Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17

Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1)

(B.U. 14 agosto 2007, n. 33)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Disposizioni generali

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Art. 4 - Aiuti per il salvataggio

Art. 5 - Aiuti per la ristrutturazione

Art. 6 - Entità dell'aiuto

Art. 7 - Iniziative finanziabili

Art. 8 - Obblighi del beneficiario

Art. 9 - Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 11 - Revoca

Art. 12 - Concessione, diniego e revoca

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 - Ispezioni e controlli

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15 - Fondo di rotazione

Art. 16 - Gestione del fondo di rotazione

Art. 17 - Fondo rischi

Art. 18 - Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di contribuire al rilancio e al consolidamento delle attività produttive, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, gli interventi straordinari volti a sostenere le imprese operanti in Valle d'Aosta che versino in situazione di difficoltà finanziaria.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà". (2)

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. (3)

2. Sono ammesse ad aiuto le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

3. Gli aiuti alle grandi imprese disposti ai sensi della presente legge sono subordinati alla previa notifica singola e alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea.

3bis. Sono escluse dall'aiuto le imprese soggette a un ordine di riscossione pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. (4)

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:

a) le società di capitali qualora abbiano perso, nel corso degli ultimi dodici mesi, più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ovvero quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) le società in cui almeno uno dei soci abbia la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) le società in qualsiasi forma costituite qualora siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure soddisfino le condizioni previste dalla vigente normativa per l'avvio nei loro confronti di una tale procedura. (5)

2. (6)

3. (6)

4. Non sono ammesse agli aiuti di cui alla presente legge le imprese che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

5. Un'impresa facente parte di un gruppo non può beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge, salvo che sia dimostrabile che le difficoltà sono proprie della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Art. 3bis

(Natura degli aiuti concessi) (7)

1. Coerentemente con quanto previsto dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato, gli interventi di cui alla presente legge sono ammissibili solo se ne è dimostrata la conformità a ciascuno dei seguenti criteri:

a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune;

b) necessità dell'intervento pubblico;

c) adeguatezza della misura in riferimento all'obiettivo di interesse comune;

d) effetto di incentivazione;

e) proporzionalità della misura;

f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

g) trasparenza dell'aiuto.

2. Gli aiuti possono essere concessi a favore di beneficiari la cui uscita dal mercato provocherebbe conseguenze economiche e sociali significativamente negative per altre imprese aventi importanti collegamenti reciproci, per un intero settore o per tutto il sistema economico regionale.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Art. 4

(Aiuti per il salvataggio)

1. Gli aiuti per il salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che versino in una grave situazione finanziaria.

2. Gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione oppure di un piano di liquidazione.

3bis. I piani di cui al comma 3 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente. (8)

4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'articolo 10, comma 3.

5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione.

6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia.

7. I finanziamenti a tasso agevolato e le garanzie sono prestati dalla Regione per il tramite della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.). (9)

8. L'importo dell'aiuto è calcolato applicando la formula di cui all'allegato alla Comunicazione della Commissione in data 31 luglio 2014. (10)

Art. 4bis

(Aiuti temporanei per la ristrutturazione) (11)

1. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che possono completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione.

2. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione semplificato nel quale siano elencate le azioni che l'impresa è tenuta ad adottare per rispristinare la sua redditività a lungo termine.

4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'articolo 10, comma 3.

5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a diciotto mesi dall'erogazione, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.

6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia. Il tasso è aumentato di 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.

7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A..

Art. 5

(Aiuti per la ristrutturazione) (12)

1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di riorganizzare, razionalizzare e ristrutturare la propria attività aziendale, nonché di diversificare la propria offerta verso nuove attività al fine di ripristinare la redditività anche attraverso la riconversione delle attività non più redditizie così da tornare competitive sul mercato.

2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.

4. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.

5. Gli aiuti consistono in:

a) finanziamenti a tasso agevolato;

b) garanzie in favore del ceto bancario;

c) contributi a fondo perduto concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.

6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.".

Art. 5bis

(Finanziamenti) (13)

1. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), sono concessi per una durata massima di cinque anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.

2. Possono essere ammesse al finanziamento le iniziative dirette:

a) alla riorganizzazione del personale, quali forme di incentivazione all'esodo, aiuti al trasferimento o corsi di formazione e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione dei soggetti coinvolti in operazioni volte al contenimento del costo del lavoro;

b) all'acquisizione di consulenze;

c) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a) e b).

