Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 30 12 1971

Bollettino ufficiale 30 12 1971 n. 10

ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO PER L’INQUADRAMENTO DI PERSONALE FUORI RUOLO ALLE DIPENDENZE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

Istituzione del ruolo speciale del personale in soprannumero

È istituito, con decorrenza dal primo novembre 1971, un ruolo speciale del personale in soprannumero per l’inquadramento, in via straordinaria, di personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta, addetto a servizi di istituto della Regione e avente trattamento economico corrispondente o assimilabile a quello previsto per i posti tabellari del ruolo ordinario del personale regionale.

Il ruolo speciale soprannumerario, ad esaurimento, comprende un complessivo numero massimo di 171 posti, con le qualifiche di cui all’allegato A alla presente legge, previste dalle vigenti tabelle organiche generali del ruolo ordinario per il personale e i servizi della Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni.

Art. 2

Inquadramento di personale nel ruolo speciale soprannumerario

Sarà inquadrato nel ruolo speciale soprannumerario il personale avventizio, giornaliero e incaricato, assunto in servizio con provvedimento della Giunta Regionale, in data non posteriore al 1°-7-1971, e che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio e dei titoli di specializzazione previsti dall’articolo 78 della legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni per la nomina ai corrispondenti posti del ruolo ordinario.

Per l’inquadramento nel predetto ruolo soprannumerario il limite massimo di età è stabilito in anni 55, salvo nei casi in cui il personale abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale.

Al collocamento nel ruolo speciale in soprannumero si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale tenendo conto della qualifica e del trattamento economico in atto per il personale alla data del primo novembre 1971.

Art. 3

Attribuzione delle qualifiche e degli stipendi

All’inquadramento nel ruolo speciale del personale in soprannumero si provvederà mediante attribuzione delle qualifiche e degli stipendi corrispondenti previsti dai rispettivi ruoli delle singole carriere, con valutazione, ai fini giuridici ed economici, del quaranta per cento del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale.

Il personale avventizio inquadrato nel ruolo speciale in soprannumero conserverà, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio o salario conseguibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto, l’eventuale eccedenza della retribuzione principale sulla nuova retribuzione conseguita nel ruolo soprannumerario.

Art. 4

Applicabilità delle norme del vigente regolamento organico generale

Sono estese, per quanto applicabili, al personale del ruolo soprannumerario le norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo dell’Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni.

Si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma le norme previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 10-11-1966 n. 13 per quanto concerne lo sviluppo della carriera economica "a ruolo aperto".

Art. 5

Disposizioni speciali

Il personale avente rapporto di lavoro contrattuale addetto alla distribuzione di buoni di carburanti in esenzione fiscale e che sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della presente legge sarà inquadrato nel ruolo soprannumerario della carriera esecutiva, con attribuzione della qualifica di Applicato.

Per l’inquadramento in soprannumero alla qualifica di Traduttore della carriera di concetto, si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio di licenza di scuola media superiore per il personale in servizio da oltre cinque anni alla data del primo novembre 1971 e che superi con esito favorevole una prova di idoneità secondo modalità da approvare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 6

Norme per il passaggio al ruolo ordinario

Le norme e modalità per il passaggio del personale dal ruolo speciale soprannumerario ad esaurimento al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull’ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 7

Le spese per il trattamento economico principale ed accessorio spettante al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario di cui alla presente legge continueranno a gravare sugli appositi capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 relativi al trattamento economico del personale della Regione, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

La maggiore spesa derivante a carico della Regione, a decorrere dell’anno 1972, per l’applicazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni, sarà finanziata e coperta con il necessario aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma, entro il limite di maggiore spesa annua complessiva di lire 5 milioni, nei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1972 e per i successivi anni, in relazione al già accertato aumento del gettito della compartecipazione della Regione ai proventi delle tasse sulle automobili, di cui al capitolo 49 della Parte Entrata del bilancio della Regione per l’anno 1971.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21.

Numero dei posti e qualifiche del ruolo soprannumerario ad esaurimento.

ATTO ALLEGATO

Carriera direttiva.

1 posto, gruppo regionale A/ 4 con la qualifica di urbanista.

1 posto, gruppo regionale A/ 4 con la qualifica di capo servizi zootecnici.

1 posto, gruppo regionale A/ 5 con la qualifica di ingegnere.

Carriera di concetto.

12 posti, gruppo regionale B/ 2 con la qualifica di geometra. 2 posti, gruppo regionale B/ 2 con la qualifica di traduttrice. 8 posti, gruppo regionale B/ 2 con la qualifica di ragioniere. 2 posti, gruppo regionale B/ 2 con la qualifica di ispettore. 5 posti, gruppo regionale B/ 2 con la qualifica di segretario. 1 posto, gruppo regionale B2CM con la qualifica di capo turno centro meccanografico.

1 posto, gruppo regionale B/ RS con la qualifica di interprete.

Carriera esecutiva.

4 posti, gruppo regionale C/ 1 con la qualifica di primo applicato. 1 posto, gruppo regionale C/ 1 con la qualifica di preparatore. 2 posti, gruppo regionale C/ 2 con la qualifica di assistente disegnatore.

18 posti, gruppo regionale C/ 2 con la qualifica di applicato. 1 posto, gruppo regionale C/ 2 con la qualifica di assistente tecnico caseario.

6 posti, gruppo regionale C/ 2 con la qualifica di assistente tecnico.

1 posto, gruppo regionale C/ 2 con la qualifica di aiuto preparatore.

45 posti, gruppo regionale C2d con la qualifica di dattilografa. 2 posti, gruppo regionale C/ RS con la qualifica di assistente sanitaria visitatrice.

Carriera ausiliaria.

8 posti, gruppo regionale SO1 con la qualifica di operaio specializzato.

2 posti, gruppo regionale SP1 con la qualifica di capo cantoniere.

3 posti, gruppo regionale SM2 con la qualifica di autista.

3 posti, gruppo regionale SM2 con la qualifica di operaio autista. 14 posti, gruppo regionale SO2 con la qualifica di operaio qualificato.

12 posti, gruppo regionale SP2 con la qualifica di cantoniere.

7 posti, gruppo regionale SP2 con la qualifica di giardiniere. 2 posti, gruppo regionale SP2 con la qualifica di usciere.

2 posti, gruppo regionale SO3 con la qualifica di operaio. 3 posti, gruppo regionale SP3 con la qualifica di inserviente. 1 posto, gruppo regionale SP3 con la qualifica di custode castello.