Legge regionale 22 maggio 1997, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 22 maggio 1997, n. 18

Bollettino Ufficiale regionale 03 06 1997 n. 25

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), già modificata dalla legge regionale 24 agosto 1992, n. 53.

Art. 1

1. La lett. a) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima) è sostituita dalla seguente:

"a) scopo della fondazione è lo svolgimento, in Valle d'Aosta, di attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale, nonché di ricerca e sperimentazione in campo agricolo, anche in riferimento alle esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio proprie dell'ambiente di montagna;".

2. Dopo la lett. a) del comma primo dell'art. 2 della l.r. 12/1982, come sostituita dalla presente legge, è inserita la seguente:

"a bis) le attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale della fondazione si svolgono, in particolare, attraverso la gestione del corso di studi quinquennale ad indirizzo agrario, contemplato dal nuovo ordinamento dell'istruzione professionale, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università. Possono essere attivati corsi post-diploma, nel campo di cui alla lett. a), anche in collaborazione con università;".

3. Dopo la lett. a bis) del comma primo dell'art. 2 della l.r. 12/1982, come inserita dalla presente legge, è inserita la seguente:

"a ter) l'attività di ricerca della fondazione si incentra sulla sperimentazione di colture, metodi e tecniche utili allo sviluppo dell'agricoltura regionale ed alla gestione del territorio, secondo le esigenze dell'utenza agricola, dell’Assessorato competente in materia di agricoltura e dei programmi autonomi di indagine scientifica della fondazione, in armonia con i principi della politica regionale di settore. La sperimentazione si effettua anche mediante attività di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;".

4. Dopo la lett. a ter) del comma primo dell'art. 2 della l.r. 12/1982, come inserita dalla presente legge, è inserita la seguente:

"a quater) le conoscenze ed i risultati derivati dalla sperimentazione sono messi a disposizione dell'Amministrazione regionale e dell'utenza agricola, in modo da assicurarne la diffusione;".

Art. 2

1. Dopo l'art. 2 della l.r. 12/1982 è inserito il seguente:

"Art. 2bis

1. Al fine di realizzare sinergie tra le attività didattiche e quelle di sperimentazione, l'insegnamento delle discipline tecnico-professionali del corso di studi quinquennale gestito dalla fondazione è affidato a personale operante nei vari settori di ricerca della fondazione stessa, in possesso di laurea, di diploma universitario o di titolo straniero equivalente, con almeno due anni di comprovata esperienza, maturata presso la fondazione o altro centro di ricerca, nello stesso settore sperimentale oggetto dell'insegnamento impartito.

2. L'incarico di direzione del corso di studi è affidato ad un insegnante di materie tecnico-professionali, in possesso del diploma di laurea, che abbia operato, per almeno cinque anni, presso la fondazione sia nel campo didattico che in quello sperimentale.

3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 si prescinde dal requisito del possesso dell'abilitazione all'insegnamento."

Art. 3

1. Dopo l'art. 2bis della l.r. 12/1982, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 2ter

1. Al fine di valorizzare la specializzazione acquisita dagli insegnanti nelle attività di ricerca, le materie tecnico-professionali possono essere articolate in specifici moduli didattici, il cui insegnamento è affidato a docenti diversi, in funzione delle loro particolari competenze.

2. Per l'insegnamento delle discipline tecnico-professionali non si effettua la compresenza con insegnanti tecnico-pratici le cui funzioni sono svolte dai docenti delle singole discipline."

Art. 4

1. Al fine di assicurare la continuità didattica nel passaggio dalla Scuola pratica di agricoltura al corso di studi professionale quinquennale ad indirizzo agrario attivato dalla fondazione, nonché di salvaguardare le specificità della fondazione stessa, il personale insegnante e direttivo in organico alla data di entrata in vigore della presente legge o che, a tale data, vi abbia insegnato per almeno due anni scolastici può prestare servizio anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 355, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sempre che si tratti di insegnamento corrispondente a quello già impartito.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fondazione trasmette alla Sovraintendenza agli studi l'elenco nominativo del personale di cui al comma 1.