Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 29 dicembre 2015, n. 52)

INDICE

CAPO I

PATTO DI STABILITÀ INTERNO E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 1 - Patto di stabilità interno

Art. 2 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale

Art. 3 - Messa in liquidazione di Expo VdA S.p.A.

Art. 4 - (omissis)

CAPO II

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA DEMOCRAZIA

Art. 5 - Sospensione dell'adeguamento Istat

Art. 6 - Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

Art. 7 - Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 28/1999

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9 - Disposizioni in materia di personale regionale

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 10 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 11 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI

Art. 12 - Interventi in materia di politiche sociali

Art. 13 - Rimodulazione del finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3

Art. 14 - Finanziamento degli interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Legge regionale 14 novembre 2011, n. 27

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 15 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16 - Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

Art. 17 - Interventi a sostegno della crescita. Modificazioni alla l.r. 40/2010

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 20 - Programma di sviluppo rurale

Art. 21 - Concessione di contributi su domande pregresse a sostegno delle attività turistico-ricettive

Art. 22 - Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari

Art. 23 - Proroga del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 5 giugno 2014, n. 1

Art. 24 - Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21

Art. 25 - Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2

Art. 26 - Modificazioni alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA' PER IL COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA STATALE VIGENTE E PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

Art. 27 - Armonizzazione dei bilanci pubblici

Art. 28 - Ordinamento contabile degli enti locali

Art. 29 - Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali

Art. 30 - Controllo di gestione degli enti locali

Art. 31 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32 - Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24

Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

Art. 34 - Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10

Art. 35 - Modificazioni alla l.r. 6/2014

Art. 36 - Modificazioni alla l.r. 13/2014

Art. 37 - Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17

Art. 38 - Disposizioni concernenti i complessi termali di Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent

Art. 39 - Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 40 - Agevolazioni IRAP per il contrasto della ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

Art. 41 - Classificazione delle entrate

Art. 42 - (omissis)

Art. 43 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata

Art. 44 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 45 - Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 47 - Entrata in vigore

CAPO I

PATTO DI STABILITÀ INTERNO E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 1

(Patto di stabilità interno)

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012.

Art. 2

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale)

1. Per l'anno 2016, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2016 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2016. L'Amministrazione regionale e gli enti locali provvedono, entro il 28 febbraio 2016, a effettuare un monitoraggio presso gli enti del comparto unico regionale al fine di verificare eventuali esuberi di personale e di adottare gli opportuni trasferimenti per mobilità.

2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

3. Per l'anno 2016, gli enti locali assicurano, mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane.

4. Nel caso in cui gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione a cui consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

5. Nelle more dell'attivazione delle procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e 6 della l.r. 6/2014, gli enti locali, previa stipula di apposita convenzione, possono utilizzare le graduatorie in corso di validità di altri enti locali per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 9, del predetto regolam. reg. 1/2013; la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.

Art. 3

(Messa in liquidazione di Expo VdA S.p.A.)

1. La durata di Expo VdA S.p.A., costituita ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2014, n. 10 (Disposizioni per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'iniziativa Expo Milano 2015), è anticipatamente fissata al 31 dicembre 2015.

2. L'Assemblea nomina il liquidatore di Expo VdA S.p.A. tra i dirigenti delle strutture regionali competenti, per la messa in liquidazione della società, in conformità alle disposizioni del codice civile. L'eventuale utile attivo risultante dal bilancio finale al termine della fase di liquidazione e le economie eventualmente giacenti sul fondo di dotazione di cui all'articolo 7 della l.r. 10/2014 sono integralmente riversati al bilancio della Regione.

Art. 4

(01)

CAPO II

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA DEMOCRAZIA

Art. 5

(02a)

Art. 6

(03a)

Art. 7

(Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ". Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale di cui all'articolo 3".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 28/1999)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Rinuncia all'assegno vitalizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è data facoltà ai singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione, rinunciando al versamento, da parte del Consiglio regionale, dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). In tale ipotesi, dal momento della richiesta, non si procede alla trattenuta sull'indennità di carica di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui il consigliere che esercita la rinuncia di cui al comma 1 ricada, in un momento successivo alla rinuncia stessa, in una delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, l'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*) corrisponde agli aventi diritto, in forma di capitale, l'eventuale posizione del consigliere maturata fino al momento della rinuncia.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.917 unità di personale, di cui 138 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.039 unità di personale, di cui 126 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. A decorrere dall'anno 2016, lo stanziamento relativo alla spesa del personale appartenente all'organico del personale del Consiglio regionale è iscritto nell'UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)).

