Legge regionale 22 aprile 1986, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 22 04 1986

Bollettino ufficiale 19 05 1986 n. 5, 1° S.S. al n. 11 del 12 05 1986

Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico.

Art. 1

1. La Regione Valle d'Aosta, ai fini del recupero e della valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico, realizza e favorisce l'attuazione degli interventi che seguono:

a) messa in opera di una adeguata e specifica segnaletica verticale e orizzontale che, nel rispetto dell'ambiente, consenta una agevole e sicura percorrenza degli itinerari che si intende riservare al turismo escursionistico;

b) allestimento, lungo gli itinerari oggetto degli interventi di cui al precedente punto a), di strutture sommariamente attrezzate atte a consentire il pernottamento degli escursionisti in zone con strade carrozzabili aperte al pubblico transito;

c) effettuazione di una adeguata manutenzione della segnaletica e delle strutture ricettive oggetto degli interventi di cui ai punti precedenti.

Art. 2

1. La Regione provvede ad individuare i sentieri e gli itinerari che possono formare oggetto, ai fini della presente legge, degli interventi di cui all'articolo 1.

2. A tale scopo l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali redige un elenco dei sentieri e itinerari ritenuti più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle d'Aosta.

3. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma precedente devono essere distinti gli itinerari dichiarati di interesse regionale, qualifica normalmente riservata agli itinerari intervallivi o intercomunali, da quelli di interesse locale, normalmente circoscritti al territorio di un singolo Comune o di due Comuni contermini.

4. In sede di redazione dell'elenco l'Assessorato può avvalersi della collaborazione di guide alpine o comunque di esperti conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere delle amministrazioni comunali e degli organismi turistici locali competenti per territorio.

5. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le modifiche e gli aggiornamenti dell'elenco vengono apportati con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

7. L'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali provvede inoltre alla realizzazione e alla diffusione di materiale informativo a carattere cartografico atto a pubblicizzare adeguatamente gli itinerari oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3

1. La Regione esegue direttamente gli interventi di cui all'articolo 1, lettera a), anche per quanto concerne gli itinerari qualificati di interesse locale nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 2.

2. La Regione può inoltre eseguire direttamente:

a) gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), in particolare per quanto concerne gli itinerari qualificati di interesse regionale nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 2;

b) gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c), limitatamente alla segnaletica degli itinerari.

Art. 4

1. La Regione può erogare contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, lett. b) e c).

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi, nella misura massima del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile, a enti e associazioni locali e a privati residenti in Valle d'Aosta.

3. La misura massima del contributo è ridotta al 50 percento della spesa ritenuta ammissibile qualora gli interventi si riferiscano a strutture ricettive site a una altitudine compresa tra i 1200 e i 2000 m. slm.

4. Sono ritenute ammissibili anche le spese di progettazione, nonché quelle relative all'acquisto delle aree necessarie alla costruzione delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, lettera b), e quelle relative all'acquisto di fabbricati da destinare, previa ristrutturazione o sistemazione, al medesimo uso.

5. Le opere realizzate con il concorso regionale restano in perpetuo destinate allo scopo per il quale sono concessi i contributi regionali e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti di concessione; il sindaco non può pertanto autorizzare un diverso utilizzo dei fabbricati interessati.

Art. 5

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali relativi all'allestimento di strutture sommariamente attrezzate per il pernottamento degli escursionisti, di cui all'articolo 1, lettera b), occorre che le strutture medesime siano situate a quota non inferiore a 1200 m. slm, e siano poste ad una quota di almeno 200 m. più elevata o a una distanza di almeno 2 Km. dal più vicino punto raggiungibile con una strada carrozzabile aperta al pubblico transito; occorre inoltre che abbiano una capacità ricettiva di non meno di 12 e di non più di 50 persone e che presentino le caratteristiche progettuali e costruttive e dispongano delle attrezzature e dell'equipaggiamento che verranno definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Sotto il profilo giuridico e amministrativo le strutture di cui ai commi precedenti vengono equiparate ai rifugi alpini, di cui seguono la normativa per quanto concerne le autorizzazioni e i controlli, e assumono la denominazione di rifugi di tappa ".

3. Non è richiesta una custodia continuativa delle strutture di cui ai commi precedenti; i beneficiari dei contributi regionali sono tuttavia tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture nonché della qualità e quantità dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possono compromettere la funzionalità delle strutture medesime, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi.

4. Qualora venga richiesto il pagamento dei servizi forniti nell'ambito delle strutture di cui al presente articolo, i beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a concordare preventivamente le relative tariffe con l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, fatto comunque salvo quanto previsto al riguardo dalla vigente normativa in materia di rifugi alpini.

Art. 6

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 4 devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale, contenente l'indicazione dell'itinerario cui è funzionale la struttura per la quale si chiede il contributo, con riferimento all'elenco di cui all'articolo 2;

b) relazione tecnica - descrittiva;

c) preventivo di spesa dettagliato, nonché progetto di massima e computo metrico estimativo.

2. La documentazione è esaminata dall'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, che provvede a stralciare o ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

3. L'ammontare del contributo è determinato in base alla spesa ritenuta ammissibile dall'Assessorato.

4. Le opere devono formare oggetto di specifica concessione edilizia, quando richiesta dalla legislazione in vigore.

Art. 7

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta degli interventi di cui alla presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

1. Nella Regione Valle d'Aosta la segnaletica di qualsiasi sentiero o itinerario deve conformarsi alle tipologie e alle caratteristiche tecniche che saranno definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. Chiunque realizzi una segnaletica difforme è tenuto ad eliminarla, ripristinando la situazione preesistente dei luoghi, o ad adeguarla alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art. 9

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate per anni cinque a decorrere dall'esercizio 1986 in annue Lire 700.000.000, graveranno, come indicato al successivo articolo 10 sui capitoli nn. 37175 - 37180 - 37185 - 37190 - 37195 che vengono istituiti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

- per l'anno 1986 mediante riduzione per Lire 700.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso - Settore 3: Oneri non ripartibili relativo alla quota interessi su mutui da contrarre; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 13.269.000.000;

- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per Lire 1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/ 1988 ".

La spesa annua complessiva prevista dalla presente legge potrà essere diversamente ripartita tra i capitoli sopraindicati con provvedimento di variazione al bilancio in relazione alle accertate necessità.

Art. 10

Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 700.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12 - Interventi promozionali per il turismo

Cap. 37175 (di nuova istituzione) Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.24.09 " Spese per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico

- LR 22 aprile 1986, n. 16, art. 3, 1° e 2° comma " L. 300.000.000

Cap. 37180 (di nuova istituzione) Codificazione: 2.1.1.4.1.2.10.24.09

" Spese per la manutenzione ordinaria delle opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico

- LR 22 aprile 1986, n. 16, art. 3, ultimo comma " L. 50.000.000

Cap. 37185 (di nuova istituzione) Codificazione: 2.1.2.3.8.3.10.24.09

" Contributi ad enti ed associazioni locali per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico

- LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 " L. 50.000.000

Cap. 37190 (di nuova istituzione) Codificazione 2.1.1.5.8.2.10.24.09

" Contributi a enti e associazioni locali per la manutenzione ordinaria delle opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico

- LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 " L. 100.000.000

Cap. 37195 (di nuova istituzione) Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09

" Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico

- LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 " L. 200.000.000

Totale in aumento L. 700.000.000

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.