Legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 17 aprile 1998, n. 15

Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane).

(B.U. 28 aprile 1998, n. 18)

INDICE

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 1002

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Composizione della commissione

Art. 3 - Funzionamento della commissione

Art. 4 - Domande di autorizzazione

Art. 5 - Elementi di valutazione

Art. 6 - Definizioni

Art. 7 - Criteri di valutazione della commissione per il rilascio di nuove autorizzazioni

Art. 8 - Criteri di valutazione della commissione per l'ampliamento di panifici esistenti

Art. 9 - Criteri di valutazione della commissione per il trasferimento di panifici esistenti

Art. 10 - Attivazione degli impianti

Art. 11 - Sospensione dell'attività

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 7

Art. 12 - Modificazioni all'art. 2, comma 3

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Oneri finanziari

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 1002

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di nomina e di funzionamento della commissione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) ed i criteri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della panificazione.

Art. 2

(Composizione della commissione)

1. La commissione di cui all'art. 1 è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di funzioni camerali, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di funzioni camerali, di seguito denominata struttura competente, o suo sostituto;

c) un funzionario della struttura competente, o suo sostituto, che svolge anche le funzioni di segretario;

d) un rappresentante dell'associazione panificatori, designato dall'associazione stessa, o suo sostituto;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo sostituto;

f) un rappresentante del Comune interessato, designato dal Sindaco, o suo sostituto.

2. La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di funzioni camerali.

3. Ai componenti della commissione, ad eccezione dei funzionari regionali e dei rappresentanti comunali, spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di riunione, un gettone di presenza di lire cinquantamila.

Art. 3

(Funzionamento della commissione)

1. La commissione è convocata dal presidente almeno otto giorni prima della seduta con l'invio dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e della documentazione necessaria all'espressione della valutazione.

2. Le riunioni della commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

3. La commissione esprime parere a maggioranza; l'astensione di uno dei componenti equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4

(Domande di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e al trasferimento di panifici devono essere presentate presso la struttura competente, che le esamina secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e al trasferimento di panifici dev'essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente.

Art. 5

(Elementi di valutazione)

1. La commissione valuta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della l. 1002/1956, l'opportunità di installazione di nuovi impianti di panificazione, nonché di trasferimento e potenziamento in relazione a:

a) densità dei panifici esistenti;

b) volume della produzione di pane;

c) località interessata;

d) presumibile domanda da parte dei potenziali utenti, residenti e turisti.

Art. 6

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per densità, il rapporto tra il volume di produzione autorizzata dei panifici esistenti nella località interessata e la domanda di pane dei potenziali utenti;

b) per volume della produzione, la potenzialità reale autorizzata giornaliera, cioè la relazione esistente tra somma effettiva delle superfici delle camere di cottura dei forni per panificazione nella misura seguente: 1 m² = 37,5 kg per ciclo produttivo; nei casi di non corrispondenza tra superficie e potenzialità autorizzata, si fa comunque sempre riferimento alla superficie autorizzata;

c) per località, il comune direttamente interessato dall'impianto, nonché il territorio facente capo alla somma dei territori dei comuni confinanti al comune interessato, purché collegati direttamente da vie di comunicazione, escluse le vie inter-vallive, costituite da colli carrozzabili;

d) per residenti, il dato più aggiornato al momento della convocazione della commissione, fornito dalla struttura regionale competente in materia di vigilanza anagrafica;

e) per turisti, la media giornaliera delle presenze turistiche nel mese di agosto, nell'ambito delle località come definite dalla lett. c), calcolata in base ai dati forniti dalla struttura regionale competente in materia di turismo;

f) per consumo medio pro capite, il valore più recente rilevato dall'ISTAT, riferito alla Regione autonoma Valle d'Aosta. I valori, se decimali, sono arrotondati per eccesso all'unità superiore;

g) per domanda di pane, il consumo medio pro capite moltiplicato per la somma dei residenti e dei turisti nella località;

h) per offerta di pane, il volume di produzione autorizzato nella località.