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata al Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. Per l'anno 2016, la spesa autorizzata è pari a euro 833.600 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge.

4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 124.470.387 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge (UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale - parz.), di cui:

a) euro 123.785.687 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale;

b) euro 684.700 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

6. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi, con le modalità di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale è autorizzata, per l'anno 2016, per euro 461.700 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) al netto dell'IRAP dovuta per legge.

8. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 180.700 a decorrere dall'anno 2016 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge.

9. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2016/2018 è determinata complessivamente in euro 1.765.000 per l'anno 2016 e in euro 3.465.000 per l'anno 2017 e in euro 5.545.000 per l'anno 2018 (UPB 1.02.01.11 - Rinnovi contrattuali del personale regionale). La spesa prevista è così ripartita:

a) anno 2016: personale regionale euro 1.755.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 6.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 4.000;

b) anno 2017: personale regionale euro 3.445.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 12.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 8.000;

c) anno 2018: personale regionale euro 5.515.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 18.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 12.000.

10. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, le parole: "nonché tra tali enti e l'Azienda USL" sono soppresse.

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

"4bis. Per le finalità di cui al comma 1, la mobilità volontaria, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, è anche consentita tra gli enti di cui all'articolo l, comma 1, e l'Azienda USL, nel rispetto della categoria e della posizione di appartenenza sulla base di apposite tabelle di corrispondenza concordate tra gli enti interessati; in tali casi, è ammesso il mutamento del profilo professionale, purché il dipendente interessato sia in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Nel caso in cui la mobilità volontaria sia disposta per la ricollocazione, anche in categoria o posizione economica immediatamente inferiore, di personale con capacità lavorativa ridotta, certificata dai competenti organi sanitari, al dipendente interessato è assicurato un adeguato percorso di riqualificazione. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.".

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 10

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. Nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materi\a di finanza locale), per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga alla medesima legge, in euro 181.334.640, di cui euro 36.101.717 finanziati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la cui ripartizione e la cui destinazione sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente.

2. Per l'anno 2016, è autorizzata una spesa di euro 16.101.717 per gli interventi di investimento previsti dall'articolo 11, comma 1, e dalle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico e il trattamento economico dei relativi addetti), 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), e dall'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), al cui finanziamento si provvede con le modalità di cui all'articolo 17.

3. Per l'anno 2016, gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risulterà dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995; le spese così finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali per un importo di euro 20.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unité des communes valdôtaines di appartenenza. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995 è inoltre autorizzato, ove necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'articolo 6ter, comma 1, della l.r. 48/1995, per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015.

4. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

5. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

6. I contributi concessi ai Comuni, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), sono direttamente corrisposti alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), la quale provvederà a ripartirli tra i Comuni beneficiari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 11

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva già rideterminata in euro 8.713.800 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017) (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), è ulteriormente rideterminata negli anni 2012/2018 in euro 4.965.517, di cui, per il triennio 2016/2018, euro 3.901.717. Sino a concorrenza del predetto importo, è autorizzato il finanziamento per la realizzazione delle sole opere concernenti gli interventi di edilizia scolastica, con le modalità di cui all'articolo 17.

2. Ai fini della concessione dei contributi per le progettazioni preliminari ed esecutive degli interventi inclusi nel programma FoSPI 2012/2014 con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 1129, è autorizzato lo stanziamento di euro 1.000.000 a valere sull'annualità 2018.

3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), è autorizzato per l'anno 2016 lo stanziamento di euro 2.025.547 (UPB 1.4.3.20 Trasferimenti agli enti locali per speciali programmi di investimento).

Art. 12

(Interventi in materia di politiche sociali)

1. Per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 53.706.202 (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

Art. 13

(Rimodulazione del finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 0 per l'anno 2016, 1.428.614 per l'anno 2017 e in euro 1.785.818 per l'anno 2018 (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 14

(Finanziamento degli interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Legge regionale 14 novembre 2011, n. 27)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 500.000 per l'anno 2016, in euro 500.000 per l'anno 2017 e in euro 2.500.000 per l'anno 2018 (UPB 1.04.02.21 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità - parz.).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 15

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2016/2018 in euro 245.000.000 per l'anno 2016, in euro 237.000.000 per l'anno 2017 e in euro 240.000.000 per l'anno 2018 ed è ripartita in: (1)

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.980.500 per l'anno 2016, in euro 235.980.500 per l'anno 2017 e in euro 238.980.500 per l'anno 2018. UPB 1.9.1.10 (Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back). (2)

3. La Giunta regionale valuta, entro il 30 giugno 2016, la situazione finanziaria dell'Azienda USL per mettere in atto ulteriori azioni di contenimento della spesa o, eventualmente, per proporre al Consiglio regionale la rideterminazione del finanziamento.

