Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 20

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018. (*)

(B.U. del 29 dicembre 2015, n. 52)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018

Art. 2 - Quadro generale riassuntivo

Art. 3 - Ammontare presunto dei residui attivi e passivi

e adeguamento al bilancio degli impegni pluriennali di spesa

Art. 4 - Previsioni di cassa

Art. 5 - Accensione di prestiti

Art. 6 - Istituzione di nuove unità previsionali di base

Art. 7 - Allegati al bilancio di previsione

Art. 8 - Bilancio armonizzato

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018)

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.358.670.000 per l'anno 2016, euro 1.332.160.000 per l'anno 2017 ed euro 1.338.100.000 per l'anno 2018.

Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3

(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi e adeguamento al bilancio degli impegni pluriennali di spesa)

1. L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2015, è determinato in euro 785.000.000 per i residui attivi ed in euro 885.000.000 per i residui passivi.

2. Gli impegni pluriennali di spesa già costituiti sul bilancio della Regione relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018 sono rimodulati in relazione alla scadenza delle relative obbligazioni nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di cui all'articolo 1.

Art. 4

(Previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione per l'anno 2016 è fissato in euro 1.410.000.000.

2. Il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, per l'anno 2016, è fissato, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), tenuto conto del presunto saldo iniziale di cassa, in euro 1.510.000.000.

Art. 5

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2016, un mutuo a medio o lungo termine con l'Istituto per il credito sportivo, per un ammontare massimo di euro 3.400.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuale, ed al netto dei contributi in conto interessi previsti nell'ambito dell'apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto per il credito sportivo, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 110.100 per l'anno 2016, euro 221.100 per l'anno 2017 ed euro 224.800 per l'anno 2018, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quota capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 6

(Istituzione di nuove unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 7

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) Allegato n. 2: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

d) Allegato n. 3: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 8

(Bilancio armonizzato)

1. Al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 di cui all'articolo 1 è affiancato, ai soli fini conoscitivi, l'allegato concernente il bilancio redatto secondo gli schemi armonizzati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.