Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16

Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti) (*).

(B.U. 29 agosto 2006, n. 36)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie

Art. 4 - Banca dati

CAPO II

INTRODUZIONE DEI CONTINGENTI DI ALCOOL, BIRRA E ZUCCHERO IN ESENZIONE FISCALE

Art. 5 - Soggetti assegnatari

Art. 6 - Assegnazione dei generi contingentati

Art. 7 - Introduzione

Art. 8 - Immissione in consumo

Art. 9 - (Omissis)

Art. 10 - (Omissis)

Art. 11 - Garanzie

CAPO III

ALCOOL

Art. 12 - Soggetti assegnatari

Art. 13 - Ripartizione del contingente di alcool

Art. 14 - Contrassegni

CAPO IV

BIRRA

Art. 15 - Soggetti assegnatari

Art. 16 - Ripartizione del contingente di birra

Art. 17 - Contrassegni

CAPO V

ZUCCHERO

Art. 18 - Soggetti assegnatari

Art. 19 - Ripartizione del contingente di zucchero

Art. 20 - Contrassegni

CAPO VI

SITUAZIONI CONTABILI

Art. 21 - Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione

Art. 22 - Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione

Art. 23 - Crediti di imposta

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 - Personale addetto e modalità di effettuazione dei controlli

Art. 25 - Sanzioni, sospensione e revoca del fido

Art. 26 - Applicazione delle sanzioni

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Art. 28 - Abrogazioni

Art. 29 - Disposizioni transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto) (1)

1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) alcool: lo spirito, i liquori e le acquaviti, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio regionale dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi, destinati agli impieghi elencati all'articolo 13;

b) ripartizione: la suddivisione dei contingenti in diverse tipologie di impiego;

c) assegnazione: l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 1 di una quota di contingente, determinata con le modalità stabilite dall'articolo 6;

d) fabbricazione: l'ottenimento, al termine di un determinato processo produttivo, di un prodotto finito contenente alcool, birra o zucchero in esenzione fiscale;

e) introduzione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero, previo assolvimento delle prescritte formalità fiscali; (2)

f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero, fabbricati o introdotti in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi di fabbricazione, i cui prodotti devono essere commercializzati in territorio regionale, la loro cessione in ambito regionale al consumatore finale, nonché il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce ed altra frutta autoctone; (3)

g) imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale da utilizzare nei processi produttivi, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; (4)

h) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite la catena distributiva; (5)

i) imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale titolari di licenza di esercizio e vendita di prodotti ottenuti dalla distillazione di vinacce autoctone e altra frutta autoctona;

j) catena distributiva: l'insieme degli operatori economici che, nell'ambito del territorio regionale, acquistano alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) e i), al fine di rivenderli nel territorio regionale; (6)

k) piccoli distillatori: le persone fisiche residenti nel territorio regionale, titolari di una licenza di esercizio per la distillazione in alambicchi di vinacce autoctone e altra frutta autoctona per uso familiare;

l) vinacce e frutta autoctoni: vinacce e frutta provenienti da coltivazioni in Valle d'Aosta.

Art. 3

(Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie) (7)

1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e le imprese assegnatarie sono disciplinati da apposita convenzione, di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle dogane sono definiti sulla base di apposito protocollo operativo sottoscritto dalle parti, le cui disposizioni, per gli aspetti che le riguardano, sono direttamente applicabili anche alle imprese assegnatarie.

3. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.

Art. 4

(Banca dati) (8)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese assegnatarie che introducono o immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.

2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi introdotti, fabbricati ed immessi in consumo in esenzione fiscale.

3. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di alcool, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi introdotti, fabbricati e immessi in consumo e i prezzi medi di cessione del predetto genere in esenzione fiscale, nonché i prezzi medi di cessione senza il beneficio dell'esenzione fiscale.

4. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

CAPO II

INTRODUZIONE DEI CONTINGENTI DI ALCOOL, BIRRA E ZUCCHERO IN ESENZIONE FISCALE (9)

Art. 5

(Soggetti assegnatari) (10)

1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

a) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione;

b) imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione.

Art. 6

(Assegnazione dei generi contingentati) (11)

1. L'assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, nell'ambito della quale sono emessi i buoni di prelievo, pari ad un quantitativo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell'ammontare stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Al soggetto assegnatario sono rilasciate ulteriori assegnazioni, entro i limiti del fido, sulla base dei quantitativi assegnati ed immessi in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale. (12)

4. I provvedimenti di assegnazione e quelli di reintegro hanno una validità non superiore a sei mesi, decorrenti dalla data di emissione. (13)

5. La Giunta regionale può inoltre rideterminare in corso d'anno l'ammontare dei fidi concessi in relazione alla disponibilità effettiva dei contingenti.

6. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.

Art. 7

(Introduzione) (14)

1. L'introduzione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione alla struttura competente dei dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, dei dati delle introduzioni.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa assegnataria e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane.

3. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.

4. Ogni buono di prelievo relativo ad un'introduzione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.

5. Le imprese assegnatarie e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci introdotti in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Immissione in consumo) (15)

1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, con la periodicità stabilita con deliberazione della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo.

2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese assegnatarie, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità e la coerenza dei dati forniti rispetto agli obblighi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La comunicazione, da parte delle imprese assegnatarie, di dati non concordanti con le quantità immesse in consumo, comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25.

4. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati o commercializzati nel territorio regionale.

Art. 9

(Vendita al dettaglio) (16)

Art. 10

(Responsabilità) (17)

Art. 11

(Garanzie) (18)

1. A garanzia del pagamento del diritto di cui all'articolo 7, comma 5, le imprese assegnatarie e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta. (19)

2. La durata e l'ammontare delle fideiussioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non inferiore al valore del diritto dovuto sui medesimi generi introdotti. (20)

3. Nel caso in cui la fideiussione di cui al comma 1 non sia prestata o rinnovata, le imprese assegnatarie sono escluse dalle assegnazioni di cui all'articolo 6, sino all'acquisizione della garanzia fideiussoria. (21)

CAPO III

ALCOOL

Art. 12

(Soggetti assegnatari)

1. Il contingente di alcool in esenzione fiscale è assegnato:

a) ad imprese autorizzate alla fabbricazione; (22)

b) ad imprese autorizzate alla commercializzazione; (23)

c) ad imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite e altra frutta autoctona;

d) a piccoli distillatori.

Art. 13

(Ripartizione del contingente di alcool)

1. Il contingente di alcool in esenzione fiscale può essere destinato ai seguenti impieghi:

a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni definite dal regolamento (CE) 15 gennaio 2008, n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; (24)

b) (25)

c) importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato alla commercializzazione (26);

d) importazione di alcool incorporato nelle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, destinato alle imprese per la commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito; (27)

e) produzione di acquavite di vinaccia e altra frutta autoctona da parte delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);

f) produzione di acquavite di vinaccia e altra frutta autoctona da parte di piccoli distillatori per uso familiare.

2. La fabbricazione effettuata presso terzi aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, commissionata da imprese assegnatarie ai sensi del comma 1, lettere a), c) ed e), deve essere conteggiata esclusivamente a titolo di assegnazione all'impresa committente. (28)

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi. (29)

Art. 14

(Contrassegni)

1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), c), d) ed e), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta". (30)

2. Le fascette devono essere contabilizzate ed applicate secondo la normativa vigente per i contrassegni sui prodotti alcolici nazionali.

3. Le fascette sono fornite dalla struttura competente; la struttura competente provvede inoltre alla contabilità di carico e scarico dei contrassegni per ciascuna impresa assegnataria richiedente.

3bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione. (31)

CAPO IV

BIRRA

Art. 15

(Soggetti assegnatari)

1. Il contingente di birra in esenzione fiscale è assegnato:

a) ad imprese autorizzate alla fabbricazione; (32)

b) ad imprese autorizzate alla commercializzazione. (33)

Art. 16

(Ripartizione del contingente di birra)

1. Il contingente di birra in esenzione fiscale può essere destinato ai seguenti impieghi:

a) fabbricazione e successivo confezionamento in bottiglie, lattine e fusti metallici;

b) commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente annuo di birra in esenzione fiscale tra le diverse tipologie di impiego, secondo le disponibilità dello stesso.

Art. 17

(Contrassegni)

1. Ai fini dell'immissione in consumo, la birra impiegata ai sensi dell'articolo 16 deve essere contrassegnata con la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta", apposta (34):

a) per le bottiglie e le lattine, sui tappi o mediante applicazione di etichette adesive inamovibili;

b) per i fusti metallici, mediante applicazione di capsula monouso sullo spinone e dicitura ad inchiostro.

1bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita del prodotto in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione. (35)

CAPO V

ZUCCHERO

Art. 18

(Soggetti assegnatari)

1. Il contingente di zucchero in esenzione fiscale è assegnato:

a) ad imprese autorizzate alla fabbricazione; (36)

b) ad imprese autorizzate alla commercializzazione. (37)

Art. 19

(Ripartizione del contingente di zucchero)

1. Il contingente di zucchero in esenzione fiscale può essere destinato ai seguenti impieghi:

a) utilizzazione nel processo produttivo;

b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero confezionato (38).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente annuo di zucchero in esenzione fiscale tra le diverse tipologie di impiego, secondo le disponibilità dello stesso.

3. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale. (39)

Art. 20

(Contrassegni)

1. Ai fini dell'immissione in consumo, lo zucchero e le confezioni di prodotti finiti derivati dall'impiego di zucchero ai sensi dell'articolo 19 devono essere contrassegnati con la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta" (40).

CAPO VI

SITUAZIONI CONTABILI

Art. 21

(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione) (41)

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare:

a) il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e immessi in lavorazione;

b) il saldo tra i prodotti finiti e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.

2. Qualora dal saldo di cui al comma 1, lettera a), risultino quantitativi introdotti in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché possa provvedere a richiederne la copertura.

Art. 22

(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione) (42)

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.

Art. 23

(Crediti di imposta) (43)

1. Le imprese assegnatarie non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi introdotti o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.

2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente non convalida l'inserimento delle immissioni in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle introduzioni o fabbricazioni nella banca dati di cui all'articolo 4.

CAPO VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24

(Personale addetto e modalità di effettuazione dei controlli)

1. Il personale dipendente della struttura competente, appartenente a categorie non inferiori alla C, designato con provvedimento del dirigente responsabile, effettua, anche mediante la collaborazione di soggetti esterni, le ispezioni e i controlli atti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, provvedendo, se del caso, ad accertare le violazioni di cui all'articolo 25. Delle ispezioni è redatto processo verbale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il personale autorizzato può accedere liberamente alle sedi amministrative, agli stabilimenti o alle sedi operative degli operatori economici di cui alla presente legge, prendere visione della documentazione inerente ai prezzi praticati dal momento dell'importazione o fabbricazione fino alla vendita al consumatore finale. (44)

2bis. (45).

Art. 25

(Sanzioni, sospensione e revoca del fido)

1. L'omessa comunicazione dei dati necessari al funzionamento della banca dati di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative all'introduzione e all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000. (46)

3. (47)

4. Le imprese assegnatarie che non rispettino le ripartizioni tra le diverse tipologie di impiego determinate ai sensi degli articoli 13, 16 e 19 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000. (48)

5. Le imprese assegnatarie che violino l'obbligo di contrassegnare i prodotti da immettere in consumo secondo le modalità stabilite dagli articoli 14, 17 e 20 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. (49)

5bis. Gli operatori economici che commercializzano i generi in esenzione fiscale con modalità difformi da quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 14, comma 3bis, 17, comma 1bis, e 19, comma 3, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000. (50)

6. L'impedimento o gli ostacoli comunque posti alle ispezioni e ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei cinque anni successivi alla contestazione della precedente, le relative sanzioni sono raddoppiate. (51)

8. Nel caso in cui sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, il dirigente della struttura competente dispone nei confronti delle imprese assegnatarie la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione. (52)

9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese assegnatarie o l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate. (53)

Art. 26

(Applicazione delle sanzioni) (54)

1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25, commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 14, 17 e 20 della presente legge è determinato in euro 248.000 per l'anno 2006, in euro 8.000 per l'anno 2007 e in annui euro 44.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 negli obiettivi programmatici 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008:

a) per l'anno 2006, per euro 240.000 nell'obiettivo programmatico 2.1.5 al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico) e per euro 8.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici, comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.));

b) per l'anno 2007, per euro 8.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici, comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.));

c) per l'anno 2008, per euro 36.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20481 (Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale) e per euro 8.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici, comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)).

4. I proventi del diritto regionale previsto all'articolo 7, comma 6, sono introitati sul capitolo 400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. (55)

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Il titolo IV del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale) è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al regolam. reg. 29 gennaio 1973 incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 31 dicembre 2006, la ripartizione, l'assegnazione e l'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale continuano ad essere disciplinate dal regolam. reg. 29 gennaio 1973.

