali della Chambre sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, cui si applica la normativa statale vigente in materia di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio. La Chambre può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie;

b) promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a società, anche mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, previa autorizzazione della Giunta regionale.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 7

(Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è abrogato.

2. All'articolo 38 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Il Comune può autorizzare in aree o su edifici isolati, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e verificata la conformità al PRG, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistiche, altrimenti non consentiti ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, a condizione che sia assicurata dal promotore dell'iniziativa la riduzione della vulnerabilità degli edifici stessi e del rischio dell'area attraverso la realizzazione degli interventi idonei.".

b) dopo il comma 13, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"13bis. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseveratae anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse, gli interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi, compresa, ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel limite massimo dei volumi preesistenti, delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato, anche su sedime diverso se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato stesso.".

3. Al comma 1 dell'articolo 90quater della l.r. 11/1998, dopo le parole: "nei casi di riutilizzo" sono inserite le seguenti: "o riqualificazione".

4. Dopo l'articolo 90sexies della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"Art. 90septies

(Albergo diffuso)

1. La realizzazione di camere o unità abitative per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 33/1984, è consentita esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.".

5. In conseguenza degli eventi alluvionali occorsi nel mese di agosto 2017 nel Comune di Ollomont e in deroga al termine previsto dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 11/1998, il Comune di Ollomont adotta il testo preliminare della variante sostanziale al PRG entro un anno dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui all'articolo 15, comma 4, della medesima l.r. 11/1998.

Art. 8

(1)

Art. 9

(Buoni d'ordine elettronici)

1. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la semplificazione nell'affidamento dei micro acquisti relativi a servizi e forniture di importo annuo pari o inferiore a euro 1.000, è possibile procedere all'emissione di buoni d'ordine elettronici con i quali si assumono i relativi impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio.

2. Il buono d'ordine elettronico deve riportare:

a) l'oggetto dell'acquisizione;

b) l'importo da pagare;

c) il soggetto creditore;

d) la scadenza dell'obbligazione;

e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

3. Il buono d'ordine elettronico, sostitutivo del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, emesso per il tramite di apposito applicativo informatico, è sottoscritto dal dirigente della struttura regionale competente ed è sottoposto al visto di regolarità contabile.

Art. 10

(Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al comma 1bis dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In materia di contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e opere, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere affidate ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2, fermo restando il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento.".

Art. 11

(Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche)

1. I criteri e le modalità di incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento della progettazione di opere o lavori pubblici e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse svolte tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93, commi da 7bis a 7quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Con deliberazione della Giunta regionale sono, inoltre, disciplinati i criteri e le modalità di utilizzo e di ripartizione, in relazione alle funzioni tecniche svolte a far data dal 19 aprile 2016, del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016. (2)

Art. 12

(Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 3, al comma 5 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24), le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura competente".

Art. 13

(Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e

5 agosto 2014, n. 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe), è inserito il seguente:

"2bis. A supporto del funzionamento delle CLV, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) promuove la realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 29/2010, le parole: "al comma 1, la Regione concede finanziamenti agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali e al CELVA".

3. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 29/2010, dopo le parole: "agli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e al CELVA".

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è aggiunta la seguente:

"dbis) Recherches documentaires et formatives au profit des commissions locales des avalanches;".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14

(Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali aziende, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attività ricettiva alberghiera.";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".

2. All'articolo 3bis della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional, l'avvenuta presentazione della SCIA.";

c) dopo il comma 2bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attività alberghiera, ivi compresa la cessazione dell'attività, è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2bis e all'articolo 3ter.".

3. L'articolo 3ter della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 3ter

(Adempimenti dello sportello unico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 3bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Qualora gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione del provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA, ne è data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.".

4. All'articolo 3quater della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";

b) al comma 2, le parole: "il Comune", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "lo sportello unico";

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2bis. Fatte salve le disposizioni del r.d. 773/1931, il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell'attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività medesima.".

5. Dopo l'articolo 4 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Definizioni e tipologie di camere)

1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per:

a) appartamento, l'unità composta da due camere comunicanti, entrambe destinate al pernottamento, dotata di almeno un bagno privato in comune;

b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità, con bagno privato, composta da un unico locale all'interno del quale una parte è allestita a soggiorno;

c) suite, l'unità composta da almeno tre vani: una camera, un soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità.