Art. 7

(Criteri di valutazione della commissione per il rilascio di nuove autorizzazioni)

1. La commissione valuta l'opportunità dell'installazione di nuovi panifici considerando come obiettivo il raggiungimento, nella località interessata, della produzione di un quantitativo di pane pari alla domanda.

2. Nelle località in cui l'offerta di pane è inferiore alla domanda, le richieste di installazione di nuovi panifici per una potenzialità eccedente la domanda sono valutate positivamente a condizione che non comportino aumenti dell'offerta superiori a 1,5 volte la parte di domanda non coperta, con la possibilità di raggiungere comunque un volume minimo di produzione pari a 300 kg.

Art. 8

(Criteri di valutazione della commissione per l'ampliamento di panifici esistenti)

1. La commissione esprime parere favorevole agli ampliamenti di panifici esistenti, con o senza sostituzione del forno, indipendentemente dal rapporto tra domanda ed offerta nella località interessata, fino ad un aumento del venti per cento, per una sola volta, della potenzialità originaria autorizzata.

2. La commissione esprime, comunque, parere favorevole agli ampliamenti richiesti per il raggiungimento di un volume di produzione minimo di 300 kg.

3. Eventuali ampliamenti dell'impianto attuati senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 3 della l. 1002/1956 sono comunque soggetti all'esame della commissione, in base ai criteri di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui alla l. 1002/1956.

4. Le trasformazioni dei panifici che non comportino aumenti o diminuzioni di potenzialità non sono soggette al parere della commissione, ma sono autorizzate dal dirigente della struttura competente.

Art. 9

(Criteri di valutazione della commissione per il trasferimento di panifici esistenti)

1. La commissione valuta positivamente:

a) ogni trasferimento di impianto all'interno dello stesso comune;

b) ogni trasferimento di impianto in comune diverso, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'art. 7.

2. Per i trasferimenti di impianti in comune diverso, eventuali deroghe ai criteri di cui all'art. 7 possono essere adottate dalla commissione in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi documentati.

Art. 10

(Attivazione degli impianti)

1. Gli impianti di nuova installazione nonché quelli per i quali è stato richiesto l'ampliamento o il trasferimento devono essere completamente attivati entro un anno dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari da parte della commissione di cui all'art. 3, comma 3, della l. 1002/1956, e previo rilascio della licenza di esercizio della panificazione da parte del dirigente della struttura competente.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'autorizzazione all'installazione, all'ampliamento o al trasferimento decade automaticamente.

3. Il dirigente della struttura competente può, per gravi motivi documentati, prorogare di ulteriori sei mesi la data di avvio degli impianti.

Art. 11

(Sospensione dell'attività)

1. La sospensione dell'attività di panificazione, dichiarata dalla ditta titolare di autorizzazione o accertata d'ufficio, non può avere durata superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal dirigente della struttura competente per causa di forza maggiore, adeguatamente motivata. Ai titolari degli esercizi, di cui sia accertata l'inattività da parte della struttura competente, viene comunicata la diffida alla riattivazione entro centoventi giorni dalla notifica della diffida stessa. Trascorso inutilmente tale termine, il dirigente della struttura competente adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 7

Art. 12

(Modificazioni all'art. 2, comma 3)

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane) è sostituito dal seguente:

"3. Gli artigiani panificatori, di norma cumulativamente per ogni comune, devono trasmettere, alla struttura regionale competente in materia di funzioni camerali, le modalità di lavoro prescelte, di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 gennaio di ogni anno. Eventuali variazioni delle modalità di lavoro prescelte devono essere comunicate, con le stesse modalità adottate per la prima comunicazione, almeno trenta giorni prima della loro adozione."

CAPO III

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 13

(Oneri finanziari)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1998 in lire un milione, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998.

2. A decorrere dall'anno 1999, l'onere sarà determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.