Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 30 04 1980

Bollettino ufficiale 2 6 1980 n. 5

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

(Classificazione del personale regionale)

Il personale regionale di ruolo è inquadrato in cinque livelli funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice - dirigenziali ed in quelle dirigenziali secondo le norme del titolo II della presente legge.

È soppressa la ripartizione del personale regionale in impiegati e salariati, di cui all'articolo 119 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e sono abrogate tutte le disposizioni collegate con tale classificazione.

TITOLO I

PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art. 2

(Livelli funzionali)

Il personale regionale, ad eccezione di quello contemplato nel titolo II, è classificato nei livelli funzionali indicati nella tabella allegato A) alla presente legge.

Le declaratorie dei singoli livelli sono descritte nell'allegata tabella B.

Art. 3

(Progressione economica)

Con decorrenza dal 3 gennaio 1979, al personale regionale di ruolo è attribuito il trattamento economico iniziale indicato nella tabella annessa alla presente legge quale allegato A).

La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola, dopo la prima classe, in cinque ulteriori classi retributive, d'importo pari al 16 percento della retribuzione base, raggiungibili al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di servizio prestato senza demerito.

La retribuzione è, altresì, suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,5 percento calcolato sull'importo iniziale della classe di stipendio in godimento, per ogni biennio di permanenza del personale nella classe stessa. Essi sono assorbiti dalla attribuzione della successiva classe di stipendio.

Si considera prestato senza demerito il servizio nel corso del quale il dipendente non ha subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.

L'aspettativa per motivi di famiglia produce un ritardo corrispondente alla sua durata agli effetti della maturazione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Art. 4

(Soppressione di compensi)

È fatto divieto di corrispondere al personale regionale compensi dovuti in connessione con la carica per la partecipazione ai lavori di commissioni, anche di concorso o d'esame, nonché compensi straordinari o premi in deroga per prestazioni comunque rese a favore dell'Amministrazione regionale.

Eventuali indennità e compensi attribuiti a dipendenti regionali dallo Stato o da altri enti per attività da essi prestata in connessione con la carica saranno versati direttamente al Tesoriere della Regione.

Art. 5

(Valutazione del servizio non di ruolo)

Con decorrenza dal primo gennaio 1979, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d'Aosta con l'espletamento di mansioni o in qualifica corrispondente a quella di inquadramento a ruolo, è valutato per intero ai fini dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, fatto salvo quanto previsto al terzo comma del presente articolo. Tale riconoscimento assorbe qualsiasi valutazione del servizio non di ruolo attribuita nel passato ed è assorbito dal maturato economico all'atto dell'inquadramento nei livelli o dell'avanzamento a livello superiore.

Nel caso di avanzamento avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979 - ovvero nel caso di inquadramento in ruolo in qualifica superiore a quella rivestita nella posizione non di ruolo, avvenuto nel periodo dal primo gennaio 1974 al 2 gennaio 1979 - la valutazione di cui trattasi è ridotta con le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il trattamento economico in godimento sia superiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 6

(Valutazione del servizio prestato presso altra amministrazione)

Con decorrenza dal primo gennaio 1979, il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici e Centri di ricerca è valutato come segue:

- per intero, nel caso di servizio prestato in posti di carriera corrispondente o superiore a quella in cui l'interessato è inquadrato nei ruoli regionali;

- nella misura del cinquanta per cento nel caso in cui il servizio sia stato prestato in posti di carriera immediatamente inferiore.

Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso le Scuole della Regione è valutato come il servizio prestato presso altri enti pubblici. Sono fatti salvi i servizi già riconosciuti all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Il servizio di cui al primo comma del presente articolo, prestato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per l'espletamento di compiti corrispondenti

a quelli relativi ai posti di inquadramento nei ruoli regionali, è valutato per intero.

Art. 7

(Trattamento economico nel caso di avanzamento) Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, è attribuita nel nuovo livello l'anzianità utile agli effetti della progressione economica corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello e quella del livello immediatamente inferiore, salvo quanto è previsto al comma successivo.

