Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20

Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche).

(B.U. 10 agosto 1999, n. 35).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 2bis - Commercio di prodotti alimentari (16)

Art. 3 - Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

CAPO II

DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TIPO A E B (25)

Art. 5 - Attività di tipo A (26)

Art. 6 - Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A (27)

Art. 7 - Subingresso nell'attività di tipo A (28)

Art. 8 - Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B (29)

Art. 8bis - Regolarità contributiva e fiscale (30)

Art. 9 - Cessazione e sospensione dell'attività (31)

Art. 9bis - Comunicazione della cessazione dell'attività (32)

Art. 9ter - Verifica della SCIA (33)

Art. 9quater - Sanzioni amministrative (34)

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10 - Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche

Art. 11 - Deliberazioni comunali

Art. 11 bis - Mostre-mercato (49)

Art. 12 - (Omissis) (50)

CAPO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 13 - Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

Art. 14 - Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere

Art. 15 - Computo delle presenze

Art. 16 - Orari del commercio su aree pubbliche

Art. 17 - Aree particolari

Art. 18 - Uso di automezzi

Art. 18bis - Altre forme di distribuzione (65)

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Adempimenti dei Comuni

Art. 20 - Conversione delle autorizzazioni

Art. 21 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (66)

Art. 22 - Abrogazioni

Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione).

1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della presente legge non si applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). (1)

2bis. Nel territorio regionale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, alle condizioni di cui alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza. (2)

2ter. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è subordinato al preventivo assenso delle competenti autorità statali e regionali che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime. (3)

3. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. (4)

Art. 2

(Definizioni).

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a) per attività di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio; (5)

b) per attività di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante; (6)

c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

d) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

e) (6a)

f) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;

g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); (7)

h) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001; (8)

i) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; (9)

jbis) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; (10)

jter) per fiera sperimentale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, svolta su area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica; (11)

jquater) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive; (12)

k) per presenza in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; (13)

l) (13a)

m) per attività temporanea, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi; (14)

mbis) per mostre-mercato di interesse locale, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione (15).

Art. 2bis

(Commercio di prodotti alimentari) (16)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), previa apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 3

(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni).

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno;

c) straordinari, qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso mercato, annuale o stagionale, in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. (17)

2. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto del titolo abilitativo, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini. (18)

3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A. (19)

4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze, i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

5. Alle manifestazioni e attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), jbis), jter), jquater) e m), partecipano prioritariamente gli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche; nei posteggi in eccedenza, possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese con titoli abilitativi temporanei. (20)

Art. 4

(Requisiti per l'esercizio dell'attività).

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010. (21)

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del titolo abilitativo è soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010. (22)

4. E' consentita l'intestazione di più titoli abilitativi a favore del medesimo operatore. (23)

5. E' consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione a condizione che, durante le attività di vendita, il rappresentante sia munito di documentazione comprovante la qualità di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione e del titolo abilitativo originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. (24)

CAPO II

DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TIPO A E B (25)

Art. 5

(Attività di tipo A) (26)

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.

2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.

3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;

b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;

c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.

4. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il possesso di più titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

5. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Art. 6

(Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A) (27)

1. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande di cui al comma 3.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono, mediante strumenti telematici, la domanda di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A e della relativa concessione di posteggio, sulla base delle indicazioni previste nel bando. Le domande pervenute ai Comuni oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.

3. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la predetta deliberazione è, inoltre, stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area mercatale.

4. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione per settore merceologico dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. Possono essere presentate domande per l'inserimento in più graduatorie.

5. Qualora il Comune, in sede di ristrutturazione di un mercato, abbia ripartito una diversa metratura dei posteggi, è redatta, in base ai criteri di cui al comma 3, ai fini dell'assegnazione dei posteggi medesimi, una distinta graduatoria per ciascun gruppo di dimensione di posteggio.

6. Qualora il Comune trasformi un mercato annuale in un mercato stagionale, sono rilasciati d'ufficio distinti titoli abilitativi per ogni periodo.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, fatta salva la sussistenza degli eventuali requisiti igienico-sanitari, qualora previsti.

8. I titoli abilitativi e le concessioni di posteggio relativi alle attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciati dai Comuni prioritariamente agli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti con propri provvedimenti.

9. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuata dagli incaricati del Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.

Art. 7

(Subingresso nell'attività di tipo A) (28)

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune in cui ha sede il posteggio. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività del dante causa in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi, da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorità acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal dante causa, si trasferiscono al cessionario.

4. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

Art. 8

(Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B) (29)

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività.

2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;

b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;

c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.

4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività. In tali casi, si applica quanto disposto all'articolo 7, commi 2 e 3.

