Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

(B.U. 9 agosto 216, n. 35)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Politica di sviluppo rurale

Art. 3 - Compatibilità con la normativa europea

Art. 4 - Definizioni

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 5 - Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria

Art. 6 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Art. 7 - Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura

Art. 8 - Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Art. 9 - Aiuti al settore zootecnico

Art. 10 - Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria

Art. 11 - Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo

Art. 12 - Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo

Art. 13 - Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Art. 14 - Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche

Art. 15 - Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali

Art. 16 - Interventi diretti

Art. 17 - Animazione sociale e culturale delle comunità

Art. 18 - Infrastrutture rurali

Art. 19 - Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura

Art. 21 - Vincoli e divieti

Art. 22 - Controlli

Art. 23 - Revoca

CAPO IV

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 24 - Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione

Art. 25 - Garanzie

Art. 26 - Convenzione

Art. 27 - Controllo contabile

Art. 28 - Durata del mutuo

Art. 29 - Tasso d'interesse

Art. 30 - Estinzione anticipata e accollo del mutuo

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Rinvio

Art. 32 - Disposizioni transitorie

Art. 33 - Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

Art. 34 - Abrogazioni

Art. 35 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.

2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;

b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;

c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;

d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;

e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;

f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;

g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;

h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie autoctone;

i) valorizzazione del comparto vegetale;

j) valorizzazione della biodiversità e delle produzioni integrate e biologiche e sostegno alla biosicurezza.

Art. 2

(Politica di sviluppo rurale)

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta a garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole operanti sul territorio regionale, a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, a incentivare la diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, a valorizzare il patrimonio rurale e ambientale e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.

2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 3

(Compatibilità con la normativa europea)

1. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

c) prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

e) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

f) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita, da parte di un produttore primario, a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

g) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013;

h) calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

i) avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

j) equivalente sovvenzione lorda: l'importo dell'aiuto, se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

k) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

l) giovane agricoltore: la persona fisica di età non superiore a quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo dell'azienda;

m) opere in economia: le opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo;

n) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 5

(Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria)

1. Per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle norme europee vigenti nelle predette materie;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

d) adempimento degli impegni assunti in materia agro-climatico-ambientale, con particolare riferimento allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità della rete Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. Nel rispetto degli obiettivi elencati, gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi anche al fine di garantire la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza di animali e per la realizzazione di produzioni locali.

3. Sono considerati ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, ivi compresi gli impianti di colture specializzate, gli impianti e attrezzature fissi; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;

b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino al loro valore di mercato;

c) i costi per la realizzazione di impianti connessi alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, purché la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa;

d) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;

e) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

f) i costi per gli investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al comma 1, lettera d);

g) i costi per gli investimenti irrigui che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 702/2014;

h) i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro, nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali;

i) i costi relativi a interventi preventivi specifici, nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali;

j) gli oneri derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

4. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5. Non sono considerati costi ammissibili:

a) il capitale circolante;

b) l'acquisto di diritti di produzione, di diritti all'aiuto e di piante annuali;

c) l'impianto di piante annuali;

d) i lavori di drenaggio collegati a bonifiche agrarie;

e) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento;

f) l'acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti legati agli eventi di cui al comma 1, lettera e).

6. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 3, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato, stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.).

7. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), e per quelli collegati alle predette lettere ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3:

a) i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola;

b) gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte delle aziende agricole operanti nel territorio di riferimento.

8. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 6

(Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.

2. Sono considerati ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili dell'intervento oggetto di aiuto;

b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;

c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;

d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della l.r. 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

4. Non sono considerati costi ammissibili:

a) il capitale circolante;

b) gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;

c) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.

5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A..

6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), e per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma, i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 7

(Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura)

1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali.

2. Sono considerati ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi totali dell'intervento oggetto di aiuto;

b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato;

c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e le spese notarili di stipulazione dei mutui;

d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici, nonché per l'acquisizione di marchi commerciali;

e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I della l.r. 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

4. Non sono considerati costi ammissibili:

a) il capitale circolante;

b) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente.

5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con società di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A..

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 190/45 del 28 giugno 2014.

Art. 8

(Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli)

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini, sostenuti per la compravendita e la permuta di terreni agricoli.

2. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 9

(Aiuti al settore zootecnico)

1. Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori:

a) per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;

b) per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, fino al 70 per cento dei costi sostenuti;

c) integrativi rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 5bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per la copertura dei costi dei premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento del premio assicurativo, nel caso della rimozione, e fino al 75 per cento del premio assicurativo, nel caso della distruzione;

d) in alternativa a quanto previsto dalla lettera c), per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti, e per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti;

e) per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100 per cento dei costi sostenuti;

f) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie, nonché per i danni causati dalle medesime, fino al 100 per cento dei costi sostenuti.

2. Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), e) e f), limitatamente agli indennizzi dei danni causati dalle epizoozie, agli aiuti per l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, di medicine e di sostanze per il trattamento degli animali e agli aiuti per la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, che possono essere concessi direttamente agli allevatori, sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

3. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ai medesimi beneficiari, attraverso le associazioni di settore, gli operatori sanitari e il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti, sotto forma di servizi agevolati, per le seguenti attività:

a) assistenza zooiatrica veterinaria e supporto per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sanità, benessere animale e sicurezza alimentare;

b) analisi sul latte ai fini dell'autocontrollo aziendale e controlli di routine sulla qualità del latte, incluso il campionamento e le analisi, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI.

6. Gli aiuti di cui ai commi 1, lettera f), e 4, lettera a), sono concessi sulla base di specifici programmi approvati con deliberazione della Giunta regionale, valutati e proposti, senza oneri a carico del bilancio regionale, da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, o suo delegato;

c) dai dirigenti dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;

d) da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico;

e) da un rappresentante delle associazioni degli allevatori, operanti nel territorio regionale.

Art. 10

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria)

1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi:

a) rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 102/2004, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;

b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 17.1, denominata "Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante" del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020 per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua dell'agricoltore, rispetto al triennio precedente, o della sua produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo;

c) rispetto a quanto previsto dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo in attuazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per i rischi sul raccolto dell'uva da vino. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo, a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da fitopatie e da infestazioni parassitarie.

2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 11

(Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo)

1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e per azioni di informazione.

2. Sono considerati ammissibili i costi per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching e azioni di informazione.

3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 12

(Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo)

1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno una delle priorità dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti:

a) i vincoli derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

c) le misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

e) i requisiti stabiliti dalla normativa statale per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, con particolare riferimento alla conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

f) la normativa europea e statale vigente in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza connessa all'azienda agricola;

g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, comprese le consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza può riguardare:

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

b) la biodiversità e la protezione delle risorse idriche, in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività;

d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. L'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 euro per consulenza.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 13

(Aiuti per spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento:

a) oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica;

b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie al Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in Comune di Saint-Marcel;

c) altri costi di funzionamento legati all'attività di trasformazione e di commercializzazione.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

Art. 14

(Aiuti per l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di interesse socio-culturale, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);

b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica, finalizzata al pescaturismo dilettantistico;

c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;

d) riqualificazione a fini turistici dei ru tradizionali.

2. Gli aiuti consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 15

(Aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali)

1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo economico locale, dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi aiuti agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta), e a soggetti privati, per la realizzazione di interventi di:

a) recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi;

b) riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;

c) recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile.

Art. 16

(Interventi diretti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Regione può effettuare interventi diretti al miglioramento e alla valorizzazione di strutture e impianti fissi di proprietà regionale.

2. La Regione può affidare la gestione delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 a terzi, secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

(Animazione sociale e culturale delle comunità)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:

a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;

b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;

c) concedere aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:

a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;

b) attività di educazione alimentare;

c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;

d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.

Art. 18

(Infrastrutture rurali)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato nella misura massima definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e messa a coltura del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli aiuti ivi previsti possono essere concessi alle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere b), c), d) ed e), e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue, limitatamente alle iniziative di cui alla lettera e).

3. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali relativi a fondi siti in comprensori di riordino fondiario, ferma restando la possibilità per la Regione di sostenere direttamente tali spese.

Art. 19

(Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue)

1. Al fine di favorire la realizzazione di unità omogenee rispondenti a criteri di funzionalità e di sostenere una corretta gestione delle infrastrutture rurali, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per le spese relative:

a) alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali;

b) all'attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi anche alle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20

(Procedimento per la concessione degli aiuti. Istituzione dello sportello unico per l'agricoltura)

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti previsti dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in relazione al settore interessato dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità e valuta l'adeguatezza tecnica e la congruità dei costi dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché di eventuali altri aiuti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sono presentate allo sportello unico per l'agricoltura, istituito presso il dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, anche al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge e le corrispondenti misure cofinanziate nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2. Lo sportello unico comunica agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'ottenimento degli aiuti di cui al presente comma e provvede ad inoltrare la relativa domanda alla struttura competente per il prosieguo dell'istruttoria.

