Legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25).

Art. 1

(Oggetto della legge).

1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lett. q), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione alle norme di cui all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), che hanno trasferito alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela del paesaggio, sono delegate ai Comuni della Valle d'Aosta le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

(Delega di funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'articolo 3, sono delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al d.lgs. 42/2004 ai sensi dell'articolo 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)). (1)

2. Ai Comuni sono delegate, per gli interventi di cui all'art. 3, le funzioni amministrative riguardanti:

a) (2)

b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesaggistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma primo, della l.r. 56/1983;(3)

bbis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata); (3a)

c) (4)

2bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti il rilascio del parere di competenza in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche. (5)

Art. 3

(Interventi delegati) (6)

1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie, fermo restando quanto previsto dall'allegato B del d.P.R. 31/2017: (6a)

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;

b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con riduzione o ampliamento degli sporti in misura non superiore a 30 centimetri, con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;

c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti, incluse le micro centraline idroelettriche per autoconsumo, a servizio di singole utenze, di potenza nominale non superiore a 80 kilowatt;

f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili con capacità superiore ai 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza;

g) interventi riguardanti ampliamenti del 20 per cento di edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate o ampliamenti del 20 per cento riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

h) installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, nonché di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attività di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;

i) piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, lettere e) e ebis), della l.r. 11/1998;

k) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;

l) interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;

m) ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumità pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;

n) costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;

o) interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a condizione che presentino tipologia, materiali e finiture uguali all'originale;

p) installazione su edifici di apparati tecnologici quali condizionatori, pompe di calore, contatori, misuratori o altri similari o impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori, ricevitori radioelettrici o altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;

pbis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari;

q) installazione sul tetto di edifici di impianti solari termici o fotovoltaici integrati o meno, purché gli stessi non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile;

r) ridotti spostamenti di reti e di linee aeree infrastrutturali con un massimo di 100 metri lineari dal sito d'origine;

rbis) installazione, a servizio di fabbricati, di derivazioni o nuove linee elettriche aeree che non superino la lunghezza di 100 metri lineari;

s) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per la collocazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;

t) installazione di elementi, colonnine o cassonetti di protezione per contatori, trasformatori o altri apparati tecnologici, nonché tubazioni o cavidotti a loro servizio, purché non superino la volumetria di un metro cubo o la superficie di prospetto di un metro quadrato;

u) posa di elementi di arredo, tavoli, sedie, giochi per bambini, fontanili, servizi igienici che interessino aree di superficie non superiore a 100 metri quadrati;

v) posa di dehors o gazebo rimovibili;

w) costruzione di aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

x) posa di pavimentazioni su aree di superficie fino a 200 metri quadrati;

y) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), e dell'articolo 153 del d.lgs. 42/2004, nonché posa di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi e privi di strutture complesse;

z) realizzazione di marciapiedi e opere accessorie per strade regionali o comunali fino a 500 metri lineari;

aa) varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale qualora non superino il 20 per cento della lunghezza, se strutture a nastro, oppure della superficie, se strutture orizzontali, o della volumetria originarie;

bb) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;

bbbis) varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali;

bbter) qualora conformi alla specifica disciplina di dettaglio, interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti, siano stati preventivamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

bbquater) interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

bbquinquies) collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

bbsexies) realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

bbsepties) sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il Comune è competente al rilascio del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica in caso di abusi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art. 4

(Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione) (7)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, e dall'allegato A del d.P.R. 31/2017, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 non è richiesta: (7a)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, nonché di ristrutturazione eseguita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11ter, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione che non comportino l'esecuzione di opere edilizie giudicate rilevanti ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 11ter;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dalle strutture regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, taglio di alberi, modifica dello strato superficiale del terreno maggiore di un metro, rimozione di massi, trovanti o rocce di dimensioni superiori al metro cubo e non incidano sugli elementi naturali e antropici storici caratterizzanti il paesaggio;

g)

gbis)

gter)

h)

i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza;

j) per le opere di qualunque natura, interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, le quali non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati come documento o monumento dal PRG vigente, qualora non alterino l'aspetto esteriore degli edifici stessi, lo stato dei luoghi o rechino pregiudizio ai valori storici e paesaggistici oggetto di protezione;

k)

l) per la sostituzione, per cessata vita tecnica, nello stesso sedime, di supporti, cavi o tubazioni di reti o linee aeree o interrate;

m) per la posa di targhe commemorative, votive o altre similari su edifici realizzati posteriormente al 1945;

n) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o similari;

o) per la sostituzione di serramenti su edifici realizzati posteriormente al 1945;

p) per i nuovi collegamenti, per qualunque tipo di utenza, per forniture di servizi a edifici o unità immobiliari, tramite linee aeree o interrate che non superino la lunghezza complessiva di 50 metri lineari;

q)

r)

s) per la sostituzione parziale o totale del manto di copertura di edifici qualora si utilizzino materiali conformi alla normativa di settore;

t) per le varianti progettuali o modifiche non sostanziali su edifici artigianali o industriali ricompresi in specifiche zone omogenee del PRG.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi conformi ai vigenti regolamenti, piani o discipline di settore per i dehors, per le insegne, per la pubblicità commerciale o la cartellonistica, per i bassi fabbricati, nonché ai piani del colore o altri similari previamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.