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.019.500 per il triennio 2016/2018 (UPB 1.9.2.10 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA).

5. (2a)

6. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede, per l'anno 2016, con le risorse già trasferite nell'ambito del finanziamento di cui alle leggi regionali 13/2014 e 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017), del finanziamento di cui al comma 1, determinato in euro 1.000.000, e nell'ambito dell'apposita riserva vincolata del proprio patrimonio netto. La Giunta regionale delega il Direttore generale dell'Azienda USL ad effettuare il versamento del saldo negativo della mobilità sanitaria allo Stato e stabilisce le modalità di erogazione del contributo regionale per lo stesso saldo, stimato per l'anno 2017 in euro 1.000.000 e per l'anno 2018 in euro 5.000.0000, dando atto che lo stesso, eventualmente, può essere rideterminato all'esito delle manovre di contenimento di cui al comma 5.

7. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può impartire direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta a carico degli assistiti non esenti, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), una quota fissa non superiore a euro 2 a confezione fino a un massimo di euro 4 a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto e una quota fissa non superiore a euro 2 a ricetta di assistenza integrativa, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. (2b)

9. La quota fissa si applica alle ricette del servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di assistenza integrativa distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto. Sono escluse le prescrizioni di medicinali distribuiti alla dimissione e attraverso la distribuzione diretta.

9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 gli assistiti:

a) esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;

b) esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente;

c) con ISEE inferiore a euro 10.000. Tale importo può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale. (2c)

10. Restano ferme le disposizioni riguardanti le modalità di prescrizione dei medicinali e, per i medicinali inseriti in lista di trasparenza, la corresponsione da parte dell'assistito dell'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento.

11. (2d)

12. La spesa per investimenti e per l'ammodernamento degli impianti e delle strumentazioni in ambito sanitario da parte dell'Azienda USL è determinata in euro 7.000.000 per l'anno 2016, in euro 5.000.000 per l'anno 2017 e in euro 5.000.000 per l'anno 2018, ed è finanziata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3.

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16

(Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. L'utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2014, ridenominato Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale, è prorogato anche per l'annualità 2016.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di interventi volti al sostegno e al rilancio dei settori produttivi dell'economia locale, in quanto diretti al mantenimento o all'incremento dei livelli occupazionali.

3. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 11.000.000 per il 2016, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

4. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale.

2. In ogni caso, per ciascuna abitazione può essere concesso un solo contributo.".

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 43/2009, le parole: "sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), i cui limiti massimi delle fasce di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 17

(Interventi a sostegno della crescita. Modificazioni alla l.r. 40/2010)

1. Il presente articolo detta disposizioni per la rimodulazione del finanziamento contratto ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 40/2010, al fine di sostenere ulteriori e qualificanti interventi di investimento diretti al sostegno e allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, per favorirne l'attrattività, la sicurezza e la riqualificazione, mediante l'ammodernamento delle infrastrutture a servizio della collettività, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale. Conseguentemente, l'autorizzazione all'indebitamento, già prorogata sino al 2016 dall'articolo 52 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è ulteriormente prorogata sino al 2018.

2. Dopo la lettera hsexies) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 40/2010, sono aggiunte le seguenti:

"hsepties) interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 6.900.000, di cui euro 2.300.000 per l'anno 2016, euro 2.300.000 per l'anno 2017 ed euro 2.300.000 per l'anno 2018;

hocties) interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse culturale, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 50.000.000, di cui euro 15.000.000 per l'anno 2016, euro 15.000.000 per l'anno 2017 ed euro 20.000.000 per l'anno 2018;

hnonies) programma FoSPI 2012/2014, per un importo massimo per l'anno 2016 di euro 3.901.717;

hdecies) opere di pubblica utilità, ai sensi della l.r. 26/2009 per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 8.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2016, euro 2.500.000 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000 per l'anno 2018;

