Legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 18

Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.

(B.U. 27 maggio 2008, n. 22)

Art. 1

(Oggetto)

1. In considerazione dell'importanza che la pratica dello sci nordico riveste per la Valle d'Aosta sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello turistico, la Regione disciplina, con la presente legge, la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico. (1)

Art. 2

(Beneficiari) (2)

1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori delle piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani o ai soggetti incaricati dai gestori di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

Art. 3

(Interventi ammessi a contributo)

1. I contributi sono concessi per gli interventi di seguito elencati per ordine di priorità: (3)

a) la realizzazione e l'adeguamento dei tracciati;

b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste, nonché la realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve (snow farm); (3a)

c) l'acquisto di segnaletica e di pannelli informativi; (4)

d) l'acquisto di veicoli battipista e di motoslitte, anche usati;

dbis) la messa in sicurezza dei tracciati. (5)

dter) la realizzazione di sistemi integrati di bigliettazione. (5a)

2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprendono i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di appalto, di direzione lavori e di collaudo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3bis, sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori per i quali, nelle tre stagioni invernali precedenti, è stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni. (6)

3bis. Per i comprensori di nuova istituzione, le domande, limitatamente ai primi tre anni, sono ammesse a contributo se è stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni, nella stagione invernale precedente alla richiesta di contributo. (7)

Art. 4

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. (8)

Art. 5

(Domande di intervento) (9)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria)

1. La struttura competente provvede:

a) all'istruttoria delle domande, valutando l'ammissibilità delle spese, le soluzioni tecniche proposte e gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) alla predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. (10)

2. (11)

Art. 7

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone il relativo ammontare.

2. Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi in tal modo disponibili, le ulteriori domande di concessione dei contributi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al comma 1. (12)

Art. 8

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio della concessione edilizia, ove dovuta in relazione alla tipologia di intervento finanziato.

2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione alle porzioni di intervento già effettuate.

Art. 9

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli interventi:

a) cinque anni per i beni mobili;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti.

2. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data di concessione del contributo.

3. Per i beni di cui al comma 1, lettera b), gli interventi finanziati devono essere avviati entro due anni dalla data di concessione del contributo e ultimati entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non dovuta, entro quattro anni dalla data di concessione del contributo.

4. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), nel caso di mutamento del soggetto beneficiario, gestore o incaricato dell'esercizio delle piste, prima dello scadere del quinquennio, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota non ammortizzata del contributo concesso. (13)

5. I beneficiari sono altresì tenuti a garantire, per ognuna delle tre stagioni invernali successive alla concessione del contributo, l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo e l'obbligo in capo al beneficiario della sua restituzione con le modalità di cui all'articolo 10. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10

(Restituzione del contributo)

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.

2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data di avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione del contributo.

Art. 11

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi)

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli interventi oggetto di contributo e sulla regolare destinazione delle agevolazioni concesse; a tale scopo, i beneficiari devono consentire l'accesso ai luoghi e alla documentazione necessaria all'effettuazione delle verifiche disposte.

2. In caso di accertate irregolarità, la struttura competente dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla revoca e al recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Per le tre stagioni invernali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti minimi di apertura delle piste di cui agli articoli 3, comma 3, e 9, comma 5, sono dimezzati.

Art. 13

(Abrogazione)

1. La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45 (Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo), è abrogata.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 800.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

2bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). (14)

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 1 recitava:

"1. In considerazione dell'importanza che la pratica dello sci nordico riveste per la Valle d'Aosta sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello turistico, la Regione disciplina, con la presente legge, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico.".

(2) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 2 recitava:

Art. 2

(Beneficiari)

1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori di piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani.".

(3) Alinea sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"1. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:".

(3a) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 28 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste;".

(4) Lettera modificata dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"c) l'acquisto di segnaletica;".

(5) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

(5a) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(6) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 3 recitava:

"3. Sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori per i quali, nelle tre stagioni invernali precedenti, è stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.".

(7) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

(8) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.".

(9) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 5 recitava:

Art. 5

(Domande di intervento)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.

2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura medesima.

3. Per l'acquisto della segnaletica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai fini dell'ottenimento dei contributi, è necessaria la previa acquisizione del parere favorevole dell'Associazione dei gestori delle piste di fondo in ordine alla conformità alle tipologie di segnaletica stabilite per l'intero territorio regionale.".

(10) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 recitava:

"b) alla predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto che:

1) alle domande relative a comprensori presso i quali non è stato previsto il pagamento di un biglietto di accesso alle piste nelle due stagioni invernali precedenti è attribuita una priorità inferiore;

2) possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, qualora strettamente correlate all'intervento iniziale.".

(11) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 6 recitava:

"2. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, le domande di cui all'articolo 5 corredate della graduatoria provvisoria.".

(12) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 7 recitava:

"3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6.".

(13) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2011, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 9 recitava:

"4. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), nel caso di mutamento del soggetto gestore, prima dello scadere del quinquennio, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota non ammortizzata del contributo concesso.".

(14) Comma inserito dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 27 marzo 2012, n. 8.