2. Le tipologie junior suite e suite di cui al comma 1 possono avere una dotazione massima di quattro posti letto.".

6. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/1984, le parole: "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento".

7. All'articolo 6 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12.";

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"1bis. Nella junior suite, come definita dall'articolo 4bis, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.";

c) dopo il comma 1bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

"1ter. Nella suite, come definita dall'articolo 4bis, comma 1, lettera c), la superficie minima dell'unità, escluso il bagno privato, deve essere pari alla superficie di cui al comma 1 maggiorata del 65 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.";

d) al comma 2, le parole: "dal comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 1bis e 1ter";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 17,50, tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto.";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa.".

8. All'articolo 7 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.";

b) al comma 3, le parole: "a non più di 50 metri di distanza" sono sostituite dalle seguenti: "a non più di 100 metri di distanza, percorribili a piedi".

9. All'articolo 7bis della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: "La proprietà delle sole unità abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:";

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni unità abitativa. Nei casi di reiterazione delle predette violazioni, i limiti edittali sono raddoppiati.".

10. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 33/1984, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "lo sportello unico competente per territorio".

11. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 33/1984, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e agli sportelli unici".

12. Dopo l'articolo 9 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

"Art. 9bis

(Denunce obbligatorie)

1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del r.d. 773/1931, il gestore dell'attività ricettiva alberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional.".

13. All'articolo 12 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) al comma 7, dopo le parole: "ai commi 3, 4 e 5" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7bis, comma 2".

14. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 33/1984, come sostituite dal comma 7, lettere e) e f), non si applicano alle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto già autorizzati. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. 33/1984, come sostituita dal comma 7, lettera e), non si applica, inoltre, alle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a cui sia già stato autorizzato un solo posto letto.

Art. 15

(Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione.".

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

"e) le categorie di soggetti che possono essere ospitate nella struttura.".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/1996, le parole: "con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo" sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 11/1996, le parole: ", avvalendosi della normale organizzazione familiare," sono soppresse.

5. Il comma 2ter dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

"2ter. La somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere effettuata a condizione che:

a) sia rispettata l'apposita disciplina prevista dal regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);

b) il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2006, limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.".

6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

"d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare in un locale, eventualmente destinato anche ad altri usi, situato nello stesso territorio comunale in cui sono ubicate le unità abitative;".

7. All'articolo 18 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2bis e 2ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le unità abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo A dei PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti.";

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2bis. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento sono autorizzati due posti letto. Possono essere autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto:".

d) dopo il comma 2bis, come introdotto dalla lettera c), è inserito il seguente:

"2ter. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa.".

8. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il gestore dell'attività ricettiva extralberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional.".

9. Al comma 1 dell'articolo 25bis della l.r. 11/1996, le parole: "le Aziende di promozione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti locali, l'Office régional".

10. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 11/1996, le parole: "del turismo, sport e beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di turismo".

11. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 11/1996, le parole: "la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della l. 217/1983," sono soppresse.

12. All'articolo 28 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6bis. Il gestore della casa per ferie o dell'ostello per la gioventù che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli previsti rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000";

b) dopo il comma 6bis, come introdotto dalla lettera a), è inserito il seguente:

"6ter. Il gestore di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner che somministri alimenti e bevande che richiedano manipolazione, in violazione di quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000.".

13. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2bis e 2ter, della l.r. 11/1996, come introdotte dal comma 7, lettere c) e d), non si applicano alle case e appartamenti per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto già autorizzati.

14. La lettera e) del comma 2 degli articoli 10, 16 e 19 della l.r. 11/1996 è abrogata.

Art. 16

(Interventi regionali a favore del settore termale. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38)

1. All'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) al comma 4, le parole: "di preammortamento previsto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui".

Art. 17

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è inserita la seguente:

"bbis) i proprietari di edifici o porzioni di edifici già esistenti che intendano modificarne la destinazione ad albergo diffuso;".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere).".

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni. Qualora le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, siano finalizzate alla realizzazione di un'azienda alberghiera nella forma di albergo diffuso, il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 20.000; in tal caso, il mutuo è concesso a condizione che gli edifici o le porzioni di edifici siano destinati all'attività alberghiera per un periodo di tempo almeno pari alla durata dei vincoli di cui all'articolo 23, comma 2.".