hundecies) investimenti in ambito forestale di cui alla l.r. 44/1989, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 10.000.000, di cui euro 4.200.000 per l'anno 2016, euro 2.900.000 per l'anno 2017 ed euro 2.900.000 per l'anno 2018;

hduodecies) realizzazione degli interventi previsti dal piano scuola di cui all'articolo 37 della l.r. 13/2014, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 7.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2016, euro 3.000.000 per l'anno 2017 ed euro 3.000.000 per l'anno 2018;

hterdecies) finanziamento mediante concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di riordino e di miglioramento fondiario, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 11.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2016, euro 4.000.000 per l'anno 2017 ed euro 4.000.000 per l'anno 2018.".

3. L'autorizzazione di spesa residua di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, già finanziata ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 40/2010, è rideterminata in riduzione di euro 118.801.717, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, degli interventi di cui all'articolo 15, comma 12, e al finanziamento, per euro 5.000.000 nel 2016, degli interventi di cui alla lettera hquater) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 40/2010.

4. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui al comma 2 e degli altri interventi di cui all'articolo 10, comma 2, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2016 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro restano valide ed efficaci le indicazioni del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione (PPL), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, nonché le disposizioni contenute nelle Istruzioni per la gestione dei benefici previsti dal medesimo piano, limitatamente ai seguenti interventi:

a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL;

b) erogazione di borse lavoro, di cui al paragrafo 5.1.7 del PPL.

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata, per il triennio 2016/2018, in complessivi euro 3.540.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 1.180.000;

anno 2017 euro 1.180.000;

anno 2018 euro 1.180.000.

(UPB 01.04.002.16 Opere di pubblica utilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Regione provvede all'attuazione dei seguenti ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di azioni per favorire l'impiego e l'occupazione:

a) concessione di incentivi per l'assunzione di lavoratori, ai sensi degli articoli 22, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), e 7 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), la cui applicazione è prorogata per l'anno 2016 con riferimento alle domande volte alla concessione di incentivi la cui istruttoria non si sia conclusa entro il 31 dicembre 2015;

b) interventi oggetto di cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) o di altri fondi europei;

c) interventi interamente finanziati con fondi dello Stato.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a), possono inoltre essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione del FSE per il periodo 2007/2013, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

5. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 7/2003 è abrogato.

Art. 19

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, modificata con decisione n. C/2013/1238 del 1° marzo 2013, del Programma Competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2018, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 41.089.087, così suddivisa:

a) euro 8.734.114, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma e già autorizzata nelle annualità dal 2007 al 2013;

b) euro 32.354.973, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2018, di cui euro 31.549.973 già autorizzati nelle annualità dal 2010 al 2015 ed euro 735.000 per l'anno 2016, euro 35.000 per l'anno 2017 ed euro 35.000 per l'anno 2018 (UPB 01.11.09.20 Programma Competitività regionale 2007/2013).

4. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

5. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2015) 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 12.652.643, così suddivisa:

a) euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 2.622.658 già autorizzati per il biennio 2014/2015 e euro 5.089.930 per il triennio 2016/2018, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 2.341.934,40;

anno 2017 euro 1.102.384,30;

anno 2018 euro 1.645.611,30;

b) euro 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, per l'anno 2017 (UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR e UPB 01.11.09.16 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR - spese correnti).

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2018, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate FAS).

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2018, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.669.119, così rideterminata e suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 1.461.482 per l'anno 2017;

b) euro 16.878.952, quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2016/2018, viene determinata in euro 5.905.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 10.000;

anno 2017 euro 885.000;

anno 2018 euro 5.010.000.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - spese di investimento e UPB 01.11.09.15 Interventi correnti oggetto di finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2007/2013).

9. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti da definire nell'ambito degli Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

10. Per le finalità di cui al comma 9 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2016/2018, la spesa di euro 2.200.000, quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2016euro 440.000;

anno 2017euro 880.000;

anno 2018euro 880.000.

(UPB 01.11.09.25 Interventi per investimenti oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020 e UPB 01.11.09.18 Interventi in parte corrente oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/20.

11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, sono determinati, per il periodo 2016/2018, in complessivi euro 162.500, annualmente così suddivisi:

anno 2016 euro 61.500;

anno 2017 euro 50.500;

anno 2018 euro 50.500.