Nel caso di avanzamento del personale dalle qualifiche di Autista meccanico, Aiuto preparatore, Guardia forestale, Operaio autista e Vice capo servizio tecnico a quelle di Autista meccanico capo garage, Preparatore, Brigadiere forestale, Capo operaio autista e Capo servizio tecnico, nonché dalla qualifica di Brigadiere forestale a quella di Maresciallo forestale, al trattamento economico in godimento è aggiunta la metà della differenza tra la classe di stipendio iniziale del quinto livello e quella del quarto livello.

L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 8

(Trattamento economico del personale non di ruolo) Al personale regionale non di ruolo è attribuito lo stipendio relativo alla classe iniziale del livello corrispondente alla qualifica rivestita. Esso ha diritto all'attribuzione di aumenti periodici in numero illimitato, in ragione del 2,5 percento calcolato sull'importo della classe iniziale di stipendio, per ogni biennio di servizio prestato nella stessa qualifica.

Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico complessivo in godimento.

L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 9

(Inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali)

Il personale regionale è inserito nei livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del 3 gennaio 1979 o, se successiva, alla data di assunzione nei ruoli regionali.

La corrispondenza fra le attuali qualifiche regionali ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale appartenente ai gruppi regionali S/ 2 e S/ 3 è inquadrato nel terzo livello.

Art. 10

(Attribuzione della posizione economica nei livelli)

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata, alla data del 3 gennaio 1979, o alla data di assunzione, se successiva, dal trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio tabellare comprensivo di classi e aumenti periodici maturati, assegno pensionabile di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14 e successive modificazioni, indennità di cui alle lettere a), b), c) dell'ultimo comma dell'articolo 180 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, assegno di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 44, nonché eventuali assegni personali non riassorbibili. Per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint - Vincent, sono prese in considerazione le gratifiche di cui ai paragrafi e) e f) dell'articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967 anziché le indennità di cui ai paragrafi a), b), e c) dell'articolo 180 sopra citato.

Al maturato economico come sopra determinato si aggiungono:

a) l'importo, a titolo di beneficio contrattuale, di L. 400.000 annue lorde;

b) un importo annuo ragguagliato all'anzianità di servizio prestato alla data del 3 gennaio 1979 e determinato in ragione dello 0,05 per cento del valore iniziale del livello di inquadramento per ogni mese intero di servizio effettivo comunque prestato presso l'Amministrazione regionale ovvero - limitatamente al personale inquadrato nei ruoli regionali in forza di norme di legge - presso lo Stato o altri enti pubblici e centri di ricerca, per un massimo di 20 anni;

c) un importo annuo proporzionato al grado di professionalità della qualifica rivestita, nelle seguenti misure:

- lire 50.000 per il primo livello;

- lire 75.000 per il secondo livello;

- lire 100.000 per il terzo livello;

- lire 200.000 per il quarto livello;

- lire 400.000 per il secondo livello.

Contestualmente all'attribuzione della posizione economica nei livelli sono soppresse le indennità indicate nei primi due commi del presente articolo, nonché gli eventuali assegni personali non riassorbibili.

Art. 11

(Attribuzione della posizione giuridica nei livelli) La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dell'aumento periodico o classe della nuova progressione economica corrispondente o immediatamente inferiore alla posizione economica individuale come determinata all'articolo precedente.

Qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente, la differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam ", riassorbibile con la progressione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il " maturato in itinere " consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 3 gennaio 1979, dalla data di maturazione dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe successiva, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dell'aumento periodico o classe successivi alla posizione giuridica di cui al primo comma del presente articolo.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita, depurato dall'importo dell'aumento periodico biennale eventualmente maturato, e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 3 gennaio 1979 per il suo raggiungimento. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 3 gennaio 1979 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo si calcola sull'incremento economico dell'aumento successivo all'ultima classe o aumento periodico maturato;

c) qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 3 gennaio 1979 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dall'articolo precedente, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di aumento periodico o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il " maturato in itinere ", sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dell'aumento periodico superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita.

Conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di aumento periodico o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Art. 12

(Attribuzione della posizione giuridica nei livelli al personale che ha beneficiato di avanzamenti anteriormente al 3 gennaio 1979)

Al personale che, all'atto dell'attribuzione della posizione giuridica nei livelli di cui al primo comma del precedente articolo 11 consegua, per effetto di avanzamento a posti di livello superiore avvenuto anteriormente al 3 gennaio 1979, un trattamento economico inferiore a quello conseguibile con l'applicazione dell'articolo 7 sarà attribuito il trattamento economico risultante dalla applicazione di questa ultima norma.

Per la determinazione del trattamento economico conseguibile con l'applicazione dell'articolo 7, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento alla data dell'avanzamento - stabilito tenendo conto delle valutazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 - al quale sono aggiunte le somme di cui al terzo comma del precedente articolo 10 nelle misure stabilite per il posto di livello inferiore e l'assegno di cui alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 33. Ai fini dell'applicazione del paragrafo b) dell'articolo 10, si considera l'anzianità maturata alla data dell'avanzamento.

Art. 13

(Attribuzione della terza classe di stipendio)

In sede di applicazione del precedente articolo 11, la terza classe di stipendio è attribuita al personale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità effettiva.

Per anzianità effettiva si intende la somma dell'anzianità riconosciuta utile ai fini economici nel vecchio ordinamento e della anzianità giuridica maturata con decorrenza dal 3 gennaio 1979. Restano fermi i normali tempi di maturazione dei successivi aumenti periodici e classi di stipendio.

Art. 14

(Riparto dei proventi di analisi cliniche e chimiche)

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, per la determinazione del limite massimo delle quote di compartecipazione ai compensi per analisi cliniche e chimiche, si fa riferimento allo stipendio tabellare annuo in godimento alla data del 2 gennaio 1979.

Nel caso in cui il numero dei dipendenti in servizio sia superiore a quello indicato all'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, alla ripartizione delle somme riscosse dalla Regione partecipa anche il personale in eccedenza, previa la riduzione proporzionale delle quote spettanti a tutto il personale.

TITOLO II

PERSONALE NON INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art. 15

(Qualifiche)

Le qualifiche del personale regionale non classificato nei livelli funzionali sono articolate come segue:

- qualifiche vice - dirigenziali;

- qualifiche dirigenziali.

Art. 16

(Compiti dei vice - dirigenti)

Il personale appartenente alle qualifiche vice dirigenziali svolge i seguenti compiti:

1) studio, vigilanza, controllo, ricerca scientifica, statistica ed economica, analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico amministrativa e tecnica, progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale, con autonoma e completa elaborazione, fatte salve le competenze dei dirigenti;

2) coordinamento dei compiti di cui al precedente paragrafo 1), nei casi in cui questi siano affidati alla competenza di personale appartenente al quinto livello;

3) direzione dei servizi e degli uffici non riservata alla competenza dei dirigenti;

4) esercizio delle funzioni vicarie dei dirigenti nel caso di assenza o di impedimento di questi, nei casi diversi da quelli previsti al successivo paragrafo 5);

5) reggenza del posto di dirigente nell'eventualità di assenza o di impedimento del dirigente stesso di durata superiore a sessanta giorni, limitatamente ai casi di impossibilità di sostituire il dirigente assente o impedito con altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali.

Ai vice - dirigenti, nell'ambito delle disposizioni impartite dai rispettivi dirigenti, spettano, altresì, le seguenti attribuzioni:

1) concessione del congedo ordinario al personale dipendente;

2) autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;

3) autorizzazione ad effettuare le trasferte e all'uso del proprio mezzo di trasporto, limitatamente alle missioni nell'ambito del territorio regionale.

