Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19

Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali).

(B.U. del 24 ottobre 2023, n. 48)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), dopo le parole: "di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: ", quando previsto espressamente dalla medesima o dalle sue disposizioni attuative,".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Condizioni di accesso)

1. Lo strumento per garantire l'equità di accesso agli interventi di cui alla presente legge è individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)).".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Minimo vitale)

1. La soglia economica di sussistenza mensile per il singolo nucleo familiare, di seguito denominato minimo vitale, si calcola moltiplicando il valore stabilito annualmente ai sensi del comma 2 per la scala di equivalenza del nucleo di riferimento, come definita ai fini dell'ISEE.

2. L'importo del minimo vitale è aggiornato annualmente con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Assegni di cura per affidamenti e collocazione in struttura)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga assegni di cura:

a) per l'affidamento familiare a carattere residenziale o a tempo parziale a parenti o a terzi;

b) per la collocazione presso strutture residenziali per minori o per genitore-bambino o gruppo appartamento.

2. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l'importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.

3 Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi per la copertura della spesa totale della retta di ospitalità e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari.

4. Gli assegni di cura di cui al comma 1, lettera a), sono concessi a favore di:

a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d'origine;

b) minori residenti nel territorio regionale in situazione di vulnerabilità per i quali i servizi sociali o socio-sanitari regionali ritengono opportuna l'attivazione di un sostegno a tempo parziale da parte di famiglie disponibili all'accoglienza;

c) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;

d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni, la cui presa in carico è a capo dei servizi sociali regionali o socio-sanitari territoriali, per i quali nella minore età era stato disposto un affidamento familiare e per i quali viene valutata la necessità della prosecuzione della loro permanenza presso la famiglia affidataria, nell'ambito di un progetto elaborato dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, concordato con le parti in continuità con il progetto precedente;

e) gestanti o genitore con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi sociali o socio-sanitari territoriali;

f) gestanti o genitore con figli minori presenti nel territorio regionale per i quali si rende necessaria una collocazione temporanea e urgente.

5. Gli assegni di cura di cui al comma 1, lettera b), sono concessi a favore di:

a) minori residenti nel territorio regionale che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. 184/1983, siano allontanati dal nucleo d'origine;

b) minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente;

c) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell'autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare;

d) giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni presenti nel territorio regionale per i quali l'Amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino alla maggiore età;

e) gestanti o genitori con figli minori residenti nel territorio regionale che necessitano di tutela e protezione a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;

f) gestanti o genitori con figli minori presenti nel territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga anticipatamente al genitore affidatario o ad altro soggetto cui è affidato il minore residente nel territorio regionale l'assegno di mantenimento a tutela del medesimo, qualora non sia corrisposto dall'obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dai competenti organi giudiziari.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato, su istanza del genitore affidatario o di altro soggetto cui è affidato il minore, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, e può essere rinnovato fino a un massimo di trentasei mesi, previa verifica dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'assegno è erogato in misura pari alla somma stabilita dal provvedimento dei competenti organi giudiziari, purché in misura non superiore al valore stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore è subordinata alla presentazione della documentazione prevista con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il genitore affidatario o altro soggetto cui è affidato il minore deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica, entro dieci giorni dal suo verificarsi:

a) l'adempimento da parte dell'obbligato;

b) qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, della propria situazione personale ed economica potenzialmente idonea a incidere sul perdurare dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di mantenimento.

6. In caso di violazione di quanto disposto al comma 5, il beneficiario decade dal diritto a percepire il contributo e l'istanza non può essere ripresentata per un periodo non inferiore a cinque anni.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi e convitti)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga voucher, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza, durante l'anno scolastico, di collegi e convitti presenti nel territorio regionale da parte di minori frequentanti istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e percorsi di formazione professionale.

2. I voucher sono concessi a favore di:

a) minori residenti nel territorio regionale;

b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;

c) minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale.

3. Al fine di garantire la conclusione del percorso scolastico, gli interventi di cui al comma 2, lettera a), sono estesi fino al compimento del ventunesimo anno di età; l'importo del relativo voucher, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, può garantire la totale copertura della retta mensile a carico delle famiglie.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 11bis)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 23/2010, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Voucher per la frequenza del servizio di doposcuola)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga voucher, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale, per la frequenza durante l'anno scolastico di servizi di doposcuola, organizzati da enti pubblici o privati con le modalità previste dalla predetta deliberazione.

2. I voucher sono concessi a favore di:

a) minori residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;

b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale;

c) minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Contributi per l'inclusione sociale)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, contributi mensili a favore dei nuclei familiari, residenti nel territorio regionale, che dispongono di una situazione economica inferiore all'importo di cui all'articolo 5. Nel caso in cui la situazione economica sia superiore al predetto importo, per i quali i servizi sociali o socio-sanitari territoriali ravvedano comunque una necessità di intervento, la commissione di cui all'articolo 16 valuta l'erogazione del contributo purché la situazione economica del nucleo non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5.