(UPB 01.11.09.26 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 - spese di investimento e UPB 01.11.09.17 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 - spese correnti).

12. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. Gli investimenti di cui al primo periodo sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della l. 183/1987.

13. Per le finalità di cui al comma 12, è autorizzata, per il triennio 2016/2018, la spesa, a carico della Regione, di euro 4.982.004, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 1.030.002;

anno 2017 euro 2.000.001;

anno 2018 euro 2.000.001.

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).

14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, finanziate nell'ambito di unità previsionali di base anche diverse da quelle indicate dall'articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

15. Le variazioni tra gli stanziamenti nella parte entrata del bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale, all'interno della Macro area 1, nei limiti del presente articolo, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20

(Programma di sviluppo rurale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il l'anno 2018, la spesa quale quota di cofinanziamento regionale, di euro 20.000.000 (UPB 01.11.09.24 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - spese investimento).

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 660.000 (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 220.000;

anno 2017 euro 220.000;

anno 2018 euro 220.000.

Art. 21

(Concessione di contributi su domande pregresse a sostegno delle attività turistico-ricettive)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della l.r. 18/2013, alla concessione dei contributi ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è prorogata fino al 31 dicembre 2016; le eventuali economie di spesa possono essere destinate, sino al 31 dicembre 2016, al finanziamento delle domande di concessione di contributi, di importo superiore a euro 1.000, a valere sulla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), già presentate e istruite al 31 dicembre 2013 e sospese ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g), della l.r. 18/2013.

Art. 22

(Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2014, alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 23

(Proroga del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 5 giugno 2014, n. 1)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della l.r. 13/2014 si applicano anche per l'anno 2016.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2016, in complessivi euro 2.763.900 con stanziamento iscritto nelle seguenti UPB:

a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per euro 1.913.900;

b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per euro 235.000;

c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 4.000;

d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 45.000;

e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per euro 45.000;

f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 95.000;

g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per euro 130.000;

h) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per euro 260.000;

i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per euro 40.000.

Art. 24

(Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21)

1. L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di competenza degli anni 2015 e 2016 è finanziato, per gli anni 2016 e 2017, nei limiti di euro 2.000.000 per ciascun anno e trova copertura sulle disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 25

(Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), è inserito il seguente:

"10bis. Al fine di garantire l'effettiva destinazione delle risorse erogate dalla Regione ai Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della l.r. 1/2009, al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, i fondi rischi presso di essi costituiti sono restituiti alla Regione, oltre che nei casi di cui al comma 10, anche nei casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 10ter; in ogni caso, a decorrere dalla data di deliberazione della fusione, i predetti fondi rischi non possono essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie.".

2. Dopo il comma 10bis dell'articolo 3 della 1.r. 2/2010, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"10ter. A partire dall'esercizio finanziario 2015 e, successivamente, al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della l.r. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale, comprensive degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilità o ricavo connessi, devono essere restituite alla Regione entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio, per essere da essa destinate al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10bis e 10ter, della l.r. 2/2010, come introdotti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano alle operazioni di fusioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015.

Art. 26

(Modificazioni alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PER IL COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA STATALE VIGENTE E PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

Art. 27

(Armonizzazione dei bilanci pubblici)

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione con norma di attuazione dello Statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione si adegua alle disposizioni del medesimo decreto, applicando quelle di cui ai titoli I, III e IV nei termini indicati per le Regioni a Statuto ordinario, posticipati di un anno.

2. Gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2.

3. L'Azienda USL applica i principi contabili del settore sanitario e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del d.lgs. 118/2011 e al decreto del Ministro della salute 20 marzo 2013 (Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa delle Aziende del servizio sanitario nazionale).

4. Per l'esercizio finanziario 2016, gli enti e gli organismi strumentali della Regione, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, continuano ad applicare la disciplina contabile vigente, salvo l'obbligo per i predetti enti e organismi di adottare, ai soli fini conoscitivi, entro il 30 giugno 2016, i documenti di previsione di cui al d.lgs. 118/2011.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono approvate specifiche tecnico-funzionali utili allo scambio informativo di dati in materia finanziaria e contabile tra la Regione e gli enti locali del proprio territorio.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove iniziative, sia formative che di accompagnamento, dirette a creare e consolidare le migliori condizioni per l'applicazione della disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, rendendosi interlocutore nei confronti dello Stato dell'attuazione dei sistemi contabili, anche al fine di ricercare soluzioni legate alle proprie specificità e peculiarità ordinamentali.

