Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti.

(B.U. 11 settembre 2001, n. 40)

(Abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17.)

[Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento ed il consolidamento dell'agricoltura di montagna, promuove gli interventi nel settore zootecnico attraverso un insieme coerente di aiuti che tengano in considerazione gli aspetti economici, sociali, ambientali ed ecologici legati all'attività di allevamento ivi compresi gli aspetti afferenti al benessere animale e alla qualità dei relativi prodotti (1).

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi ed interviene direttamente, sostenendo le relative spese, per (1a):

a) l'allevamento di tutte le specie animali, privilegiando la biodiversità, e le specie idonee a produzioni alimentari e non, purché in equilibrio con l'ambiente;

b) la pubblicità, la promozione diretta ed indiretta ed il controllo qualitativo dei prodotti zootecnici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 2

(Tipologia degli interventi nel settore dell'allevamento)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono concessi per i seguenti interventi:

a) la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici degli animali ed i relativi controlli funzionali;

b) i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, nonché l'organizzazione e la gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici (1b);

c) l'assistenza tecnica finalizzata all'utilizzo razionale delle risorse alimentari locali, quali prati e pascoli, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente e attenti al benessere animale, purché essa non rientri nella normale gestione aziendale;

d) le ricerche svolte da università, istituti di ricerca ed altri enti operanti nel settore dell'allevamento e la divulgazione generalizzata degli esiti di queste (2);

e) le rassegne ed i concorsi zootecnici;

f) l'introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale (3);

g) la copertura delle spese sostenute da associazioni agricole, per la tutela assicurativa dei propri aderenti a garanzia di danni arrecati agli allevamenti da eventi fortuiti, malattie infettive e non infettive;

gbis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche (4).

1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono concessi in conformità agli articoli 12, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 (5).

1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo (6).

1quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea (7).

1quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), possono altresì essere concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007 (8).

Art. 3

(Beneficiari degli interventi nel settore dell'allevamento)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 2:

a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico (9);

b) gli enti e gli organismi associativi i cui scopi statutari siano coerenti con le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4

(Tipologia degli interventi nel settore della pubblicità e della promozione)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono concessi per i seguenti interventi:

a) azioni pubblicitarie e promozionali dirette ad informare correttamente il consumatore in modo da indurlo ad acquistare i prodotti zootecnici tipici e locali delle filiere agro-alimentari regionali allo scopo di favorirne la commercializzazione;

b) azioni promozionali indirette consistenti:

1) nella divulgazione di cognizioni scientifiche;

2) nell'organizzazione e nella partecipazione a convegni, mostre, fiere, mercati ed esposizioni;

3) nell'effettuazione di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione, purché i risultati relativi siano resi disponibili ed accessibili a tutti gli operatori, e sempre che dalle metodologie utilizzate non risultino favorite talune imprese e talune produzioni;

4) nei controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione.

1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (10).

1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformità agli articoli 14 e 15 del reg. (CE) 1857/2006 (11).

Art. 5

(Beneficiari degli interventi nel settore della pubblicità e della promozione)

1. Possono beneficiare degli incentivi per le azioni pubblicitarie e promozionali dirette di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):

a) i consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti tipici locali;

b) gli organismi associativi di produttori di prodotti tipici locali, comprese le cooperative ed i loro consorzi.

2. Possono beneficiare degli incentivi per le azioni promozionali indirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa o consortile.

Art. 6

(Entità dei contributi)

1. Per gli interventi nel settore dell'allevamento, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale concede, nei limiti della disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale:

a) fino al cento per cento della spesa ammessa, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d);

b) fino al settanta per cento della spesa ammessa, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);

c) fino al quaranta per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);

d) fino all'ottanta per cento del costo dei premi assicurativi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

dbis) nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gbis) (12).

2. Per le azioni pubblicitarie e promozionali dirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concede contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ammessa. La spesa ammessa non può essere superiore a euro 250.000 per ogni iniziativa (13).

3. Per le azioni promozionali indirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Giunta regionale concede contributi in conto capitale, nel limite della spesa massima ammessa di euro 150.000 (14):

a) fino al cento per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) (15);

b) fino al settanta per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 4).

Art. 7

(Progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico)

1. La Giunta regionale concede all'imprenditore agricolo, singolo od associato, che partecipa a progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrativi nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, nell'ambito dei programmi operativi previamente approvati dall'Unione europea, un contributo in conto capitale fino al novanta per cento dei costi sostenuti per la partecipazione a tali progetti.

1bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo (16).

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in lire 12.000.000.000 (euro 6.197.483) per l'anno 2001 e in annui euro 8.740.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. "Zootecnia" mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 "Interventi nel settore della zootecnia" del medesimo obiettivo programmatico del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Abrogazioni) (17)

Art. 10

(Norma finale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 4 e 7.

_____________________

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(1a) Alinea così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(1b) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 3, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 6, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(10) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(11) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(14) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(15) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 4, della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(16) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

(17) Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.]