Ai fini dell'ordine gerarchico, i vice - dirigenti precedono i dipendenti inquadrati nei livelli funzionali di cui al titolo I della presente legge.

Art. 17

(Compiti dei dirigenti)

I dirigenti attendono ai seguenti compiti:

- direzione, con connessa potestà decisoria, dei servizi dell'Amministrazione;

- emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi statutari della Regione, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

- propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

- rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza della Regione, nei casi previsti dalla legge;

- rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, per incarico o delega.

I dirigenti esercitano oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, anche quelle che ad essi vengono delegate dall'Amministratore competente. I provvedimenti di delega sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione (parte 2).

I dirigenti, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, possono avere, per incarico o delega, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti sono stabilite negli articoli seguenti.

Ai fini dell'ordine gerarchico i dirigenti precedono i vice - dirigenti.

Art. 18

(Provvedimenti dei dirigenti)

Gli organi statutari della Regione stabiliscono le direttive generali alle quali gli uffici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

I provvedimenti adottati dai dirigenti sono comunicati all'Amministratore rispettivamente competente.

L'Amministratore competente ha facoltà di procedere, d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità ed alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'Amministratore competente, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Amministratore competente ha facoltà, sentita la Giunta regionale, di revocare o modificare per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti. I provvedimenti degli Amministratori regionali previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentito il dirigente che ha emanato l'atto.

Art. 19

(Attribuzioni particolari dei dirigenti)

Ai dirigenti, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, fino all'importo di lire 100 milioni per ciascun atto;

b) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o da regolamenti e, salva in ogni caso la facoltà dell'Amministratore competente di avocare, con atto motivato, i singoli affari;

c) disporre il movimento del personale in servizio nell'ambito degli uffici dipendenti;

d) disciplinare la fruizione e concedere il congedo ordinario nell'ambito degli uffici dipendenti, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 17;

e) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire;

f) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l'Amministratore competente, agli atti obbligatori di competenza degli uffici dipendenti, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

g) infliggere la censura al personale appartenente al servizio o all'ufficio cui essi sono preposti;

h) promuovere l'azione disciplinare;

i) concedere i congedi straordinari discrezionali e l'aspettativa per motivi di famiglia, previo parere vincolante del Consiglio del personale, a far tempo dalla data della sua costituzione;

l) autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nonché le missioni nell'ambito del territorio nazionale e l'uso del mezzo proprio per le trasferte in località distanti meno di 250 chilometri dalla sede di servizio, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 17.

Art. 20

(Conferenza dei dirigenti)

Al fine di stabilire un permanente coordinamento delle attività dirigenziali nei vari settori di competenza dell'Amministrazione regionale, è istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario generale e composta da tutti i dirigenti. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, è presieduta dal dirigente più anziano in qualifica.

La conferenza si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, nonché ogni volta che sia convocata dal Segretario generale, di iniziativa propria oppure su richiesta del Presidente della Giunta o di un terzo dei dirigenti.

Alla conferenza possono essere invitati singoli vice - dirigenti, ove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione degli argomenti di volta in volta trattati.

Al termine di ogni anno la conferenza dei dirigenti redige una relazione generale sull'andamento dei servizi regionali e sui risultati dell'azione amministrativa, che sarà comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.

Art. 21

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati della Regione, i dirigenti sono responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti sono, in particolare, responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi statutari della Regione, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati con atto dell'Amministratore competente.

Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e le mancanze contestate comportino una sanzione disciplinare superiore alla censura, la Giunta regionale, su relazione dell'Amministratore competente, nomina la Commissione di disciplina per l'ulteriore corso della procedura disciplinare prevista dal titolo IV, capo VII, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

(Orario di lavoro dei dirigenti)

L'orario settimanale di servizio dei dirigenti è maggiorato di cinque ore.

Art. 23

(Accesso alle qualifiche vice - dirigenziali)

La nomina alle qualifiche vice - dirigenziali si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, ai concorsi possono essere ammessi anche i dipendenti regionali privi del prescritto diploma di laurea in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e di un'anzianità di ruolo nel quinto livello o nella ex carriera di concetto di almeno cinque anni.