Art. 28

(Ordinamento contabile degli enti locali)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle seguenti disposizioni:

a) lettere c) e f) del comma 4 dell'articolo 152;

b) comma 2 dell'articolo 153;

c) articoli 155, 156 e 158;

d) (2e)

e) articoli dal 234 al 239; (3)

f) articoli dal 241 al 269.

2. I rinvii alle disposizioni della parte I del d.lgs. 267/2000 contenuti nella parte II del medesimo decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 29

(Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali)

1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente. (3a)

2. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, dell'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con le modalità indicate dalla medesima struttura.

3. Qualora la legge regionale di cui al comma 1 stabilisca un termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione diverso da quello previsto dalla normativa statale vigente, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla scadenza di tale termine e si applica l'articolo 163 del d.lgs. 267/2000.

4. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini di legge il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si applica l'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

5. Per gli altri enti locali e per le forme associative, qualora il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri non siano approvati nei termini di legge, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.

6. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016.

Art. 30

(Controllo di gestione degli enti locali) (4)

1. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del controllo di gestione da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.

Art. 31

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale di cui alla l.r. 30/2009, le disposizioni in essa contenute continuano a trovare applicazione ove compatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011.

2. Per l'anno 2016, gli enti locali e le loro forme associative possono, in alternativa:

a) adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs. 267/2000, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

b) adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal d.lgs. 267/2000 cui è attribuita funzione conoscitiva e applicare la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal d.lgs. 267/2000 e nella parte spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio.

3. La scelta tra le alternative di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta dell'ente locale e deve essere la stessa per tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale.

4. Gli enti locali informano la struttura competente della scelta di cui al comma 2 entro il 1° febbraio 2016. La struttura competente pubblica sul sito istituzionale della Regione l'elenco degli enti locali con indicazione per ciascuno di essi degli schemi di bilancio utilizzati nel 2016 e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Gli enti locali applicano il titolo VIII del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia.

6. Nelle more della revisione della l.r. 48/1995, in deroga alla medesima legge per l'anno 2016, la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, nel modo seguente:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che 1'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

7. Sono abrogati:

a) gli articoli 9 e 15 della l.r. 48/1995;

b) la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

c) il r.r. 1/1999, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettera b), e 5, del presente articolo;

d) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3;

e) l'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

8. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 54/1998, le parole: "e contabile" sono soppresse.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32

(Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Art. 33

(Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è aggiunta la seguente:

"gbis) canoni, contributi e rimborsi a carico dei nuclei beneficiari delle categorie d'intervento di cui al capo II del titolo I della presente legge.".

Art. 34

(Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), le parole: "entro il 31 dicembre 2007," sono soppresse.

Art. 35

(Modificazioni alla l.r. 6/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 6/2014, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2016".

Art. 36

(4a)

Art. 37

(Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17) (4b)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Agli organi delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, di cui alla l.r. 54/1998, e del BIM è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera pari a 30 euro, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.".

Art. 38

(Disposizioni concernenti i complessi termali di Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), le terme di Pré-Saint-Didier e di Saint-Vincent costituiscono complessi termali finalizzati alla cura, alla riabilitazione e alla promozione della salute.

2. Nelle more dell'adozione di una disciplina regionale organica del settore termale e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le terme di Pré-Saint-Didier, autorizzate ai sensi degli articoli 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e delle cui acque le proprietà terapeutiche per la balneofangoterapia sono state riconosciute con decreto del Ministro della Sanità 18 novembre 1998, acquisiscono l'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 39

(Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituita dalla seguente:

"b) gli appartenenti alle forze di polizia, alle forze armate e al Corpo forestale valdostano, i vigili urbani, i vigili del fuoco, anche volontari, purché in divisa e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Corpo o dall'Amministrazione di appartenenza, anche per incrementare il livello di sicurezza degli utenti del servizio;".

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, le parole: "ed una partecipazione per servizi di trasporto fuori Valle" sono sostituite dalle seguenti: "ed una partecipazione al costo dei singoli servizi di trasporto, riferiti alle categorie elencate con propria deliberazione".

3. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, previa approvazione con propria deliberazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, anche basati sulla situazione reddituale e patrimoniale, e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può concedere agevolazioni per l'uso, da parte dei residenti in Valle d'Aosta, dei servizi di trasporto pubblico, al fine di incentivarne l'utilizzo.".

5. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 29/1997, le parole: "ad eccezione dei poli scolastici," sono soppresse.

6. Dopo il comma 3bis dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

"3ter. Al fine di razionalizzare e di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, gli enti locali possono istituire e affidare servizi a chiamata diretti ad integrare il servizio regionale di trasporto pubblico, laddove mancante o inadeguato, e diretti a soddisfare esigenze di trasporto di tipo scolastico, turistico o notturno per le aree a domanda più debole o caratterizzate da orari o periodi di effettuazione discontinui. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'istituzione e le modalità per l'effettuazione dei servizi di cui al presente comma e definisce l'entità dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte della Regione.".

Art. 40

(Agevolazioni IRAP per il contrasto della ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: "che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo" sono sostituite dalle seguenti: "che, detenendo nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione".

2. (4c)

3. (4c)

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41

(Classificazione delle entrate)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 30/2009, le entrate in conto capitale sono specificamente individuate per UPB, classificate nel Titolo IV.

Art. 42

(5)

Art. 43

(Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 13/2014, le parole: "eseguiti nell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "eseguiti negli anni 2015 e 2016".

Art. 44

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, un nuovo limite di impegno di euro 950 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

Art. 45

(Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione)

1. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'iscrizione di un fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, anche indirettamente in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., in applicazione dell'articolo 1, comma 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Il fondo di cui al comma 1 è iscritto nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento) e il relativo importo è determinato, anche in collaborazione con Finaosta S.p.A., tenendo conto del livello di patrimonializzazione delle società di cui al comma 1 e di eventuali compensazioni con gli utili di altre società partecipate.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2, stimato per l'anno 2016 in euro 2.700.000, trova copertura nell'ambito della medesima UPB 01.16.01.20. (6)

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2016/2018.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

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(*) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1 dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

(01) Articolo abrogato dalla lettera d), del comma 1, dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Riduzione dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione, le predette società adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione, il rimborso delle spese sostenute e documentate è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.".

(02a) Articolo abrogato, a far data dal 1° novembre 2019, dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 maggio 2019, n. 6.

Il comma 1 dell'art. 5 era già stato modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24 nel modo seguente:

"1. Per il periodo 2016/2027 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33)."

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 5 recitava:

Art. 5

(Sospensione dell'adeguamento Istat)

1. Per il triennio 2016/2018 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33).".

(03a) Articolo abrogato, a far data dal 1° novembre 2019, dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 maggio 2019, n. 6.

Il comma 1 dell'art. 6 era stato modificato dalla lettera a), del comma 2, dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, nel modo seguente:

"1. Per il periodo 2016/2027, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni:

a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;

b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;

c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;

d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro."

Il comma 2 dell'art. 6 era stato modificato dalla lettera b), del comma 2, dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, nel modo seguente:

"2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel periodo 2016/2027, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2027.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 6 recitava:

Art. 6

(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. Per il triennio 2016/2018, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni:

a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;

b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;

c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;

d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro.

2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel triennio 2016/2018, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2018.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di uno dei previsti assegni goda di altro vitalizio, diretto o di reversibilità, percepito in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere di altra Regione.

4. I titolari di assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione dalla riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di copia della dichiarazione dei redditi.".

(1) Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 15 recitava:

"1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2016/2018 in euro 233.000.000 per l'anno 2016, in euro 237.000.000 per l'anno 2017 e in euro 240.000.000 per l'anno 2018 ed è ripartita in:".

(2) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 15 recitava:

"2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 231.980.500 per l'anno 2016, in euro 235.980.500 per l'anno 2017 e in euro 238.980.500 per l'anno 2018 (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità passiva programmata per l'esercizio e del pay-back).".

(2a) Comma abrogato dal comma 16 dell'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 15 recitava:

"5. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa sanitaria corrente e preservare un efficace ed efficiente sistema sanitario, la Giunta regionale può individuare, con propria deliberazione, un elenco di prestazioni o gruppi di prestazioni, classificate a bassa e media complessità se in regime di ricovero, la cui erogazione da parte di strutture private accreditate ubicate fuori Regione è ammessa solo previa autorizzazione all'utente da parte dell'Azienda USL; l'autorizzazione può essere negata quando la prestazione non è conforme ai criteri di appropriatezza clinica generalmente riconosciuti o quando la stessa è erogabile dal servizio sanitario regionale nel rispetto dei tempi di attesa previsti dalla normativa vigente. Tali prestazioni, il cui elenco è comunicato preventivamente alle altre Regioni, se rese a residenti in Valle d'Aosta in assenza della prevista autorizzazione non sono remunerabili al soggetto erogatore e non sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni, salvo che si tratti di prestazioni rese in regime di emergenza-urgenza.".