Art. 8bis

(Regolarità contributiva e fiscale) (30)

1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, è annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006, o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonché alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo è, in ogni caso, ritenuto valido anche per i soggetti che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.

Art. 9

(Cessazione e sospensione dell'attività) (31)

1. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;

d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al Comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico. In tal caso, il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;

f) nei casi previsti dagli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, qualora l'attività sia esercitata senza aver presentato la SCIA.

2. Nei casi di cessazione dell'attività previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, possono disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il titolo abilitativo è sospeso dal Comune nei casi previsti dall'articolo 9quater, comma 4. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

4. I casi di cessazione e sospensione dell'attività derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 9bis

(Comunicazione della cessazione dell'attività) (32)

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è comunicata al Comune entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva.

Art. 9ter

(Verifica della SCIA) (33)

1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 1.

Art. 9quater

(Sanzioni amministrative) (34)

1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in violazione dell'articolo 9ter, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.

4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dalle deliberazioni comunali, di cui all'articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10

(Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche).

1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ha facoltà di emanare indirizzi per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 114/1998. (35)

2. Prima di procedere all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno trentadue metri quadri per posteggio.

3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire, i Comuni tengono conto principalmente:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa;

b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;

c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento del traffico;

d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

5. (36)

6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio dei nuovi titoli abilitativi e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non è subordinato alla procedura ordinaria di cui all'articolo 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. (37)

7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 6, comma 3. (38)

8. Il disposto del comma 7 non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 3. (39)

10. Il Comune può consentire il cambio di posteggio di due operatori, mediante riassegnazione a ciascuno di essi del posteggio dall'altro contestualmente rinunciato.

11. Le procedure di cui ai commi 9 e 10 non sono esperibili nel periodo in cui è in corso la procedura di assegnazione di nuovi posteggi prevista all'articolo 6.

Art. 11

(Deliberazioni comunali).

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che è aggiornata di norma ogni quattro anni, contiene in particolare: (40)

a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

c) la definizione di eventuali priorità integrative;

d) le determinazioni in materia di posteggi per gli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001; (41)

e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

g) la determinazione degli orari di vendita;

h) le norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998;

i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;

j) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

k) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del d.lgs. 114/1998;

kbis) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi a favore di soggetti iscritti nel Registro delle imprese; (42)

kter) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi per la partecipazione a eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi. (43)

2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative con scadenze temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire nel minor tempo possibile:

a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa ai sensi del d.lgs. 114/1998, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;

b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;

c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore all'interno di fiere e mercati. (44)

3. I Comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale, emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti: (45)

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.

4. Fatta eccezione per le attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di: (46)

a) tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale;

b) sicurezza nella circolazione stradale;

c) tutela igienico-sanitaria;

d) compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

5. (47)

6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie. (48)

Art. 11 bis

(Mostre-mercato). (49)

1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre-mercato all'anno, ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale. (49a)

2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.

3. La partecipazione alle mostre-mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.

4. Ai venditori non professionali non sono richiesti i titoli abilitativi di cui alla presente legge. (49b)

4bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita domanda al Comune nel quale si intende avviare l'attività contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, riportante le generalità, la residenza e lo stato di famiglia, nonché la condizione di venditore non professionale. (49c)

4ter. Il Comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attività, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali. (49d)

5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al Comune nel cui territorio si svolge contenente: (49e)

a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché le date di svolgimento della stessa;

b) la richiesta di assegnazione del posteggio;

c) il permesso di cui al comma 4ter per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto della prescrizione di cui al comma 2.

6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma 4ter, è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 3, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività il nominativo e le irregolarità riscontrate. (49f)

7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 4bis o una delle irregolarità di cui al comma 6, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività. (49g)

8. Alle mostre-mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.

9. (49h)

10. Con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato.

Art. 12

(Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo) (50)

CAPO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 13

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere).

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo abilitativo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata mediante strumenti telematici. (51)

2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la stessa deliberazione è stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica. (52)

3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

5. (53)

Art. 14

(Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere).

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati. (54)

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 avviene esclusivamente a favore dei medesimi. (55)

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati. (56)

Art. 15

(Computo delle presenze) (57)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. I Comuni curano la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.

Art. 16

(Orari del commercio su aree pubbliche).

1. I Comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (58)

2. (59)

3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di data dei mercati nei casi di coincidenza con festività.

4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Art. 17

(Aree particolari).

1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto che cede la disponibilità di un'area privata può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di non più di un quarto dell'area da destinare a concessioni di posteggio; i destinatari devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. (60)

3bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (61)

Art. 18

(Uso di automezzi).

