Legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 26 giugno 1997, n. 22

Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale.

(B.U. 8 luglio 1997, n. 31).

Art. 1

(Promozione dei fondi pensione).

1. La Regione Valle d'Aosta, in qualità di datore di lavoro e nell'esercizio della competenza legislativa in materia di previdenza attribuitale dall'art. 3, comma primo, lett. h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), promuove la costituzione di uno o più fondi pensione, a base territoriale regionale, per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Qualora siano costituiti i fondi pensione di cui al comma 1, la Regione agevola l'avviamento e il funzionamento degli stessi sotto il profilo economico, amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.

3. La Giunta regionale, relativamente al personale il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata, compreso il personale dipendente dell'Azienda regionale sanitaria USL, è autorizzata a deliberare la partecipazione della Regione, quale fonte istitutiva, ai fondi di cui al comma 1 (1).

Art. 2

(Statuti dei fondi).

1. Gli statuti dei fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano con unità locali stabili.

2. Gli statuti dei fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e controllo previsti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, relativamente ai lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai fondi.

4. Gli statuti devono ottenere l'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3

(Società di servizi e consulenza).

1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento e al funzionamento dei fondi sotto il profilo amministrativo-contabile.

2. In particolare, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, anche coinvolgendo gli istituti di credito locali, in forma singola o associata, e qualificati operatori del settore, una società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa-contabile dei fondi di cui all'art. 1. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote del capitale della società di servizi e consulenza. La Regione mantiene, direttamente o tramite società od organismi da essa controllati, la maggioranza delle quote societarie.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società di cui al comma 2, a sostegno delle attività di avviamento e sviluppo della stessa, contributi annui nella misura massima di lire 300 milioni per l'anno 1998, lire 500 milioni per l'anno 1999 e lire 400 milioni per l'anno 2000 (cap. 20065) (2).

4. Per gli anni 1998 e 1999 i contributi non potranno eccedere l'ammontare delle spese sostenute e giustificate; per l'anno 2000 ed eventualmente per gli anni successivi il contributo regionale di cui al comma 3 non potrà comunque superare il settanta per cento del totale delle entrate della società di servizi e consulenza (3).

5. L'erogazione di contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esistenza ed operatività degli organi previsti dallo statuto;

b) presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi (4).

6. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte della società, della documentazione di cui al comma 4, lett. b), propone alla Giunta regionale l'erogazione dei contributi annuali, a titolo di anticipazione sulla base del bilancio preventivo e come saldo dietro presentazione del consuntivo.

Art. 4

(Organi della società di servizi e consulenza).

1. Per la nomina dei componenti degli organi amministrativi della società di consulenza e servizi di cui all'art. 3 sono richiesti almeno due dei seguenti requisiti:

a) laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;

b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di società operanti nel settore dei servizi;

c) almeno tre anni di attività professionale in materia finanziaria, giuslavorista, assicurativa o previdenziale.

2. I componenti dell'organo di controllo della società di cui all'art. 3 devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere di lire 500 milioni annui derivante dalla presente legge grava:

a) quanto a lire 200 milioni per l'anno 1997 sul capitolo di nuova istituzione 20060 (Spese per la costituzione dei fondi regionali di previdenza complementare);

b) quanto a lire 100 milioni per l'anno 1997 sul capitolo di nuova istituzione 35550 (Spese per la sottoscrizione di capitale della società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare);

c) quanto a lire 200 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 sul capitolo di nuova istituzione 20065 (Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere, per gli anni 1997 e 1998, sullo specifico accantonamento previsto al punto A.3. (Costituzione di un fondo regionale per la previdenza integrativa) e, per l'anno 1999, sull'accantonamento previsto al punto C.1. (Acquedotto del Monte Bianco) dell'allegato n. 1 dei bilanci medesimi.

3. A decorrere dall'anno 2000 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge di bilancio.

Art. 6

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997 lire 500.000.000

anno 1998 lire 500.000.000

anno 1999 lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.1.2

codificazione: 1.1.1.4.8.2.8.34

cap. 20060 (di nuova istituzione)

"Spese per la costituzione dei fondi regionali di previdenza complementare", anno 1997 lire 200.000.000

programma regionale: 2.1.4.2

codificazione: 2.1.2.5.4.3.10.34

cap. 35550 (di nuova istituzione)

"Spese per la sottoscrizione di capitale della società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare", anno 1997 lire 100.000.000

programma regionale: 2.1.2

codificazione: 1.1.1.6.2.2.8.34

cap. 20065 (di nuova istituzione)

"Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare"

anno 1997 lire 200.000.000

anno 1998 lire 500.000.000

anno 1999 lire 500.000.000.

(1) Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2002, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 1 recitava:

"3. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare la partecipazione della Regione, quale fonte istitutiva, ai fondi di cui al comma 1.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società di cui al comma 2, a sostegno delle attività di avviamento e funzionamento della stessa, contributi annui nella misura massima di lire 200.000.000 per l'anno 1997 e di lire 500.000.000 per gli anni 1998 e 1999.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 3 recitava:

"4. Per gli anni successivi al 1997, i contributi non potranno comunque superare il settanta per cento del totale delle entrate della società di servizi e consulenza e l'erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esistenza e operatività degli organi previsti dallo statuto;

b) presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 gennaio 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 3 recitava:

"5. Per l'anno 1997 la percentuale di cui al comma 4 può essere superata, fermo restando che il contributo non può eccedere le spese sostenute e giustificate.".