(2b) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

La lettera b) del comma 8 dell'art. 15 era già stata sostituita dall'art. 12, comma 12, della L.R.22 dicembre 2017, n. 21, nel modo seguente:

"b) a carico degli assistiti esenti ai sensi della normativa vigente, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 recitava:

"8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta:

a) a carico degli assistiti non esenti, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;

b) a carico degli assistiti esenti ai sensi della normativa vigente, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa.".

(2c) Comma sostituito dal comma 3 dell'articolo 17 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 12, comma 13, della L.R.22 dicembre 2017, n. 21, il comma 9bis dell'art. 15 recitava:

"9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000 euro e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione."

(2d) Comma abrogato dall'art. 12, comma 14, lettera b), della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 11 dell'articolo 15 recitava:

"11. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, un sistema di tariffazione della quota fissa di cui al comma 8, basato sull'indicatore della situazione economica equivalente e sul costo del farmaco a carico del servizio sanitario regionale, a saldi invariati rispetto alle previsioni di entrata per il bilancio dell'Azienda USL. Analogamente, la Giunta regionale può provvedere con riguardo alla quota fissa di cui all'articolo 22, comma 15, della 1.r. 13/2014. Sino alla definitiva adozione dei nuovi sistemi di tariffazione, la quota fissa è dovuta nella misura e alle condizioni di cui al comma 8 e all'articolo 22, comma 15, della l.r. 13/2014.".

(2e) Lettera abrogata dal comma 12 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 28 recitava:

"d) articoli dal 196 al 198bis;".

(3) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 28 recitava:

"e) articoli dal 234 al 238;".

(3a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 29 recitava:

"1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.".

(4) Articolo sostituito dal comma 13 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 30 recitava:

Art. 30

(Controllo di gestione degli enti locali)

1. Il controllo di gestione è il processo tramite il quale i responsabili dei servizi, in collaborazione con gli organi dell'ente locale, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. E' strumento del controllo di gestione un sistema di contabilità analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle ad utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai proventi dei servizi, ove ciò rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi.

3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilità degli enti locali, nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, allo scopo di garantire l'omogeneità delle informazioni di base elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale.

4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti locali, con le modalità stabilite nei regolamenti di contabilità degli enti, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

5. Gli enti locali elaborano i dati di sintesi sulle attività realizzate annualmente e ne curano l'invio alla struttura competente, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. Gli enti ricevono annualmente dalla struttura competente i dati relativi a tutti gli enti locali, per individuare parametri e standard di riferimento utilizzabili per l'impostazione della programmazione locale.".

(4a) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 36 recitava:

Art. 36

(Modificazioni alla l.r. 13/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i Comuni valdostani".

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, dopo le parole: "sono esclusi" sono inserite le seguenti: "le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e".

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, è inserito il seguente:

"2bis. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione."."

(4b) Articolo abrogato dalla lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 37 recitava:

Art. 37

(Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Agli organi delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, di cui alla l.r. 54/1998, e del BIM è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera pari a 30 euro, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate."."

(4c) Commi abrogati dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, i commi 1e2 dell'articolo 40 recitavano:

"2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ai soggetti che conseguono il marchio regionale "Slot-Free Regione autonoma Valle d'Aosta", di cui all'articolo 9 della l.r. 14/2015, si applica una riduzione dell'aliquota dell'IRAP dello 0,46 per cento per tre periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta in cui è conseguito il suddetto marchio regionale.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa per una sola volta, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti in regime de minimis.".

(5) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 41 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 42 recitava:

"(Rimodulazione del finanziamento del programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici. Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è prorogata al triennio 2016/2018, ed è determinata per l'anno 2018 in euro 3.095.000 (UPB 1.4.2.23 Assetto e tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).".

(6) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 45 recitava:

"3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2, stimato per l'anno 2016 in euro 2.700.000, trova copertura nell'ambito della medesima UPB 01.10.01.20.".