Legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 11 luglio 1996, n. 15

Bollettino ufficiale regionale 23 07 1996 n. 33

Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere

Art. 3 - Attività estrattive e piano regionale delle attività estrattive

TITOLO II

REPERIMENTO DEI MATERIALI DI CAVA

Art. 4 - Individuazione di aree estrattive per la realizzazione delle opere pubbliche e private

Art. 5 - Procedure per l'adozione e l'approvazione del piano delle attività estrattive

Art. 6 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 7 - Domanda di autorizzazione

Art. 8 - Conferenza dei servizi

Art. 9 - Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto del provvedimento

Art. 10 - Modificazione del provvedimento di autorizzazione

Art. 11 - Subingresso nell'autorizzazione

Art. 12 - Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione

CAPO II

REGIME DI CONCESSIONE

Art. 13 - Regime di concessione

Art. 14 - Diritti dei privati in caso di concessione

Art. 15 - Estrazione di materiale di cava per interventi pubblici urgenti

Art. 16 - Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi

Art. 17 - Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva

Art. 18 - Prescrizioni comuni a più cave

Art. 19 - Estinzione e revoca dell'autorizzazione e della concessione

CAPO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 - Vigilanza

Art. 21 - Adempimenti particolari

Art. 22 - Sanzioni

Art. 23 - Polizia mineraria

TITOLO IV

RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE

Art. 24 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25 - Regime transitorio

Art. 26 - Ordinamento degli uffici

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Art. 28 - Variazioni di bilancio

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 29 - Abrogazione di leggi regionali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in conformità alle norme statutarie ed agli art. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e gli altri interventi sul suolo che comportino utilizzazione a scopo prevalentemente imprenditoriale di materiale di cava estratto, ad esclusione del prelievo di pietrame di cui all'art. 16.

Art. 2

(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere)

1. La competenza al rilascio o al diniego dell'autorizzazione relativa alla prosecuzione delle attività estrattive, all'apertura di nuove cave o torbiere, agli ampliamenti ed ai subingressi nelle coltivazioni, alle opere ed agli impianti fissi, ivi compresi quelli di frantumazione e vagliatura, a servizio della coltivazione, alle proroghe e rinnovi, all'assegnazione di somme per il ripristino ambientale di cave dismesse è della Giunta regionale, sulla base dei provvedimenti adottati dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 8 nonché, ove necessario, del parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 15 della l.r. 6/1991, la predisposizione dei relativi atti amministrativi è curata dalla struttura regionale competente in materia di miniere e cave.

3. Per le zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico, di competenza regionale sia propria sia delegata, l'autorizzazione contiene anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto a tutela dei vincoli anzidetti, fermo restando quanto disposto all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

Art. 3

(Attività estrattive e piano regionale delle attività estrattive)

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali approvati ai sensi della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 15.

2. Sino a quando non viene approvato il piano regionale delle attività estrattive relativamente alla tipologia di materiale per cui è presentata la domanda di autorizzazione, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave o torbiere, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli art. 7 e 8.

TITOLO II

REPERIMENTO DEI MATERIALI DI CAVA

Art. 4

(Individuazione di aree estrattive per la realizzazione delle opere pubbliche e private)

1. Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere ed interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente e dei privati ed alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, nonché per contemperare tali esigenze con quelle di tutela del territorio, la Regione individua, sentiti i Comuni e i privati, e anche su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'art. 1, comma 2.

2. Nelle zone estrattive che saranno determinate ai sensi del comma 1, l'attività di coltivazione di cava può proseguire od iniziare, anche se in contrasto con un'eventuale diversa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici che dovranno essere adeguati a detta previsione; le opere e gli impianti fissi a servizio della coltivazione sono considerati di pubblico interesse.

3. Le determinazioni e individuazioni di cui al comma 1 sono proposte dalla Giunta regionale nell'ambito del piano o dei piani regionali delle attività estrattive che contengono l'indicazione delle aree che rivestono interesse per le attività anzidette.

4. Il piano delle attività estrattive per i suoi effetti nei campi dello sviluppo economico, della tutela ambientale e dell'assetto del territorio è uno strumento di pianificazione strategico per la Regione.

5. La pianificazione coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, di carattere economico, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale.