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse al finanziamento al netto di eventuali misure specifiche di sostegno di provenienza statale o comunitaria.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I finanziamenti sono prestati dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 15.

Art. 5ter

(Garanzie) (14)

1. La garanzia di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), è concessa a favore dell'intermediario finanziario coinvolto per una durata massima di cinque anni e non può superare il 60 per cento dell'importo dell'intervento.

2. La garanzia può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 5.000.000.

3. La garanzia può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente, suoi soci e terzi garanti.

4. La garanzia si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione dei debitori principali.

5. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 17.

Art. 5quater

(Contributi) (15)

1. I contributi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c), sono concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.

2. L'importo massimo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ammissibile per un importo minimo di euro 5.000 e un ammontare massimo pari ad euro 50.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

Art. 6

(Entità dell'aiuto)

1. L'importo massimo degli aiuti complessivamente concessi per il salvataggio o la ristrutturazione di una stessa impresa non può superare i 10 milioni di euro, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi. Gli aiuti di importo maggiore sono subordinati a notifica singola.

2. Un'impresa può beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione una sola volta nell'arco di dieci anni.

Art. 7

(16)

Art. 8

(Obblighi del beneficiario)

1. L'apporto finanziario dell'impresa beneficiaria di un aiuto per la ristrutturazione non può essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento, nel caso di piccola impresa, e al 40 per cento, nel caso di media impresa. Tale apporto finanziario deve essere esente da altri aiuti di provenienza pubblica, reale ed effettivo, escludendo la possibilità di considerare eventuali profitti attesi, quali i flussi di cassa e ammortamenti ai sensi degli orientamenti europei di riferimento. (17)

2. L'impresa beneficiaria deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione, approvato dalla Giunta regionale.

3. L'impresa beneficiaria si impegna a non utilizzare l'aiuto per la ristrutturazione per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività e idonei ad incrementare la capacità produttiva.

3bis. In ogni caso, gli aiuti a copertura delle perdite possono essere concessi solo a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti, in modo che gli azionisti, i partner e i soci esistenti, nonché, ove necessario, i creditori subordinati assorbano integralmente le perdite. (18)

Art. 9

(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)

1. L'impresa beneficiaria degli aiuti di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione dei beni.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni oggetto di intervento o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente.

3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene.

5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura regionale competente.

6. La cessione, l'alienazione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.

7. L'impresa beneficiaria può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, concedere la rateizzazione delle somme da restituire, purché non sia superata la durata del finanziamento concesso e, in ogni caso, un periodo di dodici mesi.

Art. 9bis

(Modifiche al piano di ristrutturazione) (19)

1. In caso di necessità il piano di ristrutturazione può essere modificato sulla base della disposizione di cui alla sezione 7.2.2. della Comunicazione della Commissione in data 31 luglio 2014.

Art. 10

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di aiuto, corredata, nel caso di ristrutturazione, dell'apposito piano o di sua intercorsa modifica, è presentata a FINAOSTA S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura regionale competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria. (20)

2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione degli interventi di cui agli articoli 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter e 5quater. (21)

3. FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, provvedendo altresì alla valutazione del piano di ristrutturazione, e ne comunica l'esito alla struttura competente.

Art. 11

(Revoca)

1. Gli aiuti sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:

a) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto al piano di ristrutturazione approvato in sede di concessione dell'aiuto;

b) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1.

2. La revoca dell'aiuto è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione dell'aiuto medesimo.

3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A. l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

4. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 12

(Concessione, diniego e revoca)

1. La concessione, il diniego e la revoca degli aiuti nei casi previsti dall'articolo 11 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 4, è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di aiuto.

Art. 13

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli aiuti di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Ispezioni e controlli)

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di aiuto, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione dell'aiuto.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui agli articoli 4 e 4bis, nonché dei finanziamenti di cui all'articolo 5bis. (22)

2. La Giunta regionale può ripartire, in quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.

3. Al conto consuntivo della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del fondo di cui al comma 1, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

(Gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia) (23)

1. I fondi di cui agli articoli 15 e 17 sono alimentati dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge e appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, anche anticipato, delle rate dei prestiti di cui agli articoli 4 e 4bis, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5bis;

c) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

d) recupero delle somme restituite dalle imprese beneficiarie nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.