I vice - dirigenti devono frequentare, entro il primo anno di servizio, un corso di formazione professionale con esami finali. Agli effetti della determinazione di tale termine, non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, ad eccezione del congedo ordinario. L'esito negativo degli esami comporta la restituzione alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero, o il licenziamento al termine del periodo di prova.

Art. 24

(Accesso alle qualifiche dirigenziali)

La nomina a dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali.

La nomina è effettuata - entro un anno dalla data di scadenza del bando di concorso - secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso.

L'ammissione al corso, nei limiti dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del cinquanta per cento con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del prescritto titolo di studio, titolari da almeno un biennio, alla data di scadenza del bando, di posti di ruolo appartenenti alle qualifiche vice - dirigenziali ovvero all'ex gruppo regionale A/ 3.

Limitatamente ai ruoli del personale amministrativo e di ragioneria, al concorso interno possono essere ammessi anche i dipendenti privi del prescritto diploma di laurea, inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge in una qualifica vice - dirigenziale, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello e titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nella qualifica vice - dirigenziale, o nell'ex gruppo regionale A/ 3, alla data di scadenza del bando di concorso.

Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti con il procedimento sopra indicato, l'Amministrazione può bandire appositi concorsi pubblici. I vincitori di tali concorsi sono assunti in prova per un periodo massimo di tre anni, fino a che i medesimi non abbiano superato il corso di formazione dirigenziale con esami finali.

In sede di prima applicazione della presente legge per la nomina a posti vacanti o che si rendessero vacanti entro un anno dalla sua entrata in vigore, non è richiesto il superamento del corso di formazione dirigenziale.

Art. 25

(Corsi di formazione dirigenziale e professionale)

I corsi di formazione dirigenziale e professionale possono essere organizzati in proprio dalla Regione o affidati a scuole specializzate nella formazione del personale di pubbliche amministrazioni.

Art. 26

(Trasferimento del personale inquadrato nella qualifica dirigenziale)

Il trasferimento del personale inquadrato nella qualifica di dirigente è disposto dal Presidente della Giunta regionale previo parere del Consiglio del personale, se costituito.

Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 27

(Trattamento economico dei vice - dirigenti)

Al personale inquadrato nelle qualifiche vice dirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale di lire 5.320.000 annue lorde.

Sono estese ai vice - dirigenti, in quanto applicabili, le norme degli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

Nel caso di avanzamento alla qualifica di vicedirigente, al personale è attribuita, nella nuova qualifica, l'anzianità utile agli effetti della progressione economica, corrispondente alla classe di stipendio od all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento maggiorato di una somma pari al quindici per cento dello stipendio iniziale annuo previsto per le qualifiche vice - dirigenziali. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile con la successiva progressione economica.

Art. 28

(Trattamento economico dei dirigenti)

Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di Lire 11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato.

La retribuzione è suscettibile di aumenti periodici biennali in numero illimitato, in ragione del 2,5 percento calcolati sullo stipendio iniziale.

Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, è attribuito il trattamento economico iniziale. Qualora l'importo della retribuzione in godimento nella qualifica di provenienza fosse superiore al trattamento economico iniziale della nuova qualifica, al dipendente saranno concessi aumenti periodici non riassorbibili per consentire l'attribuzione dello stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.

Eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti saranno approvate con legge regionale.

Art. 29

(Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, ad eccezione dei compensi aventi carattere di generalità per tutto il personale dipendente dalla Regione e dell'indennità di cui al successivo articolo 32.

Art. 30

(Inquadramento nelle qualifiche vice - dirigenziali)

Nelle qualifiche vice - dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti al gruppo regionale A/ 3, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.

Sono estese ai vice - dirigenti, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione del terzo comma, paragrafo c) del precedente articolo 10, l'importo annuo proporzionale al grado di professionalità è stabilito nella misura di lire 750.000 annue lorde.