3. Fatta eccezione per le domande di aiuto presentate con modalità a sportello, individuate, tenuto conto della tipologia e dell'entità dell'iniziativa finanziata, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto delle scadenze periodiche previste nella medesima deliberazione e negli specifici bandi, nei quali sono anche indicati i criteri di selezione per l'attribuzione dei punteggi utili all'inserimento nelle relative graduatorie.

4. Fatta eccezione per gli aiuti di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere d) e f), 13, 18 e 19, le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, nella quale devono essere indicati i dati relativi al beneficiario e all'attività finanziata previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31.

5. Nel caso di domande presentate a bando, la Giunta regionale, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con propria deliberazione, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

6. Gli aiuti sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei termini di conclusione dei relativi procedimenti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 31 in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, previo completamento della domanda con la eventuale documentazione integrativa richiesta al fine di consentire l'avvio dei lavori o gli acquisti.

7. La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato o mediante contratti di leasing a canone agevolato, è, in ogni caso, subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A., nel caso dei mutui, e da parte della società di leasing appositamente convenzionata con la medesima società finanziaria regionale, nel caso del leasing.

8. La concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato in favore dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, delle consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973 e degli enti locali e delle loro forme associative è subordinata al previo accertamento della sostenibilità dell'investimento, tenuto conto della valenza infrastrutturale e comprensoriale e della rilevanza del medesimo ai fini della preservazione del territorio agro-silvo-pastorale, accertate dalla struttura competente, nonché della capacità di rimborso e dell'adeguatezza delle garanzie, verificate da FINAOSTA S.p.A..

9. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 21

(Vincoli e divieti)

1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili:

a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

b) vincolo di avvio dell'iniziativa;

c) vincolo d'uso;

d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;

e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.

2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.

3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.

4. I vincoli di cui al comma 1, lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e 3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.

5. Il dirigente della struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario:

a) il rinvio della decorrenza del termine annuale per l'avvio dell'iniziativa di cui al comma 4, con conseguente spostamento del termine finale di durata del vincolo d'uso;

b) la sospensione del termine di durata del vincolo d'uso, con conseguente spostamento del termine finale di durata del medesimo vincolo. La sospensione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del vincolo;

c) la variazione della tipologia colturale sulle superfici cui si applica il divieto di cui al comma 1, lettera e), nella misura massima stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, qualora la suddetta variazione sia finalizzata a una diversificazione dell'attività aziendale. La variazione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del divieto.

6. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 14 della medesima legge.

Art. 22

(Controlli)

1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, le strutture regionali competenti effettuano controlli, anche a campione, accedendo liberamente, a tale scopo, alle sedi delle imprese interessate per prendere visione della documentazione ivi custodita, nei limiti e con le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA).

Art. 23

(Revoca)

1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:

a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d);

b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica;

c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;

e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;

f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3.

3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8:

a) l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare;

b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo.

4. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 3 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.

5. Gli aiuti sono revocati fino al 10 per cento di quanto percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per cento del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario:

a) violi i vincoli e i divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;

b) violi i vincoli di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c);

c) violi il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e).

6. La revoca disposta ai sensi del comma 5 comporta l'obbligo di restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8. Nei casi di violazione di cui al comma 5, lettera b), il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato.

7. La determinazione della percentuale di revoca di cui al comma 5 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione, nonché dell'eventuale tempestivo ripristino del vincolo violato.

8. Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

9. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla l.r. 20/2012 per i quali continua a trovare applicazione l'articolo 14 della medesima legge.

CAPO IV

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 24

(Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione)

1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15 e 18 è istituito, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione regionale.

2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale di euro 3.500.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

b) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della l.r. 43/1996;

d) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera c);

e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

f) recupero delle somme di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), e comma 5, limitatamente al capitale residuo del mutuo.

3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 25

(Garanzie)

1. Gli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, concessi ai sensi della presente legge, devono essere assistiti da idonee garanzie, secondo la valutazione di FINAOSTA S.p.A..

