Legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 17

Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

(B.U. 20 agosto 2002, n. 37)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce agli ex combattenti di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), un assegno integrativo reversibile regionale mensile, in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui all'articolo 6 della l. 140/1985, come modificato dalla legge 16 marzo 1987, n. 114.

Art. 2

(Concessione dell'assegno e modalità di presentazione della domanda)

1. L'assegno integrativo regionale è concesso con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, ai soggetti di cui all'articolo 1, residenti in Valle d'Aosta.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla struttura regionale competente in materia di previdenza e assicurazioni sociali, cui è demandato altresì ogni adempimento in ordine all'attuazione della presente legge.

Art. 3

(Modalità di erogazione dell'assegno regionale integrativo)

1. La Regione provvede all'erogazione dell'assegno regionale integrativo mensile:

a) direttamente attraverso i propri uffici;

b) avvalendosi di enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali;

c) stipulando convenzioni con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto procedimentale relativo alla concessione e all'erogazione dell'assegno regionale integrativo.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) per l'anno 2001 e in annui euro 1.033.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 "Assistenza sociale e beneficenza pubblica" e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.3 "Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.