Art. 31

(Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali) Nelle qualifiche dirigenziali è inquadrato il personale titolare di posti appartenenti ai gruppi regionali A/ 1 e A/ 2, con decorrenza dal 3 gennaio 1979 o dalla data di nomina, se successiva.

Al personale stesso è attribuita, ai fini della concessione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità utile agli effetti economici maturata alla data dell'inquadramento.

Al titolare del posto appartenente al gruppo regionale A/ 1, è attribuita l'anzianità utile agli effetti economici maturata nel gruppo A/ 2, alla quale è aggiunta l'anzianità effettiva maturata nel gruppo A/ 1, oltre all'anzianità figurativa di otto anni.

Art. 32

(Attribuzione di assegno personale non pensionabile)

Qualora, a seguito dell'applicazione dei precedenti articoli 29 e 31, al dirigente competa, all'atto dell'inquadramento, un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello in godimento, al dipendente è attribuito un assegno personale non pensionabile e riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalità dei dirigenti, d'importo pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

Nel trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento è compreso l'importo lordo degli emolumenti soppressi corrisposti nei dodici mesi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 33

(Abrogazione delle norme concernenti le note di qualifica)

Sono abrogati gli articoli 113, 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni e sono abrogate tutte le norme collegate con l'attribuzione delle note di qualifica.

Art. 34

(Modificazione delle norme concernenti la residenza del personale)

L'articolo 124 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è così modificato: " Il dipendente è tenuto a stabilire la propria residenza o domicilio in modo da non arrecare pregiudizio al normale adempimento delle prestazioni di lavoro ed ha l'obbligo di notificare all'Amministrazione ogni cambiamento ".

Il dipendente che, per sua scelta, risieda in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, non acquisisce titolo o indennità o facilitazioni connesse con tale situazione. Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo del domicilio temporaneo.

Art. 35

(Modificazione delle norme concernenti le supplenze e le reggenze)

L'articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è così modificato: " Le supplenze del personale e le reggenze dei Servizi o degli Assessorati, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che esercita le funzioni dello stesso ruolo e dello stesso livello o qualifica ovvero di livello o qualifica immediatamente inferiore ".

Le supplenze e le reggenze sono affidate dalla Giunta regionale sentito il Consiglio del personale, se costituito.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza fra la retribuzione iniziale prevista per il livello o qualifica per i quali è conferito l'incarico e quella spettante per il posto di titolarità. In nessun caso l'indennità potrà essere determinata in misura inferiore a lire ventimila mensili.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nella misura prevista per il posto per il quale l'incarico è conferito.

Art. 36

(Modificazione delle norme concernenti la censura)

L'articolo 153 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è così modificato:

" Censura

La censura è una dichiarazione scritta e motivata, di biasimo ed è inflitta:

a) per negligenza o lievi mancanze in servizio;

b) per breve assenza dall'ufficio, non giustificata o per inosservanza dell'orario di ufficio;

c) per altre infrazioni di lieve entità.

Ai dirigenti la censura è inflitta dal Presidente della Giunta regionale sentito l'Amministratore competente e limitatamente al dirigente preposto ai servizi di segreteria del Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio. Al rimanente personale è inflitta dai dirigenti secondo le rispettive competenze.

Contro il provvedimento del dirigente d'irrogazione della censura, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale ".

Art. 37

(Abrogazione di norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3)

Sono abrogate le sottocitate norme della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni:

Art. 14 - primo comma, limitatamente alle parole " direzione, coordinamento e controllo di servizi ed uffici regionali ".

Art. 69 - quarto comma.

Art. 74 - primo comma.

Art. 179 - primo comma, limitatamente alle

parole: " e sono soggette ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli enti locali ".

Art. 38

(Retribuzione del lavoro straordinario)

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula: retribuzione mensile iniziale di livello + rateo della 13a mensilità / 175 maggiorata del 15 percento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 percento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 percento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/ 175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno conservate fino al 31 dicembre 1980.