2. L'ammontare dei contributi è determinato dalla differenza tra l'importo del minimo vitale di cui all'articolo 5 e il valore della situazione economica del richiedente determinata ai sensi dell'articolo 4.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per un periodo di tempo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui i servizi sociali territoriali segnalino alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica che il richiedente abbia rifiutato altre soluzioni propostegli, alternative rispetto all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, i contributi di cui al presente articolo sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, allorquando il nucleo familiare sia composto:

a) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;

b) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

5. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari:

a) che risultino proprietari o intestatari di beni mobili e immobili, le cui caratteristiche e valore sono determinati con deliberazione della Giunta regionale;

b) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;

c) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;

d) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;

e) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Contributi straordinari)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, contributi straordinari a favore dei nuclei familiari:

a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;

b) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera a), i nuclei familiari, il cui valore della situazione economica, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5.

3. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari:

a) che risultino proprietari o intestatari di beni mobili e immobili, le cui caratteristiche e valore sono determinate con deliberazione della Giunta regionale;

b) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;

c) di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;

d) di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;

e) ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto.".

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 15bis)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 23/2010, è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Contributi a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga, nell'ambito del percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, contributi mensili per percorsi di autonomia e di emancipazione per le donne maggiorenni e residenti nel territorio regionale vittime di violenza, senza o con figli minori, in situazione di difficoltà economica e la cui condizione di donna vittima di violenza sia certificata dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, da centri antiviolenza o dalle case rifugio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

2. Il contributo, previsto per un periodo massimo di dodici mensilità, è destinato a sostenere le spese necessarie per favorire l'indipendenza personale, economica e sociale delle donne vittime di violenza e ai fini della sua concessione si prescinde dalla presentazione dell'ISEE, qualora nel nucleo familiare sia presente anche il soggetto maltrattante.

3. Le beneficiarie del contributo di cui al presente articolo devono aderire e sottoscrivere il patto finalizzato all'acquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, in accordo con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali e con il centro antiviolenza o la casa rifugio.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi aventi le medesime finalità.".

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Procedure)

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 12 e di cui al presente capo devono essere corredate dal progetto relativo al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, e sono sottoposte alla valutazione di un'apposita commissione, che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, composta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o suo delegato, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi alla persona o suo delegato e da un rappresentante degli enti locali, individuato dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, che, previa valutazione tecnica, esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei contributi.

2. La commissione di cui al comma 1 può disporre che i contributi di cui all'articolo 12 e di cui al presente capo siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del progetto di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La commissione di cui al comma 1 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12 e di cui al presente capo.

4. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, su richiesta dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali, può concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate ed eventualmente richiedere l'anticipazione al servizio di cassa economale previo impegno sul pertinente capitolo di bilancio.".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 23/2010, le parole: "e da organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e da enti del terzo settore aventi una sede operativa stabile nel territorio regionale".

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Assegni di cura a sostegno della domiciliarità)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga assegni di cura a favore di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni che fanno ricorso all'assistenza domiciliare privata a causa delle loro condizioni psico-fisiche compromesse e in stato di dipendenza cognitiva, funzionale o sanitaria tali da determinarne la non autosufficienza accertata dalle disposizioni vigenti in materia.

2. È ammessa la concessione di assegni di cura in favore di minori qualora gli stessi siano in possesso della certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992.

3. Gli assegni di cura sono erogati per il pagamento di assistenti personali assunti direttamente dalla persona non autosufficiente o, se impossibilitata, dal coniuge, dal convivente in unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), da un parente o affine entro il secondo grado o dal legale rappresentante del beneficiario. Tali assegni non sono erogati qualora l'assistente personale sia il coniuge derivante da matrimonio o unione civile, un parente o un affine entro il secondo grado della persona da assistere.

4. Gli assegni di cura sono concessi a:

a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi sociali o socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;

b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a cinque anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio;

c) residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, che accolgono un proprio familiare non residente nel territorio regionale, nelle more del perfezionamento del trasferimento della residenza dello stesso, che deve avvenire, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, e avente un grado di parentela pari al primo, previo progetto concordato con i competenti servizi socio-sanitari territoriali.

5. Nel caso di minori di cui al comma 2, nell'applicazione dei requisiti di cui al comma 4 rileva la residenza dei genitori.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i contributi di cui agli articoli 21bis e 22.".

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga contributi per il pagamento delle quote assistenziali a carico dell'utente in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti la cui non autosufficienza è accertata dalle disposizioni vigenti in materia, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza.