Art. 17

(Fondo di garanzia) (24)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo per la concessione delle garanzie di cui agli articoli 4, 4bis e 5ter.

Art. 17bis

(Clausola valutativa) (25)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3bis della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni fornite da FINAOSTA S.p.A., presenta, con periodicità biennale, una relazione alla Commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione.

3. La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;

b) lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo dei fondi e di copertura fornita dalle garanzie, il numero di richieste di intervento presentate, comprese quelle a cui non si è dato corso, le caratteristiche dei beneficiari e l'indicazione dei relativi settori economici di appartenenza, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti e delle garanzie prestate;

c) il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1;

d) una stima delle ricadute in ambito economico e sociale, per settore economico di riferimento, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. Nella relazione è inserita un'apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia.

5. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009:

a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi), per le finalità di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 13, comma 1;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui agli articoli 4, 5 e 17.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 e di quello pluriennale 2007/2009 al punto B.1.1. (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).

4. Alla rideterminazione dell'onere annuo a carico della Regione si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Titolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del titolo recitava:

"Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà.".

(2) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione in data 1° ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). In particolare, è assicurato il rispetto della disposizione di cui al punto 23 dei predetti Orientamenti.".

(3) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le sole imprese di trasformazione e commercializzazione.".

(4) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(5) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:

a) le società per azioni e a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) le società in cui almeno uno dei soci sia illimitatamente responsabile per i debiti della società, che abbiano perso più della metà dei fondi propri, come indicati nei conti della società, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) le società, in qualunque forma costituite, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa statale vigente per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.".

(6) Commi abrogati dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, i commi 2 e 3 dell'articolo 3 recitavano:

"2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà ed essere ammessa ad aiuto se presenta i caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, la diminuzione del flusso di cassa e l'aumento dell'indebitamento. In tali casi, gli aiuti sono notificati singolarmente.

3. In ogni caso, le imprese in difficoltà possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge esclusivamente previa verifica dell'incapacità di riprendersi con mezzi propri o con finanziamenti ottenuti dai proprietari, dagli azionisti o da altre fonti sul mercato.".

(7) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(8) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(9) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 4 recitava:

"7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).".

(10) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 4 recitava:

"8. L'importo dell'aiuto è calcolato applicando la formula di cui all'allegato alla Comunicazione della Commissione in data 1° ottobre 2004.".

(11) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(12) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'articolo 5 recitava:

Art. 5

(Aiuti per la ristrutturazione)

1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di ripristinare la redditività, di coprire la totalità dei propri costi e di competere sul mercato.

2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.

4. Gli aiuti consistono in:

a) finanziamenti a tasso agevolato della durata massima di tre anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento;

b) partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio della durata massima di tre anni, a fronte di un aumento di capitale sociale da parte dell'impresa beneficiaria.

5. I finanziamenti a tasso agevolato possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.".

(13) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(14) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(15) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(16) Articolo abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:

Art. 7

(Iniziative finanziabili)

1. Possono essere ammesse agli aiuti di cui all'articolo 5 le iniziative dirette:

a) alla dotazione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa;

b) all'acquisizione di consulenze;

c) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria e di aumento del capitale sociale, nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a) e b).".

(17) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. L'apporto finanziario dell'impresa beneficiaria di un aiuto per la ristrutturazione non può essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento, nel caso di piccola impresa, e al 40 per cento, nel caso di media impresa.".

(18) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(19) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

(20) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. La domanda di aiuto, corredata, nel caso di ristrutturazione, dell'apposito piano, è presentata a FINAOSTA S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura regionale competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.".

(21) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 10 recitava:

"2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei prestiti e delle garanzie sui prestiti di cui all'articolo 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'articolo 5, comma 4.".

(22) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 15 recitava:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui all'articolo 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'articolo 5.".

(23) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'articolo 16 recitava:

Art. 16

(Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 15 è alimentato per gli anni 2007 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge ed appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, anche anticipato, delle rate dei prestiti di cui all'articolo 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

c) versamento del corrispettivo dell'alienazione delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

e) recupero delle somme restituite dalle imprese beneficiarie nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico del fondo medesimo.".

(24) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'articolo 17 recitava:

Art. 17

(Fondo rischi)

1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai prestiti assistiti da garanzie concesse ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso FINAOSTA S.p.A., un apposito fondo rischi, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 10, comma 1.".

(25) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20 luglio 2022, n. 17.