Legge regionale 7 agosto 2023, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 18

Disposizioni in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, e 21 gennaio 2003, n. 1.

(B.U. del 11 agosto 2023, n. 37)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1997, N. 7

Art. 1

(Oggetto e finalità )

1. La presente legge, al fine di ampliare l'offerta turistica del territorio, introduce e disciplina la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Art. 2

(Sostituzione del titolo della l.r. 7/1997)

1. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: "Disciplina delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Valle d'Aosta".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 1)

1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente: "Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/1997 dopo le parole: "di guida alpina" sono inserite le seguenti: "e di accompagnatore di media montagna".

3. Al comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 7/1997 dopo le parole: "professione di guida alpina" sono inserite le seguenti: "e di accompagnatore di media montagna".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 2bis)

1. La rubrica dell'articolo 2bis della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente: "Gradi della professione di guida alpina".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 2ter)

1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 7/1997, come modificato dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 2ter

(Oggetto della professione di accompagnatore di media montagna)

1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) l'attività di accompagnamento di singole persone o gruppi in escursioni in zone di montagna e non, facendo conoscere gli aspetti paesaggistici, naturalistici, antropologici, storici, etnografici ed enogastronomici del territorio;

b) l'attività di divulgazione ed educazione degli aspetti naturalistici delle zone visitate, delle aree protette, dei siti minerari, dei parchi e delle riserve naturalistiche;

c) visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, orti, giardini botanici e simili.

2. L'attività di accompagnamento di cui al comma 1, lettera a), può svolgersi in zone di media montagna, su pendii erbosi o detritici, su terreni innevati anche con racchette da neve o ramponcini da trail running, senza limiti altitudinali, con esclusione dei ghiacciai e dei terreni che necessitano per la progressione l'utilizzo di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. L'attività di accompagnamento lungo sentieri è limitata a quelli aventi classificazione T (turistici), E (escursionistici) ed EE (escursionisti esperti).

3. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 6, comma 1, e al possesso dei requisiti previsti all'articolo 7.

4. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dall'articolo 3bis, commi 1, primo periodo, 2 e 3, e dagli articoli 4, 5 e 9, comma 1, intendendosi sostituito l'elenco speciale di cui all'articolo 6, comma 1, all'albo professionale, ovunque richiamato.

5. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono svolgere le attività di cui al comma 1.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 3)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/1997, è inserita la seguente:

"abis) l'accompagnamento di persone con disabilità;".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 3ter)

1. Al comma 1 dell'articolo 3ter della l.r. 7/1997, dopo le parole: "albo professionale regionale" sono inserite le seguenti: "e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco speciale".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 6)

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente: "Albo professionale regionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Sono istituiti, presso l'UVGAM, l'albo professionale regionale delle guide alpine e l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 22 della l. 6/1989.".

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"2. L'UVGAM gestisce l'albo professionale regionale delle guide alpine e l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna e ne cura l'aggiornamento.".

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 dopo le parole: "L'iscrizione all'albo" sono inserite le seguenti: "e nell'elenco speciale".

5. Il comma 3bis dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"3bis. Le guide alpine iscritte all'albo professionale delle guide alpine di altra Regione o Provincia autonoma e gli accompagnatori di media montagna iscritti nel relativo elenco speciale sono trasferiti, a domanda, rispettivamente all'albo professionale regionale delle guide alpine e nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h). Per gli accompagnatori di media montagna il trasferimento nell'elenco speciale è, altresì, subordinato alla verifica, da parte dell'UVGAM, del possesso di un'adeguata conoscenza del territorio regionale e delle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche, anche mediante il superamento di eventuali prove compensative, nonché delle necessarie competenze in materia di terreni innevati e all'eventuale frequenza di specifico corso teorico-pratico con superamento dei relativi esami, organizzati parimenti dall'UVGAM.".

6. Il comma 3ter dell'articolo 6 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"3ter. È ammessa, nel caso in cui la guida alpina o l'accompagnatore di media montagna intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni e siano già iscritti a un albo o elenco, l'iscrizione all'albo regionale o nell'elenco speciale previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) e h). Per gli accompagnatori di media montagna l'iscrizione nell'elenco speciale è, altresì, subordinata alla verifica, da parte dell'UVGAM, del possesso di un'adeguata conoscenza del territorio regionale e delle sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche, anche mediante il superamento di eventuali prove compensative, nonché delle necessarie competenze in materia di terreni innevati e all'eventuale frequenza di specifico corso teorico-pratico con superamento dei relativi esami, organizzati parimenti dall'UVGAM.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 7)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente: "Iscrizione all'albo professionale regionale e nell'elenco speciale".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Sono iscritti all'albo professionale regionale delle guide alpine e nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:".

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1997, le parole: "dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11 e 11bis".

4. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/1997, le parole: "e di un'altra lingua di uno Stato membro dell'Unione europea" sono soppresse.

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "all'albo professionale regionale" sono inserite le seguenti: "delle guide alpine e nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997, le parole: "all'art. 12" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 12 e 12bis".

