Legge regionale 5 luglio 1974, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 05 07 1974

Bollettino ufficiale 25 7 1974 n. 6

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell’"Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta".

Art. 1

È autorizzata per gli anni finanziari 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978 la spesa di lire cinquemilioni per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell’" Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta ", il quale si propone di assicurare la più completa e ordinata documentazione del movimento della Resistenza in Valle d’Aosta, dalle sue origini antifasciste alla liberazione, e di promuovere lo studio e la conoscenza a mezzo di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, di convegni e di altre iniziative.

Art. 2

La Giunta regionale provvede con apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui al precedente articolo.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 666, che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 8 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

:

Variazioni in aumento:

Capitolo 8 " Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 3 - lettere a) b) c) della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (articolo 8 DPR 26 ottobre 1972, n. 638) ". L. 5.000.000

Parte SPESA

:

Variazioni in aumento:

Capitolo 666 " Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta ". L. 5.000.000 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.