Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2

Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici.

(B.U. del 6 febbraio 2024, n. 6)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione, nel territorio regionale, della centralizzazione delle funzioni di committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di monitoraggio della gestione del ciclo di vita dei contratti stessi, di elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici e di adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità in armonia con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici).

Art. 2

(Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e di contratti pubblici)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del d.lgs. 36/2023 gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono, con le modalità di cui al comma 5, della società INVA S.p.A individuata dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), quale centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore:

a) alla soglia di cui all'articolo 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, qualora l'ente non sia qualificato ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023;

b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l'ente sia qualificato ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono, con le modalità di cui al comma 5, della Regione per il tramite della stazione unica appaltante regionale (SUA VdA), istituita ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento di contratti di lavori e per l'acquisizione di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore:

a) alla soglia di cui all'articolo 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, qualora l'ente non sia qualificato ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023;

b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l'ente sia qualificato ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli enti locali e le loro forme associative, quando procedono direttamente e autonomamente all'affidamento di contratti di lavori mediante procedure negoziate senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. 36/2023, individuano gli operatori economici da invitare tramite l'elenco regionale degli operatori economici costituito presso la SUA VdA, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.

4. Gli enti locali e le loro forme associative, qualificati ai sensi degli articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023, possono avvalersi della società INVA S.p.A. e della SUA VdA per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori per importi pari o inferiori a quelli di qualificazione posseduta e superiori a quelli previsti dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto.

5. I rapporti tra gli enti locali e le loro forme associative e la società INVA S.p.A. e la SUA VdA sono disciplinati da apposite convenzioni redatte sulla base di uno schema- tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.

6. Con riferimento agli affidamenti di competenza delle strutture regionali, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, previo parere della commissione consiliare competente e sentita la Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 4:

a) le modalità di centralizzazione delle funzioni di committenza, per importi superiori alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, tramite INVA S.p.A. e SUA VdA per l'acquisizione di forniture e servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, e per l'affidamento di lavori;

b) le modalità di gestione degli affidamenti diretti, nel rispetto dei principi di cui al titolo I della parte I del libro I del d.lgs. 36/2023, e di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 52 del medesimo d.lgs. 36/2023;

c) ogni altro eventuale aspetto organizzativo, di funzionamento e procedimentale relativo alle procedure di competenza delle strutture regionali.

7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 6, sono altresì disciplinati in riferimento alle centrali di committenza regionali di cui ai commi 1 e 2:

a) le regole di funzionamento e le disposizioni organizzative e procedimentali;

b) le modalità di conduzione delle indagini di mercato nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

c) le modalità di costituzione, utilizzo e revisione degli elenchi di operatori economici, distinti per categorie e fasce di importo;

d) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o mediante l'utilizzo degli elenchi di operatori economici propri o di quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza.

8. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali e loro forme associative, le società da questi controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essi costituiti nonché l'Azienda USL Valle d'Aosta e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale, possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposita convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, della società INVA S.p.A. e della SUA VdA per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori di importo superiore:

a) alla soglia di cui all'articolo 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023, qualora l'ente non sia qualificato ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023;

b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l'ente sia qualificato ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 36/2023.

9. Gli enti di cui al comma 8, quando procedono direttamente e autonomamente all'affidamento di contratti di lavori mediante procedure negoziate senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. 36/2023, possono individuare gli operatori economici da invitare tramite l'elenco regionale degli operatori economici costituito presso la SUA VdA, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.

Art. 3

(Disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del libro I del d.lgs. 36/2023, la Regione individua nella piattaforma regionale di approvvigionamento digitale, costituita, ai sensi all'articolo 25 del d.lgs. 36/2023, dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici sviluppati, gestiti, manutenuti o messi a disposizione dalla società INVA S.p.A. per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nodo regionale a supporto delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che operano nel territorio regionale, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Le modalità di coordinamento delle attività del nodo regionale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 28 del d.lgs. 36/2023, gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono della piattaforma regionale di approvvigionamento digitale di cui al comma 1, anche mediante cooperazione applicativa con sistemi informatici propri, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il CPEL. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che operano nel territorio regionale diversi da quelli di cui al primo periodo possono avvalersi della piattaforma regionale di approvvigionamento digitale cui al comma 1, anche mediante cooperazione applicativa con sistemi informatici propri, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, la Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Consulta, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di contratti pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale e degli enti locali e loro forme associative.

