Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21

Disposizioni in materia di inconferibilitą e incompatibilitą di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regione.

(B.U. del 29 dicembre 2015, n. 52)

Art. 1

(Oggetto e finalitą)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di inconferibilitą e incompatibilitą di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regione, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilitą e incompatibilitą di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 2

(Dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilitą e incompatibilitą)

1. L'atto di conferimento dell'incarico č inefficace, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilitą di cui al medesimo articolo 20. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'assunzione dell'incarico e, in ogni caso, non oltre il termine di dieci giorni dalla data del conferimento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare anche l'insussistenza delle cause di incompatibilitą previste dal d.lgs. 39/2013.

3. L'interessato č tenuto a dichiarare le cause di inconferibilitą o di incompatibilitą sopravvenute nel corso dell'incarico e, in ogni caso, a ripresentare, con cadenza annuale, la dichiarazione di cui al comma 1.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 sono corredate dell'elenco degli eventuali incarichi e cariche in corso e di quelli cessati, se riferiti all'arco temporale di cui agli articoli 4 e 7 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a ciascun incarico o carica sono indicati l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica, la tipologia dell'incarico o della carica, la data di conferimento o di nomina e il termine di cessazione o di scadenza.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione, nell'apposita sezione denominata Amministrazione trasparente di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitą, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), omessi i dati anagrafici relativi alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale, eccedenti le finalitą di trasparenza correlate alla pubblicazione.

Art. 3

(Conseguenze dell'inconferibilitą e dell'incompatibilitą )

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitą nella pubblica amministrazione), accertano, anche su segnalazione e comunque nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, la sussistenza di cause di inconferibilitą e dichiarano, nell'ambito delle rispettive competenze, la nullitą degli incarichi o delle nomine conferiti o disposte in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullitą, l'interessato decade dall'incarico e gli atti da esso adottati sono nulli. (1)

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale contestano, anche su segnalazione e comunque nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, la sussistenza di cause di incompatibilitą. Ferme restando le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, entro quindici giorni dalla contestazione l'interessato č tenuto a scegliere, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 39/2013, tra l'assunzione o la permanenza nell'incarico o nella carica e l'assunzione o lo svolgimento di altro incarico o altra carica con essi incompatibili.

Art. 4

(Conferimento di incarichi o di nomine in via sostitutiva)

1. Gli organi regionali di direzione politico-amministrativa che hanno conferito incarichi o disposto nomine dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi o disporre nomine di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti nel modo seguente:

a) il Consiglio regionale dalla Giunta regionale;

b) la Giunta regionale dal Consiglio regionale;

c) il Presidente della Regione dal Vicepresidente della stessa;

d) l'assessore regionale dal Presidente della Regione.

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 recitava:

"1. Il responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitą nella pubblica amministrazione), accertano, anche su segnalazione e comunque nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, la sussistenza di cause di inconferibilitą e dichiarano, nell'ambito delle rispettive competenze, la nullitą degli incarichi o delle nomine conferiti o disposte in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullitą, l'interessato decade dall'incarico e gli atti da esso adottati successivamente alla decadenza sono nulli.".