Art. 4bis

(Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche) (7b)

1. Alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi di cui all'articolo 3 si applica quanto previsto dall'articolo 7 del d.P.R. 31/2017.

Art. 5

(Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo) (8)

1. I vincoli paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004 non si applicano alle aree e ai beni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo medesimo, fatta eccezione per le ville, i giardini e i parchi di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.

Art. 6

(Riserva di competenze) (9)

1. Alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali compete il rilascio delle autorizzazioni:

a) per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche o di particolare interesse e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla disciplina di cui alle parti prima e seconda del d.lgs. 42/2004;

b) per gli interventi non rientranti tra quelli elencati dall'articolo 3, riguardanti gli altri beni assoggettati alla disciplina della parte terza del d.lgs. 42/2004;

c) per i casi di cui all'articolo 5, commi primo e secondo, della l.r. 56/1983.

2. E', inoltre, riservata alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3 realizzati senza l'autorizzazione o il parere di cui all'articolo 2 o in difformità da essi.

Art. 7

(Procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2) (10)

1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata degli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11ter.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.

5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare, in forma singola o associata, le funzioni delegate con il personale in servizio, stante l'assenza in capo al personale medesimo dei requisiti tecnico-professionali necessari, possono conferire incarichi, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia. I requisiti tecnico-professionali sono stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 11ter.

6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi di cui all'articolo 3 entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'applicazione del comma 4 del presente articolo. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 6, gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 2 al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

8. Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 38 della l. 196/1978.

Art. 8

(Adempimenti dei Comuni) (11)

Art. 9

(Controlli e informazione) (12)

1. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali informa periodicamente i Comuni e gli esperti incaricati in ordine all'evoluzione delle problematiche inerenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti incaricati.

Art. 10

(Poteri sostitutivi) (13)

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni) (14)

1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'articolo 3, in quanto soggetti all'autorizzazione o al parere di cui all'articolo 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo VIII della l.r. 11/1998, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'articolo 3 in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, ai fini dell'applicazione, ove del caso, delle sanzioni previste dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004.

Art. 11bis

(Commissione regionale per il paesaggio) (15)

1. E' costituita la Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, così composta:

a) dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal dirigente della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali competente in materia di tutela del paesaggio e beni architettonici o suo delegato;

c) dal dirigente della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali competente in materia di archeologia, restauro e valorizzazione o suo delegato;

d) dal dirigente della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali competente in materia di catalogo, tutela dei beni culturali e dei beni storico-artistici o suo delegato;

e) da un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. La Commissione adotta indirizzi per le attività interne di studio, di ricerca e per le proposte di ricognizione dei vincoli e gli indirizzi programmatici relativi alle funzioni esercitate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali in materia di tutela del paesaggio ed esprime pareri in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, la riduzione o l'aumento dell'importo di sanzioni pecuniarie e ogni altra istanza di rivalutazione di atti emessi in precedenza dalle strutture regionali competenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita per tutti i suoi componenti.

Art. 11ter

(Rinvio) (16)

1. La Giunta regionale stabilisce, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.

1bis. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia, trovano applicazione, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, nonché in presenza di norme di ulteriore o maggiore semplificazione, le disposizioni di cui agli allegati A e B del d.P.R. 31/2017 e ogni altra disposizione statale in materia di esclusioni dall'autorizzazione paesaggistica e di procedura autorizzatoria semplificata. (16a)

Art. 12

(Regolamento) (17)

Art. 13

(Norme finali)

1. Le domande di autorizzazione, di nullaosta o di parere relative agli interventi di cui all'art. 3 pervenute all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima della data di entrata in vigore della presente legge, che, alla data medesima, risultassero inevase, sono immediatamente assegnate ai Comuni competenti per territorio a cura dell'Assessorato medesimo, che ne dà contestuale notizia ai richiedenti.

2. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 8, comma 2, decorre dalla data in cui i Comuni ricevono dalla Regione i relativi fascicoli.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3, sono delegate ai Comuni, nelle aree soggette alla l. 1497/1939, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.".

(2) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 3, lettera a), della L.R. 1° agosto 2012, n.27.

Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"a) il parere vincolante di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma quarto, e dell'art. 14, comma quarto, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), e dell'art. 8, comma primo, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);".