3. Al comma 2bis dell'articolo 8 della l.r. 7/1997, le parole: ", relativamente alle guide alpine-maestri di alpinismo," sono soppresse.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 11)

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente: "Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina".

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 11bis)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 7/1997, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM.

2. L'ammissione ai corsi teorico-pratici e ai successivi esami è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

3. L'esercizio dell'attività su terreni innevati è subordinato alla frequenza di un ulteriore corso teorico-pratico, integrativo rispetto a quelli di cui al comma 1, inerente alla prevenzione dei rischi nivologici e alla gestione delle operazioni di soccorso e al superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM.".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 12)

1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente: "Aggiornamento professionale delle guide alpine".

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 12bis)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 7/1997, come modificato dall'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 12bis

(Aggiornamento professionale degli accompagnatori di media montagna)

1. Gli accompagnatori di media montagna sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall'UVGAM d'intesa con la Regione.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore, l'accompagnatore di media montagna è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione nell'elenco speciale regionale è prorogata per un periodo massimo di due anni.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "di clienti accompagnabili" sono inserite le seguenti: "dalle guide alpine".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"4bis. Il limite massimo di clienti accompagnabili nello svolgimento dell'attività professionale da parte degli accompagnatori di media montagna è stabilito dall'UVGAM con proprio regolamento.".

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "guida alpina" sono inserite le seguenti: "e di accompagnatore di media montagna".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997 è inserito il seguente:

"2bis. Agli accompagnatori di media montagna si applica il seguente regime sanzionatorio:

a) la sanzione di cui al comma 2, lettera a), in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4bis;

b) la sanzione di cui al comma 2, lettera b).".

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente: " L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di essi, di contribuire alla migliore organizzazione delle rispettive attività, nonché di promuovere attività o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli accompagnatori di media montagna fanno parte del collegio regionale delle guide alpine, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del medesimo collegio regionale ed eleggono un proprio rappresentante nel direttivo del collegio regionale stesso, nonché un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale.".

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 17)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "dell'albo professionale regionale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e dell'elenco speciale".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "delle guide alpine" sono inserite le seguenti: "e degli accompagnatori di media montagna".

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "di guida alpina" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e di accompagnatore di media montagna".

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "delle guide alpine" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e degli accompagnatori di media montagna".

5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, è inserita la seguente:

"fbis) svolgere le attività in ambito disciplinare della professione di guida alpina conformemente a quanto stabilito dal Collegio nazionale delle guide, ivi compresi l'istituzione e il coordinamento di organismi disciplinari territoriali;".

6. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

"i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna a essa iscritti, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti a infortunio in servizio;".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "delle guide alpine" sono inserite le seguenti: "e degli accompagnatori di media montagna".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/1997, dopo le parole: "delle ascensioni" sono inserite le seguenti: "e delle escursioni".

3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente: "Possono aderire a una società locale le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna esercenti stabilmente nella zona di competenza, iscritti all'albo professionale regionale o nell'elenco speciale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti.".

Art. 20

(Modificazione all'articolo 19bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 19bis della l.r. 7/1997, dopo le parole: "all'albo professionale regionale" sono aggiunte le seguenti: "e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco speciale".

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 21

(Modificazione all'articolo 2)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituita dalla seguente:

"c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere e apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e non, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi. L'esercizio dell'attività su terreni innevati è subordinato alla frequenza di specifico corso teorico-pratico e al superamento dei relativi esami organizzati dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 5, volti alla preparazione e all'accertamento delle conoscenze e delle capacità delle guide escursionistiche naturalistiche nella prevenzione dei rischi nivologici e nella gestione delle operazioni di soccorso;".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide escursionistiche naturalistiche in possesso degli standard formativi previsti dalla Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA), iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, hanno facoltà di richiedere il trasferimento nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna senza necessità di ulteriori oneri formativi o prove.

2. Le guide escursionistiche naturalistiche che non sono in possesso degli standard formativi previsti dalla UIMLA, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nel relativo elenco professionale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, possono richiedere il trasferimento nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna previo completamento della formazione e superamento dei relativi esami secondo parametri individuati da UVGAM e con modalità dalla stessa definite d'intesa con la Regione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è interrotta l'iscrizione di nuovi soggetti nell'elenco regionale delle guide escursionistiche naturalistiche di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2003, fatta eccezione per le iscrizioni a seguito del riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, validi per l'iscrizione nell'elenco regionale, a condizione che l'istanza di riconoscimento dei titoli e dell'esperienza professionale sia pervenuta entro il 31 agosto 2023 e che la successiva iscrizione all'elenco professionale regionale delle guide escursionistiche naturalistiche sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2023.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, rimane ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui alla l.r. 1/2003 concernenti l'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 40.000,00 per l'anno 2023 e in euro 50.000,00 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 a valere nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000,00 nel 2023 ed euro 50.000,00 a decorrere dall'anno 2024.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000,00 nel 2023, euro 50.000,00 nell'anno 2024 ed euro 50.000,00 nell'anno 2025.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2025 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.