Legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 07 04 1992

Bollettino ufficiale 14 4 1992 n. 16

Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 1

1. L’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, è così sostituito:

" Articolo 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l’ordinamento contabile del bilancio e della gestione finanziaria della Regione Valle d’Aosta ai sensi della lettera a) dell’articolo 2 e della lettera f) dell’articolo 3 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e delle norme di attuazione di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e comunali ".

Art. 2

1. L’articolo 4 della lr 90/ 89 è così sostituito:

" Articolo 4

(Sistemi informativi e tesoreria regionale)

1. La Regione si avvale di sistemi informativi per l’elaborazione dei bilanci, dei rendiconti e per lo svolgimento delle operazioni contabili e della gestione finanziaria e patrimoniale disciplinata dalla presente legge.

2. per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge, la Regione si avvale anche del servizio di tesoreria regionale che può collegarsi ai servizi informativi di cui al comma uno per lo svolgimento delle operazioni ad essa affidate e per l’elaborazione dei conti giornalieri e periodici di cassa ".

Art. 3

1. Il comma tre dell’articolo 17 della lr 90/ 89 è così sostituito: " 3. Qualora siano previsti interventi ad opera la cui esecuzione si protragga per più esercizi è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell’intera somma prevista ".

Art. 4

1. È abrogato il comma sei dell’articolo 41 della lr 90/ 89.

Art. 5

1. L’articolo 42 della lr 90/ 89 è così sostituito:

" 42 (Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

" 1. La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell’esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l’istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme derivanti assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l’istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dello Stato alle Regione possono, in relazione all’epoca in cui ne avviene l’assegnazione, essere attribuire alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo allorchè non sia possibile far luogo all’impegno delle spese medesime, ai sensi dell’articolo 56, entro il termine dell’esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma due non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale differenza di cui al comma uno dell’articolo 28.

4. La legge di cui al comma uno può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese disposte, a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso".

5. Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali e ai prelievi dai fondi di riserva, deve essere autorizzata con legge regionale ".

Art. 6

1. Il comma cinque dell’articolo 44 della lr 90/ 89 è così sostituito: " 5. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 30 novembre dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce "

Art. 7

1. L’articolo 51 della legge regionale n. 90/ 89 è così sostituito:

" Articolo 51

(Disposizioni generali)

1. La gestione del bilancio si effettua mediante l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate, nonché mediante l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

2. Tutte le operazioni di riscossione delle entrate di qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo spettanti o comunque dovute alla Regione, così come tutte le operazioni di pagamento delle spese ordinate dalla Regione, debbono essere eseguite direttamente dalla tesoreria regionale per le procedure stabilite dalla presente legge e dalle altre norme anche regolamentari emanate dalla Regione in materia di finanza regionale.

3. per l’espletamento di particolari servizi di durata temporanea la Regione può avvalersi di istituzioni all’uopo convenzionate ".

Art. 8

1. L’articolo 53 della lr 90/ 89 è così sostituito:

" Articolo 53

(Riscossione delle entrate)

1. L’entrata è riscossa quando il soggetto che vie è venuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

2. Le somme di cui al comma uno sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

3. Per la riscossione di entrata che abbiano incidenza sul patrimonio l’Assessorato regionale delle finanze verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari ".

Art. 9

1. Il comma due dell’articolo 56 della lr 90/ 89 è così sostituito: " 2. Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l’esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o altro titolo a creditori determinati o determinabili anche successivamente al provvedimento di impegno, sempreché la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell’esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente, ove l’organo che dispone l’impegno della spesa non si riservi espressamente l’individuazione dei medesimi e l’accertamento delle relative spettanze, a tali incombenze provvedono i competenti uffici dell’Amministrazione regionali ai sensi dell’art. 58 ".

2. Il comma sei dell’articolo 56 della lr 90/ 89 è così sostituito: " 6. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote di tali obbligazioni che si perfezionino nel corso dell’esercizio ".

Art. 10

1. Dopo il comma uno dell’articolo 64 della lr 90/ 89 è aggiunto il seguente comma due:

" 2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno ".

Art. 11

1. L’articolo 65 della lr è così sostituito:

" Articolo 65

(Riaccertamento dei residui passivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dall’Assessorato regionale delle finanze ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui viene perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese correnti, e tre anni se trattasi di spese in conto capitale.

3. Le somme di cui al comma due, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perente agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; dette somme sono riprodotte nei bilanci successivi, allorquando siano reclamate dai creditori, con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarate perenti e per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori ".

Art. 12

1. La lettera f) del comma uno dell’articolo 70 della lr 90/ 89 è così sostituita: " f) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e competenza ".

2. La lettera a) del comma due dell’articolo 70 della lr 90/ 89 è così sostituita:

" a) l’ammontare dei residui passivi accertati e riaccertati nel conto finanziario precedente ".

Art. 13

1. L’articolo 77 della lr 90/ 89 è così sostituito:

" Articolo 77

(Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d’urgenza da essi adottate e che siano annullate dalla Commissione di coordinamento per la Valle d’Aosta o che siano decadute per decorrenza del termine di cui al comma due dell’articolo 63 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta ":

Art. 14

1. L’articolo 85 della lr è così sostituito:

" Articolo 85

(Servizio della tesoreria regionale)

1. Il servizio della tesoreria della Regione è affidato ad un istituto di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto - legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

2. Il controllo sul servizio di tesoreria regionale è effettuato dall’Assessorato delle finanze secondo le forme e le modalità della convenzione per l’affidamento del servizio medesimo.

3. La convenzione di affidamento del servizio regionale di tesoreria e di cassa determina, anche mediante il conferimento di delega operativa, le procedure per l’acquisizione delle entrate spettanti alla Regione, nonché per la più utile e fruttifera gestione delle disponibilità finanziarie, dei titoli e di altri beni affidati in custodia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla Regione di cui agli articoli 46 e 74 ".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.