Legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 6 giugno 1997, n. 20

Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.

(B.U. 17 giugno 1997, n. 28).

Art. 1

1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta, di seguito denominata associazione, costituita per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ha visto i consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'autonomia regionale;

b) contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione autonoma mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;

c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il Consiglio regionale e gli altri organi regionali, tutelandone gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;

d) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sull'attività legislativa e amministrativa della Regione;

e) offrire, alle famiglie dei consiglieri deceduti, assistenza nei loro rapporti con il Consiglio regionale;

e bis) approfondire, anche attraverso opportuni contatti ed incontri con le associazioni delle altre regioni e con l'associazione nazionale, i problemi della categoria (1).

2. I consiglieri regionali in carica possono partecipare all'attività dell'associazione e collaborare per il raggiungimento delle sue finalità.

3. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2 (2)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fornisce i locali, il personale e le attrezzature d'ufficio ritenuti necessari all'espletamento dei compiti dell'Associazione.

2. All'Associazione è inoltre assegnato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un contributo annuo di lire 10.000.000 per le spese relative al funzionamento ed alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. L'Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, allegando la documentazione giustificativa; il rendiconto è approvato dall'Ufficio di Presidenza prima della concessione del nuovo contributo. Se l'importo delle somme rendicontate è inferiore a quello del contributo ricevuto, il relativo avanzo è portato in diminuzione dal contributo per l'anno successivo.

Art. 3 (3)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio può contribuire, utilizzando i fondi stanziati nel bilancio del Consiglio per convegni, congressi e altre manifestazioni, alle spese relative a manifestazioni e attività culturali di particolare rilevanza organizzate dall'Associazione.

Art. 4

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione, per uso degli associati, il Bollettino ufficiale e le altre pubblicazioni edite dalla Regione.

Art. 5

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompreso negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 aprile 1998, n. 20.

(2) Articolo così sostituto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 28 aprile 1998, n. 20.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 così recitava:

"1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono:

a) favorire, anche con appositi contributi finanziari, le manifestazioni e le attività culturali promosse dall'associazione;

b) chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione di manifestazioni e di attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 28 aprile 1998, n. 20.

Nella formulazione originaria, l'articolo 3 così recitava:

"1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il supporto organizzativo ritenuto necessario all'espletamento dei compiti dell'associazione.

2. All'associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego di tutte le somme ricevute.".