Il lavoro straordinario può essere compensato in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Art. 39

(Aspettative sindacali)

Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1979/ 1981, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

Art. 40

(Applicazione delle norme in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale)

Le norme in materia di stato giuridico ed economico del personale della Regione restano in vigore in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge.

Agli effetti dell'applicazione delle norme nelle quali è fatto riferimento alla carriera o al gruppo regionale, la corrispondenza con i livelli funzionali e le qualifiche è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato C).

Sono conservate le qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 9 febbraio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41

(Finanziamento di spesa)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde L. 1.261.000.000 graverà sui sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, che presentano la necessaria disponibilità:

Cap. 20900 L. 960.000.000

Cap. 43150 L. 283.000.000

Cap. 43350 L. 18.000.000

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei bilanci preventivi.

Art. 42

(Oneri per la corresponsione degli arretrati)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la corresponsione al personale regionale degli arretrati per il periodo dal 3- 1- 1979 al 31- 12- 1979, previsto in lorde lire 1.200.000.000, graverà sul capitolo 21200 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 43

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 1.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 21200 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi, ecc. L. 1.200.000.000

Art. 44

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione e la corrispondenza con le qualifiche regionali: //

primo, 0, 100, L. 2.800.000:

Personale addetto ai lavori di pulizia.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione e la corrispondenza con le qualifiche regionali: //

secondo, 326, 108, L. 3.024.000:

Bidello; //

Fattorino; //

Inserviente; //

Inserviente di laboratorio; //

Usciere; //

Collaboratore veterinario; //

Custode castelli e musei; // Accudiente; //

Aiutante guardarobiere; //

Custode.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione, la corrispondenza con le qualifiche regionali: //

terzo, 88, 115, L. 3.220.000:

Aiuto cuoco; //

Cantoniere; //

Giardiniere; //

Magazziniere; //

Manovratore; //

Operaio; //

Operaio qualificato; //

Guardarobiere; //

Aiutante cuciniere.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione, la corrispondenza con le qualifiche regionali: //

quarto, 549, 122, L. 3.416.000:

Aiutante tecnico; //

Aiuto preparatore; //

Autista meccanico; //

Autista meccanico capo garage; //

Brigadiere forestale; //

.Capo cantoniere; //

.Capo operaio; //

.Capo operaio autista; //

.Capo servizio tecnico; //

Coadiutore; //

Coadiutore (operatore microfilmatore); // Coadiutore esperto nel settore enologico; //

Coadiutore esperto nel settore lattiero - caseario; // Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo

e apistico; //

Coadiutore esperto nel settore viticolo; // Coadiutore tecnico; //

Cuoco; //

Guardia forestale; //

Infermiere professionale prelevatore; // Magazziniere (istituti scolastici); // Operaio autista; //

Operaio specializzato; //

Preparatore; //

Telefonista; //

Usciere capo; //

Vice capo servizio tecnico; //

Vigilatrice; //

Vigile sanitario; //

Cuciniere.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

Accanto al sottoelencato livello funzionale vengono indicati in successione il numero dei posti, il parametro, la retribuzione e la corrispondenza con le qualifiche regionali: //

secondo, 421, 146, L. 4.088.000:

Animatore; //

Archivista capo; //

Archivista ricercatore; //

Assistente di biblioteca; //

Assistente sanitaria visitatrice; //

Assistente sociale; //

Catalogatore; //

Controllore; //

Disegnatore archeologico; // Fisioterapista; //

Geometra; //

Interprete; //

Ispettore ufficio turismo; // Istitutore; //

Logopedista; //

Maresciallo forestale; //

Ortottista; //

Perito agrario; //

Perito industriale; //

Programmatore; //

Ragioniere; //

Ragioniere economo; //

Segretario; //

Tecnico analista; //

Tecnica diplomata, specializzata in economica domestica rurale; //

Testista; //

Traduttore; //

Insegnante di centro di formazione professionale.