2. I contributi sono concessi a:

a) residenti nel territorio regionale da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;

b) residenti nel territorio regionale da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di inserimento;

c) residenti nel territorio regionale da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, già inseriti in strutture private con retta a totale carico dell'interessato o dei suoi familiari per un periodo non inferiore a due anni, che per sopravvenuti motivi economici presentano domanda di contributo e per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali confermano il progetto di inserimento nella struttura, salvo che non esistano possibilità di inserimento in strutture pubbliche o i servizi suddetti valutino l'opportunità, per il benessere psicofisico dell'interessato, di permanere nella struttura privata.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti residenti nel territorio regionale per periodi inferiori a quelli previsti dal comma 2, in presenza di progetti di inserimento basati sulla segnalazione, da parte dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali al dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, di situazioni caratterizzate dall'assenza o dall'inadeguatezza di reti familiari e di altre risorse tali da rendere l'istituzionalizzazione priva di alternative.".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Voucher per l'acquisto di servizi)

1. La Regione, tramite la competente struttura, eroga un voucher annuale, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale, a favore di persone residenti nel territorio regionale con handicap grave, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il voucher deve essere utilizzato dal soggetto avente diritto per l'acquisto di servizi privati finalizzati a migliorare la qualità della vita preventivamente concordati con i servizi sociali territorialmente competenti, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.".

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 21bis)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 23/2010, è inserito il seguente:

"Art. 21bis

(Contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica SLA)

1. La Regione, tramite la competente struttura, al fine di rimuovere l'esclusione sociale e favorire l'autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali o un contributo mensile se a farsi carico dell'assistenza è un caregiver familiare.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a favore di:

a) persone, di età fino a sessantacinque anni, con disabilità gravissima, ossia riconducibile ai parametri definiti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016), residenti nel territorio regionale, che necessitano di assistenza vigile e continuativa nonché di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;

b) ultrasessantacinquenni residenti nel territorio regionale affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da gravi forme di demenza o da morbo di Alzheimer, di cui alle scale illustrate negli allegati al d.m. 26 settembre 2016 o comunque già in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) antecedentemente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e per i quali la disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie legate all'invecchiamento.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative dei contributi previsti dal presente articolo. A tal fine, per l'individuazione della figura del caregiver familiare, la Giunta regionale fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro o con qualsiasi altro intervento pubblico concesso per le medesime finalità.".

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Contributi per la vita indipendente a favore di persone con disabilità)

1. La Regione, tramite la competente struttura, garantisce alle persone con disabilità il diritto a una vita indipendente nel pieno rispetto della loro autodeterminazione, della loro dignità e autonomia, favorendo l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale. A tal fine, eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali, fermo restando l'obbligo di documentare le spese sostenute.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le persone residenti nel territorio regionale con handicap in situazione di gravità, come definito dall'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni.

3. I progetti individualizzati relativi agli interventi di cui al presente articolo sono preventivamente concordati tra il beneficiario e i servizi socio-sanitari territoriali.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i contributi di cui agli articoli 18 e 21bis.".

Art. 18

(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, le parole: "sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Consiglio permanente degli enti locali".

Art. 19

(Modificazione all'articolo 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 23/2010, le parole: "la Giunta regionale trasmette annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, trasmette con cadenza annuale".

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Titolarità degli oneri finanziari)

1. Qualora si renda necessaria o sia disposta, nei confronti di minori non residenti nel territorio regionale, la collocazione in affidamento familiare, in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie situate nel territorio regionale, la titolarità degli oneri finanziari è in capo al Comune di residenza, previamente informato, del genitore che esercita la potestà genitoriale nel momento della collocazione.

2. Le prestazioni obbligatorie di natura sociale di cui alla presente legge, a favore di cittadini non residenti nel territorio regionale in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali socio-assistenziali gestite da istituzioni pubbliche o private, sono assicurate alle medesime con spesa a carico del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino ha la residenza ed è iscritto ai registri d'anagrafe e di stato civile al momento dell'ingresso in struttura.".

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"2. L'onere di cui al comma 1, rideterminato dall'allegato 2 alla legge di stabilità regionale, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) del titolo I (Spese correnti). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.".

2. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili per le finalità coerenti con quelle di cui alla presente legge.".

Art. 22

(Disposizione transitoria)

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 23/2010, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i provvedimenti attuativi della l.r. 23/2010 adottati fino alla medesima data.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 23/2010:

a) il comma 2 dell'articolo 3;

b) gli articoli 6, 10, 15 e 21.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

b) la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale));

c) il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 24

(Rifinanziamento degli interventi assistenziali per il sostegno di situazioni di difficoltà economica)

1. Al fine di far fronte alle maggiori richieste pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi previsti dagli articoli 14 e 17 della l.r. 23/2010, i relativi finanziamenti sono incrementati di annui euro 120.000 a decorrere dal 2023.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 350.000 a decorrere dal 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nel Titolo 1 (Spese correnti):

a) nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), per annui euro 100.000;

b) nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), per annui euro 250.000.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per ciascuna annualità del triennio 2023/2025 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.