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), edi quelle vigenti in materia igienico-sanitaria. (62)

2. L'uso di automezzi all'interno di fiere e mercati è consentito negli appositi spazi indicati dai Comuni nelle deliberazioni di cui all'articolo 11 o, in assenza, dal Comando della polizia locale. (63)

3. Gli operatori in possesso di titolo abilitativo per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale, o comunque coincidenti con giornate festive e prefestive, possono circolare nel territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore a settantacinque quintali. (64)

Art. 18bis

(Altre forme di distribuzione) (65)

1. L'attività di commercio su area pubblica è consentita anche attraverso distributori automatici, fatta eccezione per il commercio di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione senza ausilio di personale.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Adempimenti dei Comuni).

1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 11, comma 1:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati il numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;

c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'articolo 11, comma 1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Art. 20

(Conversione delle autorizzazioni).

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

Art. 21

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6). (66)

Art. 22

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 2 maggio 1995, n. 12;

b) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 24.

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'articolo 3, comma 3.

Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni

Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana

Frutta e verdura

Pesci, crostacei e molluschi

Pane, pasticceria e dolciumi

Bevande

Cosmetici ed articoli di profumeria

Prodotti tessili, biancheria

Articoli di abbigliamento e pellicceria

Accessori dell'abbigliamento

Calzature e articoli in cuoio

Mobili, articoli di illuminazione

Casalinghi

Elettrodomestici, radio TV

Dischi, musicassette, videocassette e strumenti musicali

Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione

Libri, giornali, cartoleria

Fiori e piante

Animali ed articoli per l'agricoltura

Accessori per auto-moto-cicli

Prodotti dell'artigianato tipico valdostano

Altri prodotti

__________________

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).".

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(3) comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 1 recitava:

"3. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.".

(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);".

(6) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998;".

(6a) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"e) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;".

(7) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;".

(8) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"h) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 59/1963;".

(9) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera j), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;".

(10) Lettera inserita dall'art. 2, comma 6, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(11) Lettera inserita dall'art. 2, comma 7, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(12) Lettera inserita dall'art. 2, comma 8, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(13) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 9, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera k), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"k) per presenza in un mercato, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;".

(13a) Lettera abrogata dall'art. 26, comma 1 della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera l), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"l) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;".

(14) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 10, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo delle lettera m), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"m) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati.".

(15) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22.

(16) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(17) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"c) straordinari, qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso mercato, in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.".

(18) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.".

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.".

(20) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 3 recitava:

"5. Al fine di valorizzare specifiche aree urbane o rurali, nonché specifiche tradizioni locali, attività culturali, economiche e sociali, i Comuni possono istituire fiere o manifestazioni commerciali che si svolgono su aree pubbliche o private di cui abbiano la disponibilità. A tali manifestazioni partecipano prioritariamente gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche e nei posteggi in eccedenza possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle imprese.".

(21) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.".

(22) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 4 recitava:

"3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.".

(23) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 4 recitava:

"4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.".

(24) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 4 recitava:

"5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.".

(25) Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, la rubrica del CAPO II recitava:

" DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI".

(26) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Autorizzazione di tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune, adottata per motivi di pubblico interesse.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.".

(27) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze di cui al comma 4.

2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato competente in materia di commercio, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande pervenute ai Comuni fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando;

d) ordine cronologico di spedizione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e sono rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

b) a posteggi fuori mercato.".

(28) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'attività, i quali, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.".

(29) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Autorizzazione di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente ai fini della conservazione delle priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.".

(30) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 aprile 2012, n. 12.

Il comma 1 dell'articolo 8bis è stato successivamente così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R., 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 aprile 2012, n. 12, il testo del comma 1 dell'articolo 8bis recitava:

"1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio è, in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.".

L'alinea del comma 2 dell'articolo 8bis è stato successivamente così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 aprile 2012, n. 12, il testo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 2bis recitava.

"2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:".

La lettera b), del comma 2, dell'articolo 8bis è stato successivamente così modificata dall'art. 11, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 aprile 2012, n. 12, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 8bis recitava:

"b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.".

Nella formulazione inserita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 aprile 2012, n. 12 il testo dell'articolo 8bis recitava:

"(Regolarità contributiva e fiscale)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio è, in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.".

(31) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

L'articolo 9 era già stato così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 23 aprile 2012, n. 12:

"2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9, è aggiunto il seguente:

"4bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo."".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.".

(32) Articolo inserito dall'art. 13, comma1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(33) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(34) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, ella L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(35) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale, acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare indirizzi per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 114/1998.".

(36) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 10 recitava:

"5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno venticinque posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti e qualora vengano richiesti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Valle d'Aosta.".

(37) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 10 recitava:

"6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non è subordinato alla procedura ordinaria di cui all'articolo 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.".

(38) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 10 recitava:

"7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 6, comma 4.".

(39) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 10 recitava:

"9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.".

