Legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 25 maggio 1995, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale).

(B.U. 6 giugno 1995, n. 25).

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale) è sostituito dal seguente:

"1. È istituito, con sede in Aosta, l'ente denominato Museo Minerario regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 6/1992 è sostituito dal seguente:

"2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)."

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/1992 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali esercita, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalla legge regionale 9 agosto 1994, n. 41, il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dal Museo Minerario regionale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/1992 è inserito il seguente:

"1bis. Il Consiglio direttivo trasmette all'Assessore alla pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo, il piano di attività ed il conto consuntivo del Museo affinché l'attività dell'ente sia correttamente raccordata all'intera politica museologica della Regione Valle d'Aosta."