4. All'articolo 9 della l.r. 19/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) e d),";

b) al numero 1) della lettera b) del comma 2, le parole: "lettere a) e c);" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e d);";

c) al numero 2) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: "o di somministrazione di alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: "o nel settore dei servizi";

d) al numero 2bis) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: "o di somministrazione di alimenti e bevande" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o nel settore dei servizi".

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001, le parole: "di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), f) e g),".

6. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, le parole: "euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000".

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: "9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);" sono sostituite dalle seguenti: "9, comma 2, lettere c) ed e);".

Art. 18

(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è soppresso.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002, è sostituito dal seguente:

"1. Fatta eccezione per le case mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni dalla data di accertamento della violazione.".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 19

(Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "per il triennio di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di riferimento";

b) il comma 3bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il piano socio-sanitario regionale ha durata almeno triennale, con possibilità di aggiornamento annuale, ed è approvato dal Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2000, le parole: "ed il conseguente bilancio preventivo annuale" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/2000, le parole: "sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "previa illustrazione alla commissione consiliare competente".

4. L'articolo 32 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Dipartimento di prevenzione)

1. Il dipartimento di prevenzione attua gli interventi di prevenzione collettiva e di sanità pubblica ed è organizzato secondo le modalità e l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'articolo 7quater del d.lgs. 502/1992.

2. Il dipartimento di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, perseguendo strategie di promozione della salute, di prevenzione degli stati morbosi, di miglioramento della qualità della vita, di tutela della sicurezza alimentare, del benessere e della sanità animale, anche mediante iniziative coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con i servizi competenti in materia ambientale.

3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarietà e di interdisciplinarità attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti:

a) sorveglianza epidemiologica, finalizzata alla quantificazione del carico delle malattie infettive, al riconoscimento delle determinanti e dei rischi e alla valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione;

b) profilassi delle malattie infettive e parassitarie, anche al fine di limitare l'insorgenza e la diffusione di patologie a carattere endemico ed epidemico;

c) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;

d) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

e) vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;

f) vigilanza sulle professioni e sulle arti sanitarie;

g) sanità pubblica veterinaria;

h) sicurezza alimentare;

i) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

j) tutela della salute nelle attività sportive;

k) tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali;

l) medicina legale e necroscopia;

m) attività di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il dipartimento di prevenzione svolge funzioni di controllo dell'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari, a tutela degli utenti e del corretto utilizzo delle risorse del servizio sanitario regionale.

5. Il direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento, con almeno cinque anni di anzianità di funzione, sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6.

6. Il direttore del dipartimento di prevenzione è coadiuvato da un comitato di dipartimento, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con provvedimento del direttore generale.

7. L'attività distrettuale del dipartimento di prevenzione è programmata e concordata con il direttore dell'area territoriale-distrettuale e con i direttori di distretto.

8. Il dipartimento di prevenzione può avvalersi delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta e dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e collabora con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di rafforzare la conoscenza e il controllo dei rischi e delle patologie nei luoghi di lavoro.".

5. Dopo l'articolo 34 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"Art. 34bis

(Autorità competente per la sicurezza alimentare)

1. Le funzioni di Autorità competente regionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica. In tale ambito, la struttura regionale svolge attività di audit interno sull'Autorità competente locale di cui al comma 2, volta alla verifica della corrispondenza delle attività di controllo ufficiale agli standard previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni.

2. Le funzioni di Autorità competente locale per la sicurezza alimentare sono attribuite alle strutture competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 32. Restano ferme le attribuzioni del Sindaco per l'adozione, in base alla normativa vigente in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, di provvedimenti di autorizzazione e concessione e di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio del Comune di competenza. Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale del dipartimento di prevenzione.".

6. All'articolo 41 della l.r. 5/2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4bis. L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice o complessa. Ai fini della valutazione della performance dei dirigenti medici che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, l'Azienda USL adotta idonei strumenti di monitoraggio atti a misurarne l'impegno e la produttività e ad assicurarne l'equivalenza a quelli derivanti dall'esercizio dell'opzione per il rapporto esclusivo, garantendo in ogni caso che l'esercizio dell'attività libero-professionale non generi oneri aggiuntivi a carico del servizio sanitario regionale a titolo di mobilità passiva. Il conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento è subordinato all'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.".

c) dopo il comma 4bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

"4ter. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina, a parità di punteggio, all'esito della selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice o complessa.".

