Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17

Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).

(B.U. 29 agosto 2001, n. 37)

INDICE

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 - Difensore civico

Art. 2 - Principi dell'azione del Difensore civico

Art. 2bis - Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Art. 2ter - Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 2quater - Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l 'adolescenza

Art. 2quinquies - Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità

Art. 2sexies - Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità

Art. 3 - Requisiti

Art. 4 - Procedimento per l'elezione

Art. 5 - Accertamento della conoscenza della lingua francese

Art. 6 - Elezione

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Art. 8 - Cause di ineleggibilità ad altre cariche

Art. 9 - Durata del mandato. Revoca

Art. 10 - Trattamento economico

Art. 10bis - Aspettativa e regime contributivo

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11 - Soggetti ed ambito di intervento

Art. 12 - Modalità di intervento

Art. 13 - Disposizioni relative al responsabile del procedimento

Art. 14 - Rapporti con le Commissioni consiliari

Art. 15 - Relazione sull'attività svolta

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16 - Organizzazione

Art. 17 - Dotazione organica e uffici

Art. 18 - Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18bis - Rinvio

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Norme transitorie

Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

3. Il Difensore civico esercita funzioni:

a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;

b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;

c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.

4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali) (1)

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) (2)

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l 'adolescenza) (2a)

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:

a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;

b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;

c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;

d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;

c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;

g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;

n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;

o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;

p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;

q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;

r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;

s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:

a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 2quinquies

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità) (2b)

1. Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

3. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri caregiver familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;

c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità e dei caregiver familiari;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;

e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari in tutti gli ambiti della vita associata;

f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità e dei loro caregiver familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro caregiver familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;

i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;

j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e dei caregiver familiari e alla piena inclusione sociale;

k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della l. 18/2009;

m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;

n) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;

o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;

p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;

q) promuove il ruolo del disability manager, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.

4. Il Difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

5. Per le attività di cui al presente articolo, il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione.

Art. 2sexies

(Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità) (2c)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico si avvale della collaborazione di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa. Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. L'esperto di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne penali;

b) assenza delle cause ostative indicate all'articolo 7, comma 1.

3. L'esperto svolge la propria attività per una durata di cinque anni, a titolo gratuito.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza (3);

c) età superiore a quarant'anni;

d) non aver riportato condanne penali;

e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis (4);

f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 (5).

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e residenza;

b) titoli di studio;

c) curriculum professionale;

d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale (6).

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

a) la carica di:

1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione (7).

1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi (8).

2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale (9).

3. E' fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione (10).

5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.

7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta (11).

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale (12).

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato (13).

5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali (14).

Art. 10bis

(Aspettativa e regime contributivo) (15) (*)

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.

2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:

a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;

b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi (16);

c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;

d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato (17).

2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.

3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;

c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;

e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;

f) (18).

2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.

3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.

2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.

3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché singole relazioni sulle attività svolte nell'ambito delle ulteriori funzioni di garanzia a esso attribuite dalla presente legge. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica e sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale. (19)

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.

3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:

a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;

b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.

2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

3. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può (20):

a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;

b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:

a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;

b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;

c) alle attività di promozione e di rappresentanza;

d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.

2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18bis

(Rinvio) (21)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;

b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;

c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE

(*) L'art. 12 della L.R. 1° agosto 2011, n. 19, dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della L.R. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2a) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27 marzo 2019, n. 3.

(2b) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° agosto 2022, n. 20.

(2c) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2022, n. 20.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:

"b) laurea in giurisprudenza o equipollente;".

(4) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:

"e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;".

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:

"f) conoscenza della lingua francese.".

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 così recitava:

"1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.".

(7) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 7, così recitava:

"c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.".

(8) Coma inserito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 7 così recitava:

"2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.".

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 7 così recitava:

"4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.".

(11) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 9 così recitava:

"1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.".

(12) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 9 così recitava:

"3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.".

(13) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 9 così recitava.

"4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.".

(14) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(15) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(16) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 11, così recitava:

"b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;".

(17) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(18) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 12, così recitava:

"f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.".

(19) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 1° agosto 2022, n. 20.

Il comma 1 dell'articolo era già stato sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19, nel modo seguente:

"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 15 così recitava:

"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.".

(20) Alinea così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 3 dell'articolo 17 così recitava:

"3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:".

(21) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° agosto 2022, n. 20.