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma primo, della l.r. 56/1983;".

(3a) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(4) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 3, lettera a), della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"c) il nullaosta per l'impiego del manto di copertura dei tetti con materiale diverso dalle lose di pietra ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni).".

(5) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27, il testo del comma 2bis dell'articolo 2 recitava:

"2bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti le attività di concertazione in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche.".

(6) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Interventi per i quali opera la delega)

1. I Comuni, seguendo gli indirizzi di cui al regolamento previsto nell'art. 12, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o pareri di cui all'art. 2, nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione delle recinzioni;

b) ripristino e sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni;

c) manutenzione straordinaria, consolida-mento statico, restauro e risanamento conservativo che comportino modifica-zioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti sugli elementi strutturali e di pregio architettonico, nonché ristruttu-razioni purché non consistano in interventi sostitutivi e/o ablativi;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di bomboloni per il gas liquido esternamente alle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali;

g) varianti a progetti riguardanti edifici realizzati dopo il 1945 già autorizzate dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, che non riguardino il sedime e le sistemazioni esterne, non comportino aumenti del volume, della superficie coperta e dell'altezza massima e non alterino eventuali impianti regolari delle aperture esterne;

h) varianti ai progetti relative agli interventi di cui alla lett. c) autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali;

i) installazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee;

l) costruzione di volumi pertinenziali nelle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali vigenti, purché ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi;

m) costruzione di strutture sussidiarie alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali coerenti con quelli definiti nel regolamento di cui all'art. 12 e risultino ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti;

n) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici costruiti posteriormente al 1945, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 12;

o) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), f), i), l), m), n).".

L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:".

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;".

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata precedentemente sostituita nel modo seguente dall'art. 14, comma 1, della L.R. 1° giugno 2007, n. 13:

"b) ripristino e sostituzione parziale o totale dei manti di copertura e dell'orditura primaria e secondaria, privi di pregio intrinseco, dei tetti delle costruzioni;".

La lettera e), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera e), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;".

La lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;".

La lettera g), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera g), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);".

La lettera j), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera j), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998;".

La lettera l), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così così modificata dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

La lettera p), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera g) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

Nella formulazione precedente, modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27, il testo della lettera p), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"p) installazione su edifici di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;".

La lettera pbis) è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera h) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera rbis) è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera s), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera j) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera s), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"s) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per l'installazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;".

La lettera y), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera y), del comma 1, dell'articolo 3 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"y) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio);".

Le lettere da bbbis) a bbsepties sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera l) della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

(6a) Alinea modificato dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:".

(7) Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Interventi per i quali non è richiesta autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorizia che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dagli uffici regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie e risultino coerenti con i criteri e i limiti definiti nel regolamento;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici preesistenti compresi in zone A per cui siano stati redatti piani o norme attuative ai sensi dell'art. 14 della l.r. 14/1978 laddove tali piani siano vigenti e siano stati preventivamente concordati con la Soprintendenza.".

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 96, comma 4, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11:

"a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;".

Le lettere g), h), k), q) e r) sono state abrogate dall'art. 2, comma 2, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 238 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale delle succitate lettere.

La lettera gbis), del comma 1, dell'articolo 4 è stata aggiunta dall'art. 96, comma 5, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

La lettera gbis), del comma 1, dell'articolo 4 è stata abrogata innominatamente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 96, comma 5, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, il testo della lettera gbis), del comma 1, dell'articolo 4 recitava:

"gbis) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali.".

La lettera gter), del comma 1, dell'articolo 4 è stata aggiunta dall'art. 18, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

La lettera gter), del comma 1, dell'articolo 4 è stata abrogata innominatamente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 18, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24, la lettera gter), del comma 1, dell'articolo 4 recitava:

"gter) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc.".

La lettera i), del comma 1, dell'articolo 4 è stata così modificata dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

La lettera i), del comma 1, dell'articolo 4 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27:

"i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi;".

(7a) Alinea modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 non è richiesta:".

(7b) Articolo inserito dal comma 4 dell'art. 4 della L.R.21 dicembre 2020, n. 14.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo)

1. Il vincolo paesaggistico disposto dall'art. 82, comma quinto, del d.p.r. 616/1977, come integrato dal d.l. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella l. 431/1985, non si applica nelle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, nelle altre zone insediative, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali, fatta eccezione per i beni di cui all'art. 1, n. 2, della l. 1497/1939, che fossero ubicati nelle zone medesime.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Riserva di competenze)

1. E' riservata alla competenza della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali l'autorizzazione per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla legge 1' giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ai sensi degli art. 1, 2, 5, 11 e 13 della legge stessa, dell'art. 5, commi primo e secondo, e dell'art. 8, comma secondo, della l.r. 56/1983, e i beni di cui all'art. 1, n. 2, della l. 1497/1939, nonché per gli interventi non indicati all'art. 3 della presente legge, riguardanti gli altri immobili assoggettati alla l. 1497/1939, come estesa dalla l. 431/1985.

2. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni afferenti all'applica-zione dell'indennità prevista dall'art. 15, comma primo, della l. 1497/1939, e successive modificazioni, relativamente agli interventi di cui all'art. 3 che fossero eseguiti senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o che risultassero difformi da essi.".

(10) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Commissione edilizia comunale)

1. La composizione della Commissione edilizia comunale, quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o dalle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale, è integrata con un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione edilizia comunale nelle quali siano esaminate domande relative a interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2, è necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 1, il cui parere sarà riportato a verbale.".

(11) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 3, lettera b), della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

L'art. 14, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27 abrogava la L.R. 11 aprile 1995, n. 10 che, all'art.1, comma 1, modificava nel modo seguente il comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 27 maggio 1994, n. 18:

"3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Lo stesso Comune invia inoltre bimestralmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali copia dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 38 della l. 196/1978.".

e, all'art. 1, comma 2, abrogava il comma 4 dell'articolo 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione consiliare provvedono a nominare in seno alla Commissione edilizia comunale un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia comunale come integrata ai sensi del comma 1, emette il provvedimento autorizzativo o negativo relativo agli interventi di cui all'art. 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Tale provvedimento, debitamente motivato, viene notificato al richiedente in calce alla trasmissione del parere della Commissione edilizia comunale, e viene integralmente trascritto nella concessione edilizia.

3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Inoltre esso invia bimestralmente copia dei provvedimenti di cui sopra al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 38 della legge 196/1978.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 82, commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, del d.p.r. 616/1977, come integrato dall'art. 1 del d.l. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella l. 431/1985.".

(12) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Controllo e partecipazione)

1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali, o suo delegato, può partecipare alle riunioni della Commissione edilizia comunale, nelle quali siano esaminate domande ai sensi della presente legge; a tale fine, la convocazione della Commissione sarà contestualmente inviata al Soprintendente medesimo avendo cura di indicare se esistano o meno progetti rilevanti ai fini della tutela paesistica.

3. La Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali informa periodicamente i Comuni in ordine all'evoluzione delle problematiche attinenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti di cui all'art. 7, comma 1.".

(13) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lettera b), della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Poteri sostitutivi)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8, comma 1, alla nomina dell'esperto in materia di tutela del paesaggio in seno alla Commissione edilizia comunale provvede, con decreto, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il Presidente della Giunta regionale.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8, comma 2, gli interessati possono chiedere, ai sensi della l. 1497/1939, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere all'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta accompagnata dal relativo progetto.

3. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione, può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere comunale di cui all'art. 2, comma 2, per ragioni di legittimità o di difformità dalle direttive regionali.".

(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(Vigilanza e sanzioni)

1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 15, comma primo, della l.r. 14/1978, e successive modificazioni, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'art. 3, in quanto soggetti all'autorizzazione, al nullaosta o al parere comunale ai sensi dell'art. 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, e delle relative procedure, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o in difformità da esso, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'applicazione, ove del caso, dell'indennità prevista dall'art. 15, comma primo, della l. 1497/1939.".

(15) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27, il testo dell'articolo 11bis recitava:

"(Commissione regionale per il paesaggio)

1. E' costituita la Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, così composta:

a) dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni architettonici o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di archeologia, restauro e valorizzazione o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di catalogo, tutela dei beni culturali e dei beni storico-artistici o suo delegato;

e) da un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. La Commissione adotta indirizzi per le attività interne di studio, di ricerca e per le proposte di ricognizione dei vincoli e gli indirizzi programmatici relativi alle funzioni esercitate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali in materia di tutela del paesaggio ed esprime pareri vincolanti in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, la riduzione o l'aumento dell'importo di sanzioni pecuniarie e ogni altra istanza di rivalutazione di atti emessi dalle strutture regionali competenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita per tutti i suoi componenti.".

Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11bis sono state così modificate dall'art. 3, comma 1, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5.

Il comma 2 dell'articolo 11bis è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 238 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all'aggettivo "vincolanti" presente originariamente.

(16) Articolo inserito dall'art.10 della L.R. 1' agosto 2012, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 238 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, prima serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) e r) dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

(16a) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 4 della L.R.21 dicembre 2020, n. 14.

(17) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva un regolamento, concernente, in particolare:

a) le tipologie, i limiti dimensionali o i criteri cui devono uniformarsi i progetti per gli interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2;

b) le modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti;

c) le modalità per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, di cui all'art. 8, comma 2;

d) la definizione del concetto di cimitero di interesse storico-culturale;

e) le modalità per l'assegnazione ai Comuni delle domande di cui all'art. 13, comma 1.".