Allegato B) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18. " Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione ".

DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO

PRIMO LIVELLO:

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica. Al livello è correlato il parametro 100.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

SECONDO LIVELLO:

Sono inserite nel presente livello le posizioni

di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

Il livello è caratterizzato da:

- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/ o dei compiti attribuiti;

- autonomia vincolata da istruzioni semplici.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti ausiliari presso impianti funiviari; di anticamera ed aula, regolando l'accesso al pubblico agli uffici, ai castelli ed ai musei e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali, materiali, macchine e uffici, nonché della loro apertura e chiusura; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature; di collaborazione con il personale tecnico, sanitario e amministrativo.

Al livello è correlato il parametro 108.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

TERZO LIVELLO:

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate o non acquisibili con la pratica di lavoro. Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato:

- da iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite; - da un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

- da prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di apparecchi e di macchinari, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di coadiuvazione nella preparazione dei cibi nei convitti regionali e di manutenzione di strade e di giardini.

Al livello è correlato il parametro 115.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

QUARTO LIVELLO:

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili, sanitarie e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata risultante da appositi corsi di qualificazione o acquisita attraverso pratica ed esperienza di ufficio e di mestiere; richiedono l'uso di mezzi o strumenti anche complessi e l'utilizzazione di dati nell'ambito di procedure determinate; comportano anche la direzione di personale appartenente a livelli inferiori.

È caratterizzato:

- da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse nell'ambito di procedure e prassi definite;

- piena responsabilità dei propri compiti nelle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche;

- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo

- forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; di responsabilità nella preparazione dei cibi nei convitti regionali; di vigilanza sanitaria, ittica, faunistico - venatoria, forestale e ogni altra vigilanza affidata all'Ente Regione; nonché compiti esecutivi in materia amministrativa, sanitaria, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/ o di dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro.

Al livello è correlato il parametro 122.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

QUINTO LIVELLO:

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro concernenti attività che richiedono l'uso complesso di dati per eseguire compiti impegnativi e predeterminabili da prescrizioni di massima e implicano un'ampia autonomia operativa, discrezionalità ed un apprezzabile grado di iniziativa. Tali attività possono comportare collaborazioni con il personale di altri livelli (superiori e inferiori) e richiedono una preparazione che deriva dal possesso del diploma della scuola secondaria superiore e/ o da specifici titoli professionali richiesti o da una pratica di lavoro che comporta l'acquisizione delle corrispondenti conoscenze teorico - pratiche.

Il livello è caratterizzato da:

- responsabilità professionale dei propri compiti;

- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito;

- capacità di intervenire su apparati complessi con conoscenza adeguata delle tecnologie specifiche del lavoro e del funzionamento degli apparati predetti;

- comporta attività di insegnamento, anche con l'utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico - tecnico professionali riconducibili alla professionalità stabilita, più in generale, per l'accesso al livello.

È caratterizzato:

- da autonomia nell'ambito della funzione docente;

- da apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico - organizzativa del corso, e, più in generale del centro di formazione.

Al livello è correlato il parametro 146.

Allegato C) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI NUOVI LIVELLI FUNZIONALI E QUALIFICHE ALLE CARRIERE ED AI GRUPPI REGIONALI DELL'ORDINAMENTO PRECEDENTE.

ATTO ALLEGATO

N. livello o qualifica 1, carriera ausiliaria, gruppo regionale S/ 2; //

n. livello o qualifica 2, carriera ausiliaria, gruppo regionale S/ 2; //

n. livello o qualifica 3, carriera ausiliaria, gruppo regionale S/ 2; //

n. livello o qualifica 4, carriera esecutiva, gruppo regionale C; //

n. livello o qualifica 5, carriera di concetto, gruppo regionale B; //

n. livello o qualifica vice-dirigente, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

n. livello o qualifica dirigente, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 1 e A/ 2.