6. Il piano deve perseguire l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, considerando i seguenti aspetti:

a) valutazione dei fabbisogni, per un arco di tempo decennale, in vista della realizzazione delle opere previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e pietre affini ad uso ornamentale, della valorizzazione della produzione;

b) valutazione delle risorse indicando le fonti di approvvigionamento delle attività produttive del settore e gli effetti a livello occupazionale;

c) valutazione e individuazione di fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;

d) valutazione degli effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con particolare riferimento:

1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;

2) alla tutela dell'inquinamento da polveri;

3) alla tutela del paesaggio collegando le nuove previsioni di approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi;

4) alla tutela dell'ambiente naturale;

5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;

6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività estrattive, in atto o abbandonate;

e) valutazione degli interventi di ripristino o di riconversione ambientale al fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio sia per le aree di cava abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.

7. Il piano delle attività estrattive è costituito da:

a) relazione generale contenente le valutazioni di cui al comma 6;

b) elenco e descrizione delle aree di cava in esercizio;

c) elenco e descrizione delle cave dismesse ed ancora suscettibili di sfruttamento;

d) elenco e descrizione delle nuove aree per attività estrattive;

e) elenco e descrizione delle aree già soggette ad attività estrattiva non più suscettibili di sfruttamento e per le quali è auspicabile un intervento di ripristino ovvero di riconversione ambientale.

8. Le aree di cui al comma 7, lett. b), c) e d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino da un punto di vista tecnico, geologico ed economico il giacimento.

9. La Regione promuove nuove iniziative volte ad incentivare il settore della coltivazione e della successiva lavorazione del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, nonché la protezione e lo sviluppo dei relativi prodotti ed utilizzi.

10. La Regione istituisce provvidenze specifiche per assicurare l'ordinato sviluppo delle risorse naturali costituite dal marmo e dalle pietre affini ad uso ornamentale, nonché lo sviluppo socio-economico e tecnologico del settore, nel rispetto dei beni culturali ed ambientali e nella promozione dei valori tradizionali, artistici ed architettonici locali.

Art. 5

(Procedure per l'adozione e l'approvazione del piano delle attività estrattive)

1. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa acquisizione, da parte della stessa, del parere del Comitato scientifico per l'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 6/1991, nonché delle amministrazioni comunali interessate.

2. Il piano viene quindi depositato presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave ed affisso all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla affissione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di modifica alla struttura di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui le osservazioni e proposte di cui al comma 3 siano finalizzate all'inserimento nel piano di ulteriori aree estrattive, il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui all'art. 4, comma 8, nonché dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 7 della l.r. 6/1991, che saranno inoltrati, a cura della struttura di cui al comma 2, al Comitato scientifico per l'ambiente affinché esprima il parere di competenza.

5. Il piano regionale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio regionale entro i centoventi giorni successivi al termine di cui al comma 3 o alla data di ricezione del parere di cui al comma 4 e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Con la stessa procedura il piano è sottoposto a verifica almeno ogni tre anni, onde salvaguardare l'approvvigionamento dal proprio territorio dei materiali indicati all'art. 4 ed al fine di sopperire alle esigenze sopraindicate.

7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, il piano viene redatto tenuto conto, ove esistano, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale di cui all'art. 6, considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la rilevanza per l'economia regionale della coltivazione di tali minerali.

Art. 6

(Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale)

1. La Regione, con provvedimento della Giunta regionale, istituisce presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave, il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

2. Il catasto comprende:

a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e in atto come risultano censiti dai competenti organi ministeriali e regionali delle cave inattive e abbandonate, dei nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive e lavorative;

b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti per ogni cava;

c) i dati storici per ogni cava;

d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso, comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti e le opere più significative in cui gli stessi siano stati impiegati.

3. L'aggiornamento viene effettuato contemporaneamente alla revisione del piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale a cura della struttura di cui al comma 1.

4. Il catasto è pubblico.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

(PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE)

Art. 7

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione per le cave e torbiere dev'essere presentata alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave e contenere i seguenti dati:

a) le generalità ed il domicilio dei soggetti richiedenti; la ditta, la ragione sociale o la denominazione sociale per le imprese esercitate in forma individuale o collettiva;

b) l'ubicazione della cava o della torbiera, l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda, il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre;

c) il materiale o i materiali da coltivare;

d) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda sostituisce la domanda di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 6/1991.

