Legge regionale 25 febbraio 1964, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 25 02 1964

Bollettino ufficiale 29 2 1964 n. 0

PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO E L’INCREMENTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE.

Art. 1

È autorizzata la concessione di contributi a favore delle aziende agricole, singole od associate, per l’attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura (quest’ultima limitatamente nelle zone a vocazione viticola).

Art. 2

I contributi saranno concessi per l’impianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, tenuto conto dell’ambiente agrario nel quale si attua l’impianto.

Art. 3

I contributi saranno concessi di preferenza: per l’impianto di nuovi frutteti e vigneti specializzati; per la trasformazione, nelle zone a vocazione frutticola e viticola, di colture promiscue o sparse in colture specializzate; per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti; per l’impianto di vivai, con precedenza a quelli effettuati da organizzazioni di agricoltori legalmente costituite e di consorzi di miglioramento fondiario; per la trasformazione di terre incolte in frutteti e vigneti o in altre colture pregiate.

Art. 4

I contributi nelle spese per le opere di cui agli articoli 1 e 3 sono concessi con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e per le Foreste, nelle seguenti misure:

a) agli imprenditori agricoli 33 percento della somma ammessa comprensiva di tutte le spese di impianto, nonché di quelle relative alle pratiche colturali strettamente inerenti alle operazioni d’impianto medesimo fino al secondo anno di vita;

b) alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario, entrambi legalmente costituiti, il contributo di cui alla lettera a) è elevato al 40 percento;

c) 15 percento della spesa ammessa per il riordino, il risanamento e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti;

d) 25 percento della spesa ammessa per l’impianto di vivai di piante da frutto e di viti.

Art. 5

La concessione dei contributi di cui all’articolo 4 è subordinata:

1) alla rispondenza tecnica ed economica dei nuovi impianti, di trasformazione o di riordino di colture preesistenti, alle condizioni di mercato e agli indirizzi tecnico - economici della Regione;

2) alla presentazione e alla preventiva approvazione, sotto l’aspetto tecnico e della convenienza economica, del piano completo ed organico dei lavori comprendente le operazioni che vanno dall’impianto fino al primo o al secondo anno di vita a seconda della natura delle colture e degli impianti;

3) all’accertamento che le opere si inseriscano tecnicamente ed economicamente nell’ambiente agrario nel quale saranno eseguite.

Art. 6

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi dopo il secondo anno di vita del frutteto e del vigneto e dei vivai; dal collaudo dovrà risultare la perfetta riuscita d’insieme delle colture, sia per quanto concerne l’aspetto qualitativo che quello quantitativo.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in misura non superiore al 50 percento dell’importo e soltanto quando dallo stato di avanzamento dei lavori risulti ultimato l’impianto delle colture.

Per i lavori di riordino di colture preesistenti, la liquidazione dei contributi sarà effettuata in una unica soluzione ad avvenuto collaudo dei lavori.

Art. 7

Al riconoscimento, all’accertamento e alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della presente legge provvede l’Assessorato regionale per l’Agricoltura e per le Foreste.

All’Assessorato stesso è demandato il giudizio in merito alla rispondenza dei lavori e delle opere alle finalità che si prefigge la presente legge nonché ogni altro adempimento di esecuzione per l’applicazione della legge stessa.

Contro i provvedimenti dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e le Foreste è ammesso ricorso, entro 30 giorni della comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

Al finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire trenta milioni, si provvederà:

a) per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964: con aumento da Lire quindici milioni a Lire quarantacinquemilioni dello stanziamento del capitolo 52 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio stesso (" Spese per il miglioramento e l’incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate "), mediante prelevamento della somma di Lire trenta milioni dal capitolo 46 del bilancio stesso: " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ";

b) per gli esercizi finanziari 1° luglio 1964 - 30 giugno 1965 e seguenti: con imputazione agli istituendi capitoli dei bilanci di previsione corrispondenti al citato capitolo 52 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1963-1964.

Le spese per l’applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al precitato capitolo 52 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e al capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al precitato capitolo 52 del bilancio per l’esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.