Legge regionale 4 giugno 1991, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 04 06 1991

Bollettino ufficiale 11 6 1991 n. 26

Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 concernente "Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)" e successive modificazioni.

Art. 1

1. Il comma sette dell’articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, concernente "Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)", già modificato dall’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, è così ulteriormente modificato:

"7. I Servizi regionali indicati al comma uno del presente articolo possono avvalersi di ditte o di cooperative specializzate per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma uno, lettere a) e b), nel qual caso le ditte e le cooperative interessate devono concordare con la Regione le quantità di personale da impiegare nelle unità operative, impegnandosi ad assumere, per i fini di cui al comma quattro, lettera b), personale non qualificato in misura non inferiore al 20 percento di quello qualificato".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.