3. La domanda dev'essere corredata dei seguenti allegati, nel numero massimo di otto copie che ne costituiscono parte integrante:

a) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta ufficiale 1° giugno 1988, n. 127, serie generale;

b) studio idrogeologico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) relazione tecnico-economica;

2) corografia;

3) planimetria catastale;

4) rilievo topografico dell'area oggetto della coltivazione;

5) planimetria e sezioni della situazione esistente;

6) planimetria e sezioni di progetto;

7) disegni delle opere d'arte;

8) monografie capisaldi;

9) documentazione fotografica;

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

3) disegni delle opere d'arte;

4) computo metrico estimativo;

f) piano di sicurezza dei lavori di cava;

g) per le imprese individuali, dichiarazione di essere iscritte all'Ufficio registro ditte dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato; per le società di persone e di capitali, al registro delle imprese;

h) titolo giuridico, in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione, e referenze bancarie;

i) ricevuta del versamento a favore della Regione per le spese tecniche di istruttoria.

4. Qualora la domanda di autorizzazione riguardi anche gli impianti indicati all'art. 2, comma 1, la stessa è integrata con i seguenti dati:

a) ubicazione dell'impianto;

b) durata di mantenimento dell'impianto in sito.

5. La domanda di cui al comma 4 dev'essere anche corredata dei seguenti allegati, nello stesso numero di copie di cui al comma 3, che ne costituiscono parte integrante:

a) relazione tecnica;

b) planimetria dell'impianto e delle opere a servizio dello stesso;

c) schema dell'impianto.

6. Ove sia prevista la valutazione di impatto ambientale sui progetti, il richiedente dovrà inoltre corredare la domanda della documentazione prevista dalle norme di cui alla l.r. 6/1991.

7. L'istruttoria è curata dalla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, la quale provvede a:

a) acquisire le determinazioni della conferenza dei servizi di cui all'art. 8 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale;

b) trasmettere tale parere alla struttura regionale di cui alla lett. a);

c) ricevere dalla struttura regionale di cui alla lett. a) il parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della l.r. 6/1991, da acquisirsi a cura della stessa struttura regionale secondo la procedura prevista dalla sopracitata legge.

8. Ove l'istruttoria riguardi cave o torbiere situate in zone assoggettate a vincolo pubblicistico di competenza regionale, la struttura regionale competente in materia di miniere e cave cura il coordinamento del complesso dell'attività istruttoria con le competenti strutture degli altri assessorati regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.

9. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, la domanda è trasmessa dalla struttura regionale competente in materia di miniere e cave anche alla struttura regionale competente in materia di sanità, che esprime il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 8.

10. Le spese tecniche per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente ed il relativo importo forfetario è introitato dall'Amministrazione regionale sul capitolo n. 9700 (Ricuperi, rimborsi e proventi diversi) del corrente esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari del bilancio di previsione della Regione.

11. L'ammontare delle spese di cui al comma 10 è fissato, per l'anno 1996, in lire 600.000 e successivamente sarà rideterminato, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, ogni tre anni, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 8

(Conferenza dei servizi)

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) la struttura regionale competente in materia di miniere e cave indice una conferenza dei servizi invitando a partecipare alla medesima i rappresentanti delle strutture regionali e quelli di altre amministrazioni.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, o suo sostituto;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di industria, o suo sostituto;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, o suo sostituto;

d) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo sostituto;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo sostituto;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico, o suo sostituto;

g) il responsabile del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave di cui all'art. 26, dal momento in cui verrà istituito;

h) il geologo regionale, o suo sostituto;

i) il Sindaco del Comune interessato, o suo sostituto;

l) i rappresentanti di altre amministrazioni, la cui presenza sia necessaria per espressa previsione di specifiche normative, o loro sostituti.

Art. 9

(Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto del provvedimento)

1. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere tenuto conto:

a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata;

c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale ed al complesso dell'organizzazione produttiva;

e) di altri preminenti interessi generali.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 16 della l.r. 6/1991, il provvedimento amministrativo contiene anche la decisione sulla compatibilità ambientale di cui al comma 3 del menzionato articolo e, in caso di valutazione positiva, le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo nonché quelle concernenti le modalità di coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma 1.

3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, il provvedimento contiene altresì l'indicazione delle eventuali autorizzazioni e/o prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali.

4. La Giunta regionale provvede sulla domanda di autorizzazione per le opere ed impianti fissi limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito nonché alla compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri interventi amministrativi secondo le vigenti leggi.

5. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, da effettuare entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, relativamente agli interventi atti a garantire la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato; l'autorizzazione è operativa solo dopo il tempestivo rilascio della garanzia prevista.

6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro centoventi giorni dalla sua presentazione, con notifica al richiedente e comunicazione al Comune o ai Comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi quindici giorni.

7. Laddove è prevista la valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, del parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della l.r. 6/1991, con comunicazione al richiedente ed al Comune o ai Comuni interessati del