Legge regionale 3 agosto 1972, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 03 08 1972

Bollettino ufficiale 15 8 1972 n. 9

PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 1

Al fine di sopperire, in via temporanea, alle carenze venutesi a creare nel settore della elettrificazione rurale, degli acquedotti rurali e dei miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens in seguito alla scadenza delle leggi statali 25 luglio 1952 n. 991, 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l’intervento finanziario regionale per l’ulteriore sviluppo nei tre succitati settori dell’agricoltura locale.

TITOLO I

(Elettrificazione rurale)

Art. 2

È autorizzata la concessione di contributi per l’esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di elettrodotti rurali, nella misura dell’80 percento della spesa ammessa, compreso il diritto di allacciamento.

Dalla spesa ammissibile sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione degli elettrodotti. Sono pure esclusi eventuali oneri derivanti da cessione di proprietà di terreni e ogni altro diritto o gravame di sorta.

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli agricoltori richiedenti singoli o riuniti in Consorzi, Cooperative o in altre forme associative.

Art. 3

Gli elettrodotti ammissibili a contributo devono essere al servizio di aziende agricole e soddisfare esigenze agricole di abitati ed insediamenti aventi prevalenti caratteristiche agricole e devono interessare zone agricole dove l’intensità degli insediamenti umani rende più urgente la installazione di impianti di distribuzione dell’energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per applicazioni aziendali e interaziendali ai fini di una più economica organizzazione della produzione agricola.

Soddisfatte le esigenze prioritarie di cui al comma precedente, possono essere ammessi a contributo elettrodotti rurali al servizio di nuclei agricoli meno consistenti e anche di case sparse, sempre che siano posti in opera per soddisfare esigenze agricole.

Nel valutare l’ordine di priorità nella ammissione a contributo degli elettrodotti rurali, dovrà essere tenuto conto dell’importanza sociale che l’opera riveste ai fini del soddisfacimento delle esigenze della popolazione agricola, delle prospettive di sviluppo agricolo della zona conformemente agli indirizzi della programmazione economica regionale nonché della economicità degli interventi.

Art. 4

Sulla base delle domande pervenute, i programmi annuali di intervento nel settore della elettrificazione rurale sono predisposti da una Commissione composta dall’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste che la presiede, dall’Ispettore Agrario regionale, dall’Ispettore Forestale regionale, dal Direttore del Distretto Enel della Valle d’Aosta, dall’Ingegnere Capo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, dal Sovrintendente ai Monumenti, Antichità e Belle Arti dell’Assessorato al Turismo, dal Dirigente dell’Assessorato all’Industria e Commercio.

Nella predisposizione dei programmi, la Commissione si conformerà ai criteri indicati nel precedente articolo 3.

I programmi diverranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per l’Agricoltura.

Art. 5

La concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2 è subordinata:

a) alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, della avvenuta istituzione delle servitù di elettrodotto;

b) alla presentazione di regolare progetto, approvato dal Distretto ENEL della Valle d’Aosta sotto l’aspetto tecnico e del rispetto delle norme di sicurezza;

c) al nulla osta, per le località soggette a vincolo paesaggistico, della Sovrintendenza Monumenti, Antichità e Belle Arti.

d) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici, forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di elettrificazione.

Nella determinazione della spesa ammissibile saranno considerati validi i prezzi previsti dal prezziario approvato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con DM 3704 del 14 febbraio 1968 e successive modificazioni ed aggiornamenti.

TITOLO II

(Acquedotti rurali)

Art. 6

È autorizzata la concessione di contributi, nella misura del 70 percento della spesa ammessa, per la esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di acquedotti rurali, aventi per scopo l’adduzione di acqua potabile destinata al soddisfacimento delle esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi allevamenti.

Dalla spesa ammissibile sono esclusi: gli oneri relativi alla costituzione di servitù derivanti dalla costruzione degli acquedotti e quelli riguardanti la cessione di proprietà di terreno, ogni onere concernente l’acquisizione del diritto di derivazione dell’acqua, gli oneri relativi alla ricerca di acqua e ogni altro diritto o gravame di sorta.

