Legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 30 01 1962

Bollettino ufficiale 31 1 1962

Approvazione di norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

Alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A) - Il 2° ed il 3° comma dell’articolo 129 ("Supplenze e reggenze") sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

" Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell’ambito di ciascun Servizio od Ufficio o di Servizi ed Uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore; in mancanza di personale di grado immediatamente inferiore o per esigenze di servizio, sono affidate anche a personale di due gradi inferiori. Le supplenze e le reggenze sono affidate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Amministratore competente, tenuto conto delle attitudini, del merito e dell’anzianità del personale. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti".

B) - Il 3° comma dell’articolo 136 (" Congedo annuale ordinario") è soppresso e sostituito dal seguente:

" Il godimento del congedo ordinario entro l’anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio: in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo ".

C) - Il 4° ed il 6° comma dell’articolo 137 ("Permessi e congedi straordinari") sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

" Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell’anno. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

Il congedo straordinario è concesso dalla Giunta regionale in base a motivata domanda da inoltrarsi all’Amministratore competente con il parere del capo servizio ".

" Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace, per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo ordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali ".

D) - All’articolo 137 (" Permessi e congedi straordinari ") sono aggiunti i seguenti 9°, 10° ed 11° comma:

" Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dai commi precedenti, conserverà il diritto al congedo ordinario ".

" Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l’eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall’Amministrazione militare ".

" I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti ".

E) - L’articolo 142 (" Aspettativa per motivi di salute ( infermità ) ") è soppresso e sostituito dal seguente:

" L’aspettativa per infermità è concessa d’ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di diciotto mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell’interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.

L’accertamento sanitario può essere eseguito durante l’aspettativa, su domanda dell’interessato o d’ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall’aspettativa.

L’Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Al termine dell’aspettativa per infermità, il dipendente deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione.

Durante l’aspettativa per infermità il personale ha diritto all’intero stipendio o salario per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, permane per tutto il periodo dell’aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità fisse per prestazioni di lavoro straordinario o per altri incarichi; sono, inoltre, a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dal dipendente ".

F) - L’articolo 146 (" Cumulo delle aspettative ") è soppresso e sostituito dal seguente:

" Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’articolo 143, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute, si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’articolo 142, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e

per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso, al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi ".

G) - Il primo comma dell’articolo 174 (" Trattamento economico

durante la disponibilità ") è sostituito dal seguente nuovo comma: " Al personale collocato in disponibilità competono lo stipendio o salario e gli assegni per incarichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario "

H) - L’ultimo comma dell’articolo 176 (" Richiamo in servizio temporaneo ") è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: " Il richiamo in servizio temporaneo sospende il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità dall’articolo 173 ".

I) - Il terzo comma dell’articolo 180 (" Indennità ") è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi commi:

" Al fine di assicurare al personale dell’Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, sono attribuite con decorrenza dal 1- 7- 1961 al personale regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione, e retribuito in base agli assegni principali e accessori previsti dalle tabelle e dal

regolamento organico per il personale dell’Amministrazione regionale, le seguenti indennità regionali da corrispondere nelle misure e secondo le modalità seguenti:

a) Indennità mensile integrativa regionale, pensionabile, nelle seguenti misure: lorde Lire 6.500 (sei mila cinquecento) per il personale impiegatizio; lorde Lire 8.200 (otto mila duecento) per il personale salariato di grado XII S a, b, c, d; lorde Lire 5.900 (cinque mila novecento) per il personale salariato di grado XII S - e, od equiparato;

b) Indennità invernale, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute erariali e da liquidare al personale, in due ratei uguali unitamente allo stipendio o salario dei mesi di ottobre e di febbraio di ciascun anno, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza:

- Lire 105.000 (centocinque mila) ai dipendenti senza persone a carico;

- Lire 120.000 (centoventi mila) ai dipendenti con una persona a carico;

- Lire 135.000 (centotrentacinque mila) ai dipendenti con due o più persone a carico;

c) indennità di grado al lordo delle ritenute erariali, da corrispondere al personale dipendente unitamente allo stipendio o salario del mese di giugno di ciascun anno, ragguagliata ad una mensilità degli assegni netti in godimento da parte di ciascun

dipendente a tale data, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 2

Le indennità previste alle lettere a), b), c) del paragrafo I) del precedente articolo non sono corrisposte: al personale incaricato retribuito mediante compensi o indennità mensili di incarico; al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro; al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di Saint - Vincent; al personale comunque assunto o incaricato retribuito non in base alle tabelle e alle norme del regolamento organico del personale dell’Amministrazione regionale.

In sede di liquidazione dell’indennità invernale di cui alla lettera b) del paragrafo I) del precedente articolo per la stagione invernale 1961/ 1962 sarà operata, a conguaglio, la trattenuta delle somme già corrisposte al personale ai sensi della deliberazione di Giunta n. 1146 in data 8 novembre 1961 a titolo di indennità invernale.

Per il pagamento delle indennità previste alle lettere b), c) del paragrafo I) del precedente articolo 1 si osservano le disposizioni previste dall’articolo 181 delle sopracitate norme del regolamento organico regionale per il pagamento della tredicesima mensilità al personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 3

Con la corresponsione in via continuativa delle indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell’articolo 1 della presente legge, non saranno più corrisposte al personale regionale le analoghe seguenti quattro indennità e gratifiche in precedenza già concesse al personale regionale: indennità fissa mensile integrativa regionale; indennità invernale; gratifica pasquale; gratifica - premio annuale.

Art. 4

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire 117.000.000, per la corresponsione delle tre indennità di

cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell’articolo 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall’applicazione della presente legge, previste in annue Lire 47.000.000, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della ENTRATA e della SPESA del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, mentre alla copertura della corrispondente maggiore spesa annua per i successivi esercizi finanziari si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, mediante eventuale riduzione delle spese straordinarie:

Variazioni in aumento alla parte I - ENTRATA:

- Lo stanziamento del capitolo 34 (" Provento gestione degli Stabilimenti speciali di Saint - Vincent ") è aumentato di Lire 47 milioni.

Variazioni alla parte II - SPESA:

A - Variazioni in diminuzione:

- Lo stanziamento del capitolo 126 (" Spese per la corresponsione di indennità, premi e compensi straordinari al personale e premi straordinari di anzianità - Articolo 183 delle norme approvate con legge regionale 28- 7- 1956, n. 3 ") è ridotto di Lire 25 milioni.

B - Variazioni in aumento:

- Lo stanziamento del capitolo 8 (" Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell’Amministrazione regionale ") è aumentato di Lire 47 milioni.

- Lo stanziamento del capitolo 17 (" Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del Servizio forestale regionale ") è aumentato di Lire 11 milioni.

- Lo stanziamento del capitolo 62 (" Spese per la manutenzione delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e Capi cantonieri - sgombero neve - spese accessorie ") è aumentato di Lire 6 milioni.

- Lo stanziamento del capitolo 69 (" Spese per le Scuole Medie Superiori - Stipendi, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale del Liceo Ginnasio di Aosta, dell’Istituto Magistrale di Aosta e dell’Istituto Tecnico di Aosta ") è aumentato di Lire 2 milioni.

- Lo stanziamento del capitolo 90 (" Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento, quote di compartecipazione del personale ai proventi dei diritti di analisi del Laboratorio d’Igiene e Profilassi ") è aumentato di Lire 2 milioni.

- Lo stanziamento del capitolo 103 A (" Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale ") è aumentato di Lire 4 milioni.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.