7. L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo di cui all'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 5/2000, come introdotto dal comma 6, lettera b), può essere esercitata anche dai dirigenti medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già incaricati della direzione di struttura semplice o complessa.

8. L'articolo 44 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti dell'azienda USL)

1. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza diretta alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'azienda USL, esercita il controllo di conformità e di congruità, rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate, sui seguenti atti:

a) bilancio preventivo economico annuale;

b) bilancio di esercizio;

c) atto aziendale;

d) piano attuativo locale.

2. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio sono adottati dall'azienda USL, rispettivamente, entro il 15 novembre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali entro dieci giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda USL deve fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente.

4. L'esecutività degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'esito positivo del controllo da parte della Giunta regionale.".

8bis. Per l'anno 2018, il termine per l'adozione del bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL è stabilito al 31 maggio 2018 (3).

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo II della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia);

b) l'articolo 46 della l.r. 5/2000;

c) i commi 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);

d) l'articolo 43 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005);

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

f) i capi II, V e VII della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).

Art. 20

(Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1984, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è sostituito dal seguente:

"2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

a) i nidi d'infanzia;

b) i nidi aziendali o interaziendali;

c) i servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

1) gli spazi gioco;

2) i centri per bambini e famiglie;

3) i servizi educativi in contesto domiciliare;

4) altri servizi.".

2. All'articolo 2 della l.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "e delle Unités des Communes valdôtaines";

b) al comma 1, le parole: "attraverso le Comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta" sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: "il piano di azione annuale" sono inserite le seguenti: "o pluriennale".

3. All'articolo 4 della l.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nidi d'infanzia";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il nido d'infanzia è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza.";

c) al comma 2, le parole: "dell'asilo nido" sono sostituite dalle seguenti: "del nido d'infanzia".

4. All'articolo 5 della l.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Spazi gioco";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo spazio gioco è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno dei nidi d'infanzia.";

c) al comma 2, le parole: "della garderie d'enfance" sono sostituite dalle seguenti: "dello spazio gioco".

5. All'articolo 6 della l.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nidi aziendali o interaziendali";

b) ai commi 1 e 2, le parole: "L'asilo nido aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "Il nido aziendale o interaziendale".

6. All'articolo 11 della l.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Servizi educativi in contesto domiciliare";

b) al comma 1, le parole: "Il servizio di tata familiare," sono sostituite dalle seguenti: "Il servizio educativo in contesto domiciliare, di seguito denominato tata familiare,";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La professione di tata familiare può essere esercitata individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione di società o la partecipazione ad associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa è regolata da apposito contratto e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.".

Art. 21

(Altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è sostituito dal seguente:

"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature.".

2. Il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 59 (Acquisto dall'Ordine Mauriziano di Torino dell'immobile sede del presidio ospedaliero regionale, in Comune di Aosta), è sostituito dal seguente:

"1bis. All'affidamento della gestione della farmacia di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di patrimonio, nel rispetto della normativa statale vigente.".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", attraverso l'erogazione di contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 3, comma 2, della l.r. 11/2010".

Art. 22

(Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16)

1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

2. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23

(Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti," sono inserite le seguenti: "o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "percentuale generale", è inserita la seguente: "l'acqua e".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con i limiti di cui alla lettera d)";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti giornalieri, compresi quelli degli ospiti delle camere;";

c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con la possibilità di svolgere, congiuntamente alla predetta attività, anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d)".

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale richiesta deve essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata.".

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "con provvedimento del dirigente della struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura competente.".

5. All'articolo 11 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "per un periodo", è aggiunta la seguente: "consecutivo";

b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente:

"2bis. In caso di chiusura temporanea dell'attività, i vincoli di cui all'articolo 19 sono prorogati per egual periodo.".

6. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte".

b) alla lettera h), le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".

c) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"ibis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale.".

7. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".

8. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di durata quindicennale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata ventennale";

b) dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente:

"1ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 è fisso per tutta la durata dei medesimi ed è pari al tasso stabilito con deliberazione della Giunta regionale.".

9. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 29/2006, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura competente".

10. All'articolo 20 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente:

"dbis) non avvii l'attività agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La determinazione di tale percentuale è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.".

11. L'articolo 22 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

2. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.".

12. Al comma 3bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, dopo le parole, "Alla terza violazione accertata definitivamente", sono inserite le seguenti: ", nell'arco di cinque anni consecutivi,".

13. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera a), si applicano ai mutui concessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 29/2006 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

(Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. L'alinea del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente: "Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), per quelli collegati alle predette lettere a) e c) ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3, e j):".

2. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, ed e), i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.".

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 17/2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le relative manutenzioni straordinarie".

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "e di manutenzione" è inserita la seguente: "ordinaria".

5. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di domande presentate a bando, il dirigente della struttura competente, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.".

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 25

(Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

l. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

"b) la caccia è esercitata esclusivamente all'estero;".

Art. 26

(Disposizioni in materia di segni distintivi della Regione. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), dopo le parole: "décernée à des citoyens nés ou résidant" sono aggiunte le seguenti: "ou ayant résidé pendant au moins dix ans".

Art. 27

(Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. Dopo la parte V della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserita la seguente:

"PARTE VBIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAGLI ALVEI

Art. 61bis

(Procedimento per l'asportazione di materiali litoidi dagli alvei)

1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nelle tratte d'alveo indicate nel programma degli interventi di sistemazione idraulica predisposto dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività deve, inoltre, essere finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura competente:

a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;

b) effettua i sopralluoghi necessari;

c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;

d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura competente e contiene:

a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;

b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;

c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dall'adozione, al richiedente ed è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune o dei Comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

7. L'efficacia dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate dall'attività di coltivazione di cava o di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 3.".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'articolo 61bis della l.r. 5/2008, come introdotto dal comma 1, comprese le modalità di presentazione e le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie ivi previste.

Art. 28

(Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36)

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa al fondo per l'incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica di cui all'articolo 12".

Art. 29

(Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal seguente:

"5. I mutui non possono avere una durata superiore a trenta anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.".

2. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 5, della l.r. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si applica anche ai mutui già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo.

3. I finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 13/2015, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a trenta anni, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 2 e a condizione che il soggetto beneficiario non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

4. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 13/2015, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di quindici anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.

5. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.

6. Ai fini della rinegoziazione di cui al presente articolo, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2018, corredata, qualora si tratti di imprese, della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

7. FINAOSTA S.p.A. effettua, qualora si tratti di imprese, il conteggio dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative alla rinegoziazione ai sensi del comma 3, comunica le risultanze alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione di cui al presente articolo.

8. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 6, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente di cui al comma 7.

9. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione sono posti a carico dei soggetti beneficiari della rinegoziazione.

Art. 30

(Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" e: "31 dicembre 2031" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e: "31 dicembre 2032";

b) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

_______________

(1) Articolo abrogato dalla lettera h) dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Nella formulazione originaria, l'articolo 8 recitava:

Art. 8

(Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici)

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione di beni e servizi predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali a seguito di apposita ricognizione dei fabbisogni dell'Amministrazione regionale nel biennio considerato di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000; la medesima struttura elabora e trasmette al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'elenco dei fabbisogni degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore a 1 milione di euro.

2. Il programma biennale di acquisti e il relativo elenco annuale, che deve indicare i capitoli di bilancio a copertura della relativa spesa, nonché le modalità di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di predisposizione.

3. La struttura regionale competente in materia di programmazione dei lavori predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, compresi quelli finanziati ad altri enti, e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, da avviare nel triennio di riferimento, funzionali alla realizzazione di un nuovo intervento o resisi necessari nella fase di esecuzione di un intervento previsto nella programmazione precedente.

4. Il programma triennale dei lavori pubblici, gli aggiornamenti annuali e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono approvati dal Consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali indicano i capitoli di bilancio o altre fonti di finanziamento a copertura della relativa spesa, nonché le modalità di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno.".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. I criteri e le modalità di incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento della progettazione di opere o lavori pubblici e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse svolte tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93, commi da 7bis a 7quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".

(3) Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 241/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 1 nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018.