Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 03 01 1990

Bollettino ufficiale 16 1 1990 n. 3

Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André.

Art. 1

1. La Regione Valle d’Aosta è autorizzata a finanziarie un nuovo collegamento tra il Comune di Chamois e il fondo valle in Comune di Antey - Saint - André, procedendo alla realizzazione diretta di un nuovo sistema funiviario destinato al trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci.

Art. 2

1. Ai fini di cui all’articolo 1 viene stanziata per gli anni 1989,90,91 la somma di lire otto miliardi e seicento milioni, pari al costo di massima previsto per l’opera in oggetto, ripartita nel modo indicato all’articolo 4.

Art. 3

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all’attuazione degli interventi indicati all’articolo 1, e in particolare a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare la gara sulla base della normativa vigente, nonché ad aggiudicare le forniture e i lavori relativi.

Art. 4

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.600.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico dell'anno 1989, lire 3.600.000.000 a carico dell’anno 1990, graverà sul capitolo 38094 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per i successivi esercizi.

2. Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

a) Per l’anno 1989 mediante riduzione per L. 5.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50050 e 50150 così ripartite: L. 700.000.000 sul capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento ", a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, denominato " Aumento della spesa di cui alla LR 11 novembre 1974 n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per l’esproprio di terreni "; su detto accantonamento risulta così la minor somma di L. 4.000.000.000.

L. 4.300.000.000 complessive sul cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento " a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernenti rispettivamente: " Applicazione convenzione l’ANAS per ristrutturazione e adeguamento grande viabilità in Valle d’Aosta " per L. 2.300.000.000 e " Interventi di recupero idrogeologico ambientale alle strutture sciistiche " per L. 2.000.000.000; su detti accantonamenti non risulta più alcuna somma.

b) Per l’anno 1990 mediante utilizzo per L. 3.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma " 2.1.1. Finanza locale " del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

L. 700.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) "

L. 4.300.000.000

Totale L. 5.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38094 " Spese per il nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey - Saint - André

L. 5.000.000.000

cod. reg. 2.2.2.14

cod. STAT 2.1.2.1.0.03.09.22.05

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.