Art. 26

(Convenzione)

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 24 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte di FINAOSTA S.p.A. e, in caso di leasing, da parte della società di leasing, di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti a favore delle PMI e dei soggetti privati.

3. In caso di erogazione di finanziamenti a favore di enti locali e di loro forme associative, di consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e di consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 14/1973, FINAOSTA S.p.A. provvede ad imputare a perdita del fondo le eventuali somme non recuperate.

Art. 27

(Controllo contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

Art. 28

(Durata del mutuo)

1. La durata del mutuo è ripartita in un periodo:

a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c), nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 29;

b) di ammortamento, della durata massima di venticinque anni, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere fino ad un massimo di cinquanta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 29, e di capitale.

2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Art. 29

(Tasso d'interesse)

1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al tasso stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, in base all'andamento del mercato.

2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non risulti superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensità massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non può comunque essere superiore alle intensità massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013.

4. L'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato, ai sensi degli articoli 5, comma 6, 6, comma 5, e 7, comma 5, non può essere superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

Art. 30

(Estinzione anticipata e accollo del mutuo)

1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 26.

2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A..

3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del relativo vincolo prevista dall'articolo 21, comma 3, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:

a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;

d) il tasso di interesse applicabile, la durata dei periodi di preammortamento e ammortamento, a seconda del tipo di investimento, il limite massimo di mutuo concedibile in rapporto alla spesa ammissibile, comunque non superiore al 90 per cento, e la spesa minima e massima ammissibile a mutuo, con riferimento agli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato;

e) le modalità e le condizioni di applicazione con riferimento ai leasing;

f) le percentuali di maggiorazione a titolo di penale e le percentuali di revoca parziale di cui all'articolo 23, commi 3 e 5;

g) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalità di pagamento ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle quietanze, i costi giustificabili mediante opere in economia, con i relativi limiti massimi di spesa ammissibili, e i prezzi di riferimento per valutare la congruità della spesa.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e ogni altra deliberazione prevista dalla presente legge sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora di maggior favore e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5, e quelle concernenti la revoca parziale ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai rapporti derivanti dagli aiuti già concessi e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle domande di mutuo già ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e ancora oggetto di istruttoria da parte di FINAOSTA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima l.r. 32/2007 e, in relazione al fondo di rotazione, quelle di cui alla l.r. 43/1996.

3. Le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di miglioramento fondiario, sostenute dai consorzi di miglioramento fondiario prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

4. Alle domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario approvate nell'ambito del programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, denominato "Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013" e alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della l.r. 32/2007 per quanto riguarda l'intensità massima degli aiuti a fondo perduto concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma sono finanziate in via prioritaria rispetto a quelle pervenute ai sensi dell'articolo 18, fatta eccezione per le nuove domande presentate per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose.

5. L'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto per le spese di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, delle consorterie legalmente costituite e degli altri enti gestori di opere irrigue, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 32/2007, restano sospese sino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge.

6. Le iniziative di investimento avviate dalle PMI o dai proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola, per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione, sotto forma di mutuo a tasso agevolato, ancorché antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

Art. 33

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico.".

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la l.r. 43/1996;

b) la legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);

c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti);

d) la legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);

e) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

f) il titolo III della l.r. 32/2007, fatta eccezione per l'articolo 69;

g) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7);

h) la legge regionale 2 aprile 2008, n. 6 (Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);

i) l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);

j) l'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013);

k) l'articolo 22 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);

l) l'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria);

m) il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

n) gli articoli 12 e 17 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017).

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.164.500 per l'anno 2016, in euro 5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a decorrere dall'anno 2018.

2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base (UPB) 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente), 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico), 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi e spese generali) per euro 35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018;

2) nell'UPB 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016, euro 1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018;

3) nell'UPB 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017 ed euro 23.500 per l'anno 2018;

4) nell'UPB 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per euro 100.000 per l'anno 2016, euro 2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018;

5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 6.000 per l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018;

6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016;

b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 per l'anno 2016 nell'UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo all'anno 2015.

4. La dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. è determinato in 3,5 milioni di euro ed è finanziato mediante prelievo di disponibilità dal fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 43/1996.

5. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 4, disponibili sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi della l.r. 43/1996 confluiscono sul fondo di rotazione di cui all'articolo 24.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio e gli storni fra i richiamati fondi di rotazione.