Legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 21

Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

(B.U. del 21 agosto 2012, n. 35)

CAPO I

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 27 (1)

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito".

2. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. E', inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:

"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, le parole: "ai sensi del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3, lettera d)".

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è abrogato.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/2006, le parole: "ai corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 7".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al comma 2, lettera b), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, le parole: "con proprio provvedimento" sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/2006, le parole: "La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "La cancellazione è disposta dal dirigente".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, le parole: "di qualificazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica".

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, le parole: "di qualificazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 8)

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente: "Attestato di complementarietà".

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette all'accertamento della complementarietà e al rilascio del relativo attestato.".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "il certificato di complementarità" sono sostituite dalle seguenti: "l'attestato di complementarietà".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"l. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico.".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: "del certificato di complementarietà" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attestato di complementarietà".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: "soggetto preposto" sono sostituite dalle seguenti: "socio preposto".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006 è inserito il seguente:

"3bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, le parole: "acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:

"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);".

3. (2)

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è inserito il seguente:

"1bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.".

5. (3)

Art. 11

(Modificazione all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 29/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 20)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:

"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.".

Art. 13

(Abrogazione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 29/2006 è abrogato.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Non ripetibilità e divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.".

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: ", costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1" sono soppresse.

Art. 16

(Modificazione all'articolo 30)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, è inserito il seguente:

"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12, 14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 29/2006, come modificate dall'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge, si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni pervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della l.r. 29/2006, come modificata dall'articolo 12, comma 1, della presente legge, si applica anche ai rapporti derivanti dalle agevolazioni già concesse ma non ancora totalmente liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrituristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 29/2006.

4. Alle domande per la predisposizione e l'installazione di cartelli pervenute prima della data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, della l.r. 29/2006 nel testo anteriore alle modificazioni di cui alla presente legge.

5. Per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3bis, della l.r. 29/2006, inserito dall'articolo 16 della presente legge, non rilevano le violazioni accertate definitivamente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).

3. L'abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 29/2006 rende disponibile nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 la somma annua di euro 2.000 per gli anni 2013 e 2014 che viene iscritta nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) Capo abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, il capo I recitava:

"CAPO I

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 27

Art. 1

(Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014.".

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 29/2006 recitava:

"3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:

"dbis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche."".

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 29/2006 recitava:

"5. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione."".