Legge regionale 1° agosto 2011, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. (1)

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. (2)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, le parole: "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG)," sono soppresse.

2. (3)

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è abrogato.

4. (4)

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009, le parole: "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG," sono soppresse.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. (5)

Art. 6

(Modificazione all'articolo 5)

1. (6)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "parzialmente abusive," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "denuncia di inizio dell'attività" sono aggiunte le seguenti: ", la concessione edilizia".

3. (7)

4. (8)

Art. 8

(Modificazione all'articolo 7)

1. (9)

Art. 9

(Modificazione all'articolo 8)

1. (10)

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 11)

1. (11)

2. (12)

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, fino al raggiungimento del 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(2) Inserisce l'art. 1bis della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(4) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(5) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(7) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(8) Aggiunge il comma 4bis dell'art. 6 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(9) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(11) Inserisce la lett. abis) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

(12) Inserisce la lett. dbis) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.