Art. 7

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 6 gli agricoltori singoli o riuniti in Consorzi, Cooperative e in altre forme associative.

Sono esclusi dai contributi previsti dal precedente articolo 6 gli acquedotti che, pur essendo rurali, siano al servizio di frazioni, o comunque di agglomerati rurali e quelli destinati ad uso pubblico di comunità agricole.

Non sono accoglibili le domande di contributo relative ad aziende singole o associate che possano essere servite da acquedotti pubblici, consorziali o di qualsiasi altro genere.

Art. 8

Gli acquedotti devono essere al servizio di aziende agricole e soddisfare esigenze agricole e zootecniche.

La concessione dei contributi è subordinata:

a) alla dimostrazione, con opportuna documentazione, della disponibilità di acqua in misura sufficiente alle esigenze agricole e zootecniche delle aziende;

b) alla dimostrazione della avvenuta istituzione della servitù di acquedotto;

c) alla presentazione del certificato di potabilità delle acque, rilasciato dall’Ufficio di Igiene di Aosta;

d) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici, forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di derivazione delle acque, ivi compresa, ove occorra, il nulla osta della Sovrintendenza Monumenti, Antichità e Belle Arti.

TITOLO III

(Fabbricati rurali al servizio di alpeggi o di mayens)

Art. 9

È autorizzata la concessione di contributi nelle spese per la esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario al servizio di alpeggi e di mayens singoli o associati in Consorzi, Cooperative o in altre forme associative legalmente costituite:

a) costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali;

b) miglioramenti fondiari in genere, interessanti il pascolo aventi per scopo il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione foraggera.

Art. 10

I contributi di cui al precedente articolo 9 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) 75 percento della spesa ammissibile per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, purché le opere siano al servizio di più alpeggi o mayens riuniti in Consorzi, Cooperative o in altre forme associative legalmente costituite. I fabbricati devono essere razionali e dotati delle moderne attrezzature zootecniche e gli alpeggi o i mayens devono costituire apprezzabili complessi pastorali aventi dimensioni economicamente e tecnicamente validi;

b) 50 percento della spesa ammissibile per la costruzione di nuovi fabbricati rurali quando le opere siano al servizio di singoli alpeggi o mayens e per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate nel punto b) dell’articolo 9;

c) 40 percento della spesa ammissibile per la sistemazione, riattamento, ammodernamento di fabbricati rurali al servizio di alpeggi o di mayens singoli o associati.

TITOLO IV

(Disposizioni generali)

Art. 11

I contributi sono concessi con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e alle Foreste.

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ad avvenuto collaudo delle opere.

Alla applicazione della presente legge, alla istruttoria delle pratiche, all’accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi, alla determinazione delle spese ammissibili ed ai collaudi delle opere provvede l’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste, previo esame di un Collegio di tre tecnici dell’Assessorato stesso.

Contro i provvedimenti dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta Regionale, che decide in modo definitivo.

Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono inclusi nei piani della programmazione economica regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento all’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, all’articolo 18 del DM 20 gennaio 1967, alla legislazione in materia di elettrificazione, alla legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di leggi o provvedimenti dello Stato, della Comunità Economica Europea, dell’Ente Nazionale Energia Elettrica o di altri Enti pubblici.

Art. 13

Le spese annue derivanti a carico della Regione dagli interventi finanziari di cui alla presente legge sono previste e autorizzate come segue:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale Lire 25.000.000;

b) Titolo II - Acquedotti rurali Lire 25.000.000;

c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens Lire 200.000.000.

Le predette spese saranno imputate al sottoriportato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nel bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e sui bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire 250 milioni, prevista dalla presente legge, è approvata l’istituzione, nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, del seguente nuovo capitolo n. 372 ("Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario"), con lo stanziamento annuo di Lire 250 milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F).

Art. 14

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.