Legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 22

Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.

(B.U. del 21 agosto 2012, n. 35)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di seguito denominato Istituto, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), e del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale).

2. Al fine di razionalizzare la normativa regionale in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzare e divulgare il patrimonio musicale tradizionale, la presente legge reca modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

Art. 2

(Contributo annuo a favore dell'Istituto)

1. A decorrere dall'anno 2013, la Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese per il funzionamento dell'Istituto medesimo, comprensivo di quelle concernenti le attività dell'orchestra sinfonica. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione può assoggettare l'Istituto al rispetto di un patto di stabilità, finalizzato al contenimento delle spese correnti, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per ciascun anno solare in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente e dell'eventuale rispetto del patto di stabilità di cui al comma 2. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto è decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso.

Art. 3

(Statuto e organi dell'Istituto)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Istituto delibera una proposta di adeguamento dello statuto alla presente legge e alla normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento alla l. 508/1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508). La proposta di adeguamento dello statuto è approvata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Lo statuto deve essere altresì conforme ai seguenti principi:

a) il Presidente dell'Istituto è nominato dalla Giunta regionale, sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico nell'ambito di una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale e di comprovata esperienza maturata in organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza in ambito artistico e culturale;

b) al fine di garantire un'adeguata rappresentanza della Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 136/2007, alla Giunta regionale è riservata la nomina di tre membri del consiglio di amministrazione scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;

c) il controllo contabile dell'Istituto è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro;

d) individuazione nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'Istituto del rappresentante della Regione, ai fini dell'integrazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 136/2007.

Art. 4

(Personale docente dell'Istituto)

1. La pianta organica dell'Istituto è soggetta a revisione biennale. La proposta di revisione è operata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentito il collegio dei docenti, sulla base del progetto predisposto dal consiglio accademico per lo sviluppo della funzione artistica, educativa e culturale dell'Istituto stesso, nonché in considerazione delle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili. La pianta organica e le successive modificazioni della stessa sono approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 5

(Intese e convenzioni con altre istituzioni)

1. L'Istituto può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché per il coordinamento di attività di comune interesse.

2. In particolare, le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.

3. Le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 136/2007 sono esercitate mediante atti di indirizzo dell'Assessore all'istruzione e cultura.

Art. 6

(Modificazioni alla l.r. 8/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 8/1992 le parole: "Istituto musicale della Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 8/1992, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. Al fine di favorire e valorizzare la divulgazione del patrimonio musicale in Valle d'Aosta, la Regione promuove, inoltre, forme di collaborazione con organismi, associazioni o enti che svolgano attività funzionali alle predette finalità e, in considerazione della particolare rilevanza dell'attività svolta, con l'Associazione Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, l'Associazione regionale cori Valle d'Aosta (A.R.CO.V.A.), l'Associazione Fédération des harmonies valdôtaines e l'Associazione Nos racines - Associazione gruppi folkloristici della Valle d'Aosta.".

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) scopi della Fondazione sono lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi sono perseguiti anche attraverso l'organizzazione e la gestione, tramite la Scuola di formazione ed orientamento musicale (SFOM), dei corsi di indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e da eventuali altri fondatori pubblici e privati. I componenti di designazione regionale sono in numero non inferiore a due terzi del totale e detengono la maggioranza;";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro;".

4. Dopo l'articolo 6 della l.r. 8/1992, è inserito il seguente:

"Art. 6bis

(Intese e convenzioni con altre istituzioni)

1. La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché il coordinamento di attività di comune interesse.

2. In particolare, le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.".

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/1992 è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1, è erogato in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto è decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso.".

Art. 7

(Personale non docente)

1. Al personale non docente e di direzione amministrativa dell'Istituto si applicano le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale assunto dalla Fondazione di cui alla l.r. 8/1992 tramite procedura di tipo concorsuale, suddiviso in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente di cui ai settori artistico-disciplinari ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 (Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di musica), e per il personale non docente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge opera presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in appositi ruoli ad esaurimento, è inquadrato alle dipendenze dell'Istituto medesimo, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

2. Gli organi della Fondazione di cui alla l.r. 8/1992, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, da nominare entro il 31 dicembre 2012 con le modalità di cui alla presente legge.

3. Gli organi dell'Istituto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, da nominare con le modalità di cui alla presente legge e dello statuto, come adeguato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge è determinato in euro 2.660.000 per l'anno 2013 ed euro 2.650.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'UPB 1.06.01.10 (Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento).

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 8/1992 è incrementata per l'anno 2012 di euro 140.000 (UPB 1.06.01.10).

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.06.01.10 per euro 2.520.000 per l'anno 2013 e euro 2.520.000 per l'anno 2014;

b) nell'UPB 1.06.02.10 per euro 140.000 per l'anno 2012;

c) nell'UPB 1.06.02.10 per euro 140.000 per l'anno 2013 ed euro 130.000 per l'anno 2014.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013, fatta eccezione per l'articolo 3 e per l'articolo 9, comma 3, e comma 4, lettera b).