2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:

a) da un dirigente di primo livello per ogni assessorato regionale e della Presidenza della Regione, o suo delegato;

b) dal dirigente della SUA VdA, o suo delegato;

c) dal dirigente responsabile della direzione della Centrale unica di committenza INVA S.p.A., o suo delegato;

d) dall'Ufficiale rogante della Regione, o suo delegato;

e) dal dirigente dell'Avvocatura regionale, o suo delegato;

f) da un rappresentante degli enti locali designato dal CPEL, o suo delegato;

g) da un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, o suo delegato;

h) da un rappresentante designato d'intesa dai collegi professionali, o suo delegato;

i) da un rappresentante designato d'intesa dagli ordini professionali, o suo delegato;

j) da due rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici operanti nel settore edile, o loro delegati;

k) da due rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore dei servizi e delle forniture, o loro delegati;

l) da due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei settori di cui alle lettere j) e k), o loro delegati.

3. La presidenza della Consulta spetta al dirigente di cui al comma 2, lettera a), individuato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le ulteriori modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. Spetta alla Consulta:

a) monitorare, sulla base delle segnalazioni delle strutture regionali e degli enti locali e loro forme associative e dei componenti della Consulta stessa, le criticità connesse alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e ogni altro aspetto concernente l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici;

b) supportare i competenti organi della Regione, alla luce del monitoraggio di cui alla lettera a), nel definire le esigenze e le priorità di intervento nel settore dei contratti pubblici, avanzando proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia dei contratti pubblici;

c) esprimere pareri su argomenti relativi alla materia dei contratti pubblici in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

d) proporre i principi e la metodologia di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 5;

e) monitorare e analizzare i dati relativi agli affidamenti e alla gestione dei contratti pubblici al fine di individuare elementi di miglioramento delle fasi di realizzazione dei contratti pubblici stessi.

5. Ai membri della Consulta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5

(Elenco prezzi)

1. Per i contratti relativi al settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi e del suo periodico aggiornamento sono proposti dalla Consulta, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).

2. L'elenco prezzi di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza annuale o infra-annuale, ove necessario a fronte di anomale variazioni dei prezzi o delle condizioni di mercato, su proposta della struttura regionale competente per materia, sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

3. L'elenco prezzi di cui al comma 1 costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi ed è utilizzato ai fini della quantificazione della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche. I prezzi approvati attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario non contempli una lavorazione prevista in progetto.

4. L'elenco prezzi di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati o inviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della sottoscrizione delle nuove convenzioni di cui all'articolo 2, comma 5, continuano ad applicarsi quelle in essere, da intendersi automaticamente aggiornate alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 7, continua ad applicarsi, ai fini di cui al comma 7, lettera c), del medesimo articolo, l'elenco degli operatori economici per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori costituito presso la SUA VdA, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, la Consulta è istituita, con decreto del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Consulta e il Comitato di cui agli articoli 40bis e 40ter della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), restano in carica sino alla istituzione della Consulta di cui al primo periodo.

5. Fino all'approvazione dell'elenco prezzi unitari ai sensi dell'articolo 5, continua a trovare applicazione l'elenco prezzi approvato e aggiornato ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/1996 e dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42 della l.r. 12/1996;

b) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29;

c) gli articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12 e i commi 2, 2bis e 6 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014;

e) l'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16;

g) l'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20;

h) l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23;

i) l'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3;

j) il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6.

Art. 8

(Compartecipazione alle spese)

1. In considerazione dell'espletamento delle funzioni svolte dalla società INVA S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, la Regione e gli enti locali e le loro forme associative compartecipano alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza.

2. I rapporti finanziari tra INVA S.p.A. e la Regione e gli enti locali e le loro forme associative sono disciplinati dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 5.

3. Per l'utilizzo della SUA VdA per le finalità di cui all'articolo 2, è richiesto agli enti locali e alle loro forme associative il pagamento di una quota annuale, il cui importo è stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 5.

4. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, nonché l'Azienda USL Valle d'Aosta e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale, quando si avvalgono della società INVA S.p.A. e della SUA VdA per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, versano una quota annuale, il cui importo è stabilito dalla deliberazione della Giunta di cui al medesimo articolo 2, comma 8.

5. Le spese anticipate da INVA S.p.A. per la gestione delle singole procedure di gara, incluse le spese legali e giudiziarie, sono alla stessa rimborsate dall'ente convenzionato, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.150.000 per l'anno 2024 e annui euro 1.273.000 a decorrere dal 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per euro 850.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti);

b) per euro 300.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Alla compartecipazione alle spese di funzionamento da parte degli enti locali e delle loro forme associative si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto previsto dalla medesima legge.

5. A decorrere dal 2027 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione e può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Le minori entrate conseguenti alle abrogazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), pari a euro 37.000 a decorrere dal 2024, fanno carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e trovano compensazione nelle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, iscritte nei medesimi Titolo e Tipologia.

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.