(40) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 11 recitava.

"1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che è aggiornata di norma ogni quattro anni, contiene in particolare:".

(41) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 11 recitava:

"d) le determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;".

(42) Lettera inserita dall'art. 17, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(43) Lettera inserita dall'art. 17, comma 4, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(44) Lettera modificata dall'art. 17, comma 5, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo delle lettera c), del comma 2, dell'articolo 11 recitava:

"c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in Euro, all'interno di fiere e mercati.".

(45) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 6, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio, emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:".

(46) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 7, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 11 recitava:

"4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di:".

(47) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera c), della L.R: 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 11 recitava:

"5. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.".

(48) Comma così modificato dall'art. 17, comma 8, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 11 recitava:

"6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.".

(49) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22.

(49a) Comma modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22, il testo del comma 1 dell'art. 11bis recitava:

"1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre - mercato all'anno, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.".

(49b) Comma modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22, il testo del comma 4 dell'art. 11bis recitava:

"4. Ai venditori non professionali non sono richieste le autorizzazioni di cui alla presente legge.".

(49c) Comma inserito dall'art. 18, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(49d) Comma inserito dall'art. 18, comma 4, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(49e) Comma modificato dall'art. 18, comma 5, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22, il testo del comma 5 dell'art. 11bis recitava:

"5. I soggetti di cui al comma 2, che intendono partecipare ad una mostra - mercato, devono fare domanda al Sindaco, contenente:

a) le generalità, la residenza e lo stato di famiglia;

b) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché la data di svolgimento della stessa;

c) l'attestazione della condizione di venditore non professionale;

d) l'indicazione del numero e delle mostre - mercato alle quali hanno partecipato nel corso dell'anno;

e) la richiesta di assegnazione di posteggio.".

(49f) Comma sostituito dall'art. 18, comma 6, della L.R: 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22, il testo del comma 6 dell'art. 11bis recitava:

"6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), c) e d) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).".

(49g) Comma sostituito dall'art. 18, comma 7, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22, il testo del comma 7 dell'art. 11bis recitava:

"7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 5, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre - mercato del territorio regionale, per la durata di anni tre. A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è stata accertata la violazione delle prescrizioni del presente articolo provvede a fare pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione agli altri Comuni della regione.".

(49h) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera d), della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, introdotta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2000, n. 22, il testo del comma 9 dell'art. 11bis recitava:

"9. Le mostre - mercato possono svolgersi su determinazione del Sindaco anche in giorni domenicali e festivi ed in deroga agli orari previsti per le attività commerciali.".

(50) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera e), della L.R: 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"(Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche da parte dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di commercio:

a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'articolo 11, comprensive degli allegati tecnici;

b) un prospetto riassuntivo trimestrale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate o revocate;

c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.".

(51) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Il comma 1 dell'articolo 13 era già stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12:

"1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo abilitativo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.".

(52) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.R: 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.".

(53) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera f), della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 13 recitava:

"5. Il disposto dell'articolo 5, comma 4, si applica anche alla partecipazione alle fiere.".

(54) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 14 recitava:

"1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.".

(55) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 14 recitava:

"2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.".

(56) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 14 recitava:

"4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 2.".

(57) Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; i Comuni tengono il registro delle presenze e ne curano l'affissione presso gli uffici comunali, in modo che chiunque possa prenderne visione.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.".

(58) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in assenza di apposita determinazione liberamente assunta dai Comuni, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante coincide con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

b) l'orario dei mercati deve tener conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

c) i Comuni possono prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.".

(59) Comma abrogato dall'art.26, comma 1, lettera g), della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. E' consentita, previo parere delle associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.".

(60) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 17 recitava.

"3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto che cede la disponibilità di un'area privata può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di non più di tre concessioni di posteggio; i destinatari devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.".

(61) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

(62) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 18 recitava:

"1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle norme di polizia stradale ed igienico-sanitaria.".

(63) Comma così modificato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 18 recitava:

"2. L'uso di automezzi all'interno di fiere e mercati è consentito negli appositi spazi indicati dai Comuni nelle deliberazioni di cui all'articolo 11 o, in assenza, dal Comando della Polizia municipale.".

(64) Comma così modificato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 25 novembre 2014, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 18 recitava:

"3. Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale, o comunque coincidenti con giornate festive e prefestive, possono circolare nel territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore a settantacinque quintali.".

(65) Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, della L.R: 25 novembre 2014, n. 12.

(66) Articolo abrogato dall'arrt.15, comma 1, della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.

Nella formulazione originaria il testo dell'articolo21 recitava:

"(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) è sostituita dalla seguente:

"d) più in generale, le manifestazioni disciplinate dal titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalle corrispondenti disposizioni regionali.".":