Legge regionale 27 novembre 2017, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 27 novembre 2017, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

(B.U. del 5 dicembre 2017, n. 53)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 5)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è sostituita dalla seguente:

"b) l'elenco in formato elettronico, per ogni Comune, dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali.".

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 1, lettera b);".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2003 sostituito dal seguente:

"1. Entro quindici giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2003, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Ai fini di cui al comma 1, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali del rispettivo Comune.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati, per ogni Comune, l'elenco in formato elettronico dei sottoscrittori, in ordine alfabetico e con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione alle liste elettorali, oltre alle dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'articolo 9, comma 2.".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 2;".

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 19/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

"4. Entro venticinque giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 19/2003, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

"4bis. Ai fini di cui al comma 4, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui al comma 2 ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune.".

5. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"c) non regolarmente autenticate o apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 18)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"b) l'elenco in formato elettronico, per ogni Comune, dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali.".

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 1, lettera b);".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2003 sostituito dal seguente:

"1. Entro quindici giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2003, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Ai fini di cui al comma 1, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati, per ogni Comune, l'elenco in formato elettronico dei sottoscrittori, in ordine alfabetico e con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione alle liste elettorali, oltre alle dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'articolo 9, comma 2.".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 2;".

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

"4. Entro venticinque giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 19/2003, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:

"4bis. Ai fini di cui al comma 4, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui al comma 2 ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune.".

5. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2003 è sostituita dalla seguente:

"c) non regolarmente autenticate o apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione;".