Legge regionale 5 luglio 1976, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 05 07 1976

Bollettino ufficiale 22 7 1976 n. 8

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: "Interventi a favore dello sport".

Art. 1

L’articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

" La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale. I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta sulla base del piano di riparto di cui al primo comma dell’articolo 7 e al primo comma dell’articolo 8 della presente legge.

In sede di determinazione dei contributi di cui al precedente comma si dovrà tenere conto dell’attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi all’aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopraelencati. Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tenere conto dell’azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.

In sede di definizione del piano di riparto deve essere perseguito il fine primario di garantire l’esercizio dilettantistico dello sport.

I contributi straordinari sono concessi unicamente per l’organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall’ente, federazione o associazione competente per settore.

Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l’impiego irregolare dei fondi erogati potrà dare causa ad una azione di recupero, ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all’organismo responsabile della violazione ".

Art. 2

L’articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

" L’Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport; elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonché il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari alle società e alle federazioni sportive da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Essa deve essere sentita dalla Giunta regionale almeno una volta all’anno in occasione della determinazione del piano di riparto per la concessione dei contributi ordinari e dell’esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società federazioni sportive. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a società o federazioni sportive.

L’Assemblea generale sportiva redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione dello sport in Valle d’Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell’impiego dello stanziamento del cap. 813 " Interventi a favore dello sport " relativo all’esercizio finanziario dell’anno antecedente. L’Assessore regionale al Turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.

L’Assemblea generale sportiva è presieduta dall’Assessore regionale al Turismo e viene nominato con suo decreto.

Fanno parte dell’Assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali e associazioni regionali riconosciute ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, designati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

d) l’Assessore allo Sport del Comune di Aosta;

e) il delegato regionale del CONI;

f) un rappresentante di ciascuna Comunità montana designato dal Direttivo della Comunità tra i suoi componenti;

g) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;

h) il direttore dell’Ufficio regionale per il turismo o un suo delegato;

i) l’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento l’Assessore regionale al Turismo può delegare uno dei cinque Consiglieri regionali di cui al punto c) a presiedere l’Assemblea in sua vece.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Assessorato del Turismo nominato dall’Assessore ".

Art. 3

L’articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

" La consulta per la promozione sportiva ha il compito di favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello di massa in Valle d’Aosta, promuovendo e organizzando le iniziative più opportune, avvalendosi in via prioritaria, a tale fine, degli enti di promozione sportiva. Elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonché il piano di riparto dei contributi ordinari agli enti di promozione sportiva, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

Per ogni iniziativa di carattere straordinario non prevista nel programma annuale deve essere sentito il parere della Consulta per la promozione sportiva.

La Consulta redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione della promozione sportiva in Valle d’Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell’impiego dello stanziamento del cap. 818 " Interventi promozionali delle attività fisico - sportive ", relativo all’esercizio finanziario dell’anno antecedente. L’Assessore regionale al Turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.

La Consulta per la promozione sportiva è presieduta dall’Assessore regionale al Turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte della Consulta per la promozione sportiva:

a) l’Assessore allo sport del Comune di Aosta;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) i rappresentanti delle associazioni democratiche del tempo libero, indicati dai rispettivi comitati regionali;

d) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT;

e) il delegato regionale del CONI;

f) l’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o un suo delegato;

g) un rappresentante per ciascuna Comunità montana designato dal Direttivo della Comunità tra i suoi componenti;

h) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;

i) cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

l) il direttore dell’Ufficio regionale per il turismo o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale al Turismo può delegare uno dei cinque Consiglieri regionali di cui al punto i) a presiedere la Consulta in sua vece.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Assessorato al Turismo nominato dall’Assessore ".

Art. 4

L’articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

" Il parere dell’Assemblea generale sportiva e della Consulta per la promozione sportiva può essere sentito ogni qualvolta l’Assessore al Turismo, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

L’Assemblea e la Consulta sono convocate dall’Assessore ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

L’Assemblea e la Consulta sono convocate mediante avvisi scritti, contenenti l’ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Perché le deliberazioni dell’Assemblea e della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore a un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

È facoltà dell’Assemblea e della Consulta disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.

I componenti dell’Assemblea e della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data dell’emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell’Assemblea o della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d’ufficio del componente stesso e l’immediata richiesta di una nuova designazione all’organismo che egli rappresentava".

Art. 5

L’articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

" La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa a diffusione regionale, regionale avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire una informazione obiettiva e generale sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo vengono di norma erogati a favore di un solo organo di informazione, scelto dal Consiglio regionale su indicazione della Consulta e dell’Assemblea generale sportiva.

In sede di individuazione dell’organo di informazione che dovrà beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, l’Assemblea e la Consulta dovranno definire una serie di requisiti minimi particolarmente in tema di periodicità, formato, tiratura, numero di pagine, il cui possesso continuativo costituirà condizione essenziale per la persistenza del diritto al contributo.

È istituito un Comitato di vigilanza con funzioni di controllo sulla gestione dell’organo di informazione e di collegamento con l’Assemblea e la Consulta. Tale Comitato è così composto:

1) un rappresentante designato dall’Assemblea;

2) un rappresentante designato dalla Consulta;

3) tre rappresentanti della Regione, nominati dall’Assessore regionale al Turismo.

L’amministrazione dell’organo di informazione deve presentare all’Assessorato regionale del Turismo il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno antecedente e il conto consultivo entro il 31 marzo dell’anno susseguente.

Gli atti predetti dovranno essere corredati di una relazione del Comitato di vigilanza. Limitatamente all’anno 1976 il bilancio preventivo deve essere presentato entro quaranta giorni dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio regionale effettua la scelta dell’organo di informazione da ammettere a contributo.

L’attività di editore e la qualifica di direttore dell’organo di informazione prescelto sono incompatibili con la qualità di componente, anche per delega, dell’Assemblea e della Consulta; il medesimo direttore ha tuttavia diritto di assistere ed intervenire alle riunioni dei due organi consultivi, senza diritto di voto ".

Art. 6

Gli stanziamenti previsti dall’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, modificato con legge regionale 4 agosto 1975, n. 33, sono così modificati a decorrere dall’esercizio finanziario 1976:

Cap. 813 - " Interventi per attività sportive " da L. 250.000.000 a L. 240.000.000

Cap. 818 - " Interventi promozionali delle attività fisico - sportive " da L. 30.000.000 a L. 20.000.000

Cap. 819 - " Interventi a favore dell’informazione sportiva " da L. 5.000.000 a L. 25.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.