2. Alla data del 31 dicembre 2006, le situazioni di squilibrio contabile risultanti dalla differenza tra i quantitativi di contingente importato e i buoni versati costituenti un debito d'imposta sono segnalate all'Agenzia delle dogane, affinché essa possa provvedere a richiederne la copertura; gli eventuali crediti d'imposta in essere alla medesima data non sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

3. Le situazioni di squilibrio tra le quantità di contingente importato e i buoni versati dalle imprese non operative in Valle d'Aosta nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge sono da considerare non suscettibili di ripianamento, intendendo per imprese non operative quelle che abbiano cessato di svolgere la loro attività nel territorio regionale o non risultino aver registrato operazioni contabili relative ai generi di cui alla presente legge.

(*) L'articolo 35 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, aveva sospeso l'efficacia della presente legge a far data dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 35 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9 è stato abrogato dall'articolo 26 della L.R.. 2 dicembre 2008, n. 27.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che importano, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e definisce criteri e modalità per l'immissione in consumo e la vendita dei predetti generi contingentati.".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"e) importazione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero;".

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero e loro derivati, fabbricati o importati in esenzione fiscale, la loro cessione al consumatore finale ed il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce e altra frutta autoctona;".

(4) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"g) imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale da utilizzare nei processi produttivi, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;".

(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"h) imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite grossisti, dettaglianti ed equiparati, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;".

(6) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 5, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera j), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"j) grossisti e dettaglianti: gli operatori economici che acquistano alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) ed i), al fine di rivenderli. Ad essi sono equiparati i soggetti che acquistano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale per utilizzarli nel processo produttivo e cederli, successivamente, ad imprese della distribuzione;".

(7) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici)

1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici sono disciplinati da apposite convenzioni, di durata triennale, approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.".

(8) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Banca dati)

1. La struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, per le finalità di cui alla presente legge, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese importatrici, i grossisti e i soggetti ad essi equiparati che immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.

2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese importatrici e i grossisti devono comunicare alla struttura competente, per via informatica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi importati, fabbricati e, settimanalmente, di quelli immessi in consumo in esenzione fiscale.

3. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1.".

(9) Rubrica così modificata dall'art. 5 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica del CAPO II recitava:

"IMPORTAZIONE DEI CONTINGENTI DI ALCOOL, BIRRA E ZUCCHERO IN ESENZIONE FISCALE"

(10) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Soggetti importatori)

1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

a) imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;

b) imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione.".

(11) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

"(Assegnazione dei generi contingentati)

1. L'assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all'articolo 5 che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, pari al 50 per cento dei quantitativi immessi in consumo nell'anno precedente.

2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell'ammontare stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ammontare del fido è reintegrato con successive assegnazioni sulla base dell'immissione in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

4. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.".

(12) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. L'ammontare del fido è reintegrato con successive assegnazioni sulla base dell'immissione in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.".

(13) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.".

(14) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

L'articolo 7 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 16, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"(Importazione)

1. L'importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione telematica alla banca dati di cui all'articolo 4 di tutti i dati relativi ai quantitativi importati; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre due giorni lavorativi, dei dati delle importazioni.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.

3. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all'articolo 4, la tipologia, i quantitativi, la provenienza e i prezzi unitari dei prodotti importati in esenzione fiscale.

5. Ogni buono di prelievo relativo ad un'importazione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.

6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 20 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4:

"(Importazione)

1. L'assegnazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene a mezzo di buoni di prelievo rilasciati dalla struttura competente entro i limiti del fido.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dello stesso ufficio o da un suo delegato.

3. I buoni di prelievo hanno una validità non superiore a quattro mesi dalla data di emissione.

4. Ai fini della gestione contabile del fido, ogni importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale deve essere comunicata, entro due giorni lavorativi, alla struttura competente, mediante l'invio degli estremi della documentazione di scorta delle merci; il mancato o il ritardato invio determina la sospensione del fido.

5. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.

6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Importazione)

1. L'assegnazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene a mezzo di buoni di prelievo rilasciati dalla struttura competente entro i limiti del fido.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dello stesso ufficio o da un suo delegato.

3. I buoni di prelievo hanno una validità non superiore a quattro mesi dalla data di emissione.

4. Ai fini della gestione contabile del fido, ogni importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale deve essere comunicata, entro due giorni lavorativi, alla struttura competente, mediante l'invio degli estremi della documentazione di scorta delle merci; il mancato o il ritardato invio determina la sospensione del fido.

5. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.

6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare una tassa regionale sui quantitativi di alcool, birra e zucchero importati in esenzione fiscale, il cui ammontare, nella misura massima del 15 per cento del valore dell'esenzione fiscale per ciascuna tipologia di genere contingentato, e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

7. In caso di mancato versamento della tassa regionale, le imprese debitrici sono sospese dall'importazione e dalla vendita di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.".

(15) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Immissione in consumo)

1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati importati in esenzione fiscale, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all'articolo 4, la tipologia, i quantitativi, i destinatari ed i prezzi unitari dei prodotti ceduti in esenzione fiscale.

2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese importatrici, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità dei dati forniti rispetto ai criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 4.

3. La comunicazione, da parte delle imprese importatrici, di dati discordanti rispetto alle quantità immesse in consumo comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25.

4. Una volta effettuata l'immissione in consumo da parte delle imprese importatrici, l'ulteriore cessione ad altri operatori economici di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale da parte dei grossisti e dei soggetti ad essi equiparati è subordinata ai medesimi adempimenti di cui al comma 1.".

(16) Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Vendita al dettaglio)

1. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati nel territorio regionale.

2. I dettaglianti sono tenuti ad esporre i prezzi praticati al pubblico per le merci da vendere in esenzione fiscale, differenziandoli dal prezzo delle medesime merci vendute senza il beneficio dell'esenzione fiscale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali da parte dei consumatori finali.

4. I dettaglianti sono tenuti ad applicare prezzi di vendita conformi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 3.".

(17) Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Responsabilità)

1. Le imprese importatrici e i grossisti sono responsabili delle modalità d'acquisto, del trasporto e della corretta conservazione dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), i) e k), sono inoltre tenuti a garantire la qualità di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale, impiegati nel processo produttivo, e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene degli alimenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la struttura competente è autorizzata ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla qualità dei prodotti importati o immessi in consumo.".

(18) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 3, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(Garanzie)

1. Le imprese importatrici devono prestare, a garanzia del pagamento delle imposte relative alle rimanenze, escluse quelle dei depositi fiscali, di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, nei casi di mancata utilizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, a beneficio dell'Agenzia delle dogane.

2. A garanzia del pagamento della tassa regionale di cui all'articolo 7, comma 6, le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono inoltre depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta.

3. La durata e l'ammontare delle fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura in ogni caso non inferiore al valore delle imposte e della tassa regionale dovute sui medesimi generi importati.

4. Nel caso in cui le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 non siano prestate o rinnovate, le imprese importatrici sono escluse dalle assegnazioni di cui all'articolo 6, sino all'acquisizione della garanzia fideiussoria.".

(19) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Le imprese importatrici devono prestare, a garanzia del pagamento delle imposte relative alle rimanenze, escluse quelle dei depositi fiscali, di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, nei casi di mancata utilizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, a beneficio dell'Agenzia delle dogane.".

(20) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 11 recitava:

"2. A garanzia del pagamento della tassa regionale di cui all'articolo 7, comma 6, le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono inoltre depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta.".

(21) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. La durata e l'ammontare delle fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura in ogni caso non inferiore al valore delle imposte e della tassa regionale dovute sui medesimi generi importati.".

(22) Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 recitava:

"a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;".

(23) Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 12 recitava:

"b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;".

(24) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13 recitava:

"a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1576/89/CEE del Consiglio del 29 maggio 1989, relativo alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;".

(25) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 13 recitava:

"b) fabbricazione di bevande alcoliche ottenute con l'utilizzo di piante officinali;".

(26) Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 3, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 recitava:

"c) importazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato come tale alla commercializzazione;"

(27) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 3, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 13 recitava:

"d) importazione di alcool incorporato nelle bevande spiritose di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89, destinato alle imprese per la commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito;".

(28) Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. La fabbricazione effettuata presso terzi aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, commissionata da imprese assegnatarie ai sensi del comma 1, lettere a) e b), deve essere conteggiata esclusivamente a titolo di assegnazione all'impresa committente.".

(29) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 5, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi, nonché le tipologie di prodotti rientranti nel contingente medesimo, secondo le disponibilità dello stesso.".

(30) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 14 recitava:

"1. Ai fini dell'immissione in consumo, le confezioni di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, indicanti l'anno di produzione e recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta".".

(31) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

(32) Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 15 recitava:

"a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;".

(33) Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 15 recitava:

"b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione.".

(34) Alinea così modificato dall'art. 20, comma 4, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 17 recitava:

"1. Ai fini dell'immissione in consumo, la birra impiegata ai sensi dell'articolo 16 deve essere contrassegnata, progressivamente, anno per anno, con la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta", apposta:"

(35) Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

(36) Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 18 recitava:

"a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;".

(37) Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 18 recitava:

"b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione.".

(38) Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 5, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 19 recitava:

"b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero e prodotti finiti, da esso derivati.".

(39) Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 19 recitava:

"3. La Giunta regionale può inoltre definire, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.".

(40) Alinea così modificato dall'art. 20, comma 4, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"1. Ai fini dell'immissione in consumo, lo zucchero e le confezioni di prodotti finiti derivati dall'impiego di zucchero ai sensi dell'articolo 19 devono essere contrassegnati, progressivamente, anno per anno, con la dicitura:".

(41) Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 21 recitava:

"(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione)

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero importati in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi fabbricati.

2. Qualora il saldo di cui al comma 1 evidenzi quantitativi importati in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché essa possa provvedere a richiederne la copertura.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2007, le imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione devono immettere in consumo le merci fabbricate mediante l'impiego di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di avvenuta fabbricazione; l'immissione in consumo in esenzione fiscale, decorso tale termine, comporta la riduzione dell'assegnazione nella misura minima del 20 per cento. La mancata immissione in consumo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvenuta fabbricazione comporta la riduzione del fido spettante per l'anno successivo nella misura del 50 per cento.".

(42) Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

"(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione)

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese importatrici una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra le merci importate in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi venduti.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di smaltire le rimanenze di magazzino, le imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione devono immettere in consumo in esenzione fiscale tali rimanenze non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di avvenuta importazione; l'immissione in consumo in esenzione fiscale, decorso tale termine, comporta la riduzione dell'assegnazione nella misura minima del 20 per cento. La mancata immissione in consumo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvenuta importazione comporta la riduzione del fido spettante per l'anno successivo nella misura del 50 per cento.".

(43) Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 23 recitava:

"(Crediti di imposta)

1. Le imprese importatrici non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi importati o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, e dall'articolo 22, comma 2.

2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente, mediante la banca dati di cui all'articolo 4, inibisce l'immissione in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle importazioni o fabbricazioni.".

(44) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 24 recitava:

"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, relative all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

(45) Comma abrogato dall'art. 22, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 16, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, il testo del comma 2bis dell'articolo 24 recitava:

"2bis. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo emergano sui prezzi di vendita dei generi in esenzione fiscale rincari eccessivi o ingiustificati anche con riferimento alle merci ad accisa assolta, la Giunta regionale può disporre, per le imprese importatrici, la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, o, nei casi più gravi, la revoca del fido e, per gli altri operatori economici, l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità della violazione accertata. La revoca del fido o l'inibizione della vendita comportano, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'articolo 4.".

(46) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 25 recitava:

"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, relative all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

(47) Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 25 recitava:

"3. I dettaglianti che violino le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.".

(48) Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 25 recitava:

"4. Le imprese importatrici che non rispettino le ripartizioni tra le diverse tipologie di impiego determinate ai sensi degli articoli 13, 16 e 19 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000.".

(49) Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 25 recitava:

"5. Le imprese importatrici che violino l'obbligo di contrassegnare i prodotti da immettere in consumo secondo le modalità stabilite dagli articoli 14, 17 e 20 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.".

(50) Comma inserito dall'art. 23, comma 4, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

(51) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 5, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 25 recitava:

"7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le relative sanzioni sono raddoppiate.".

(52) Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 25 recitava:

"8. Nel caso in cui sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, il dirigente della struttura competente dispone nei confronti delle imprese importatrici la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione.".

(53) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 6, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Il comma 9 dell'articolo 25 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 16, comma 5, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese importatrici o l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate per gli altri operatori economici. La revoca del fido o l'inibizione dalle vendite comporta, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'articolo 4.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 25 recitava:

"9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese importatrici o l'inibizione dalle vendite in esenzione fiscale per gli altri operatori economici. La revoca del fido o l'inibizione dalle vendite comporta, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'articolo 4.".

(54) Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 26 recitava:

"(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

(55) Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 2 dicembre 2008, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 27 recitava:

"4. I proventi della tassa regionale prevista all'articolo 7, comma 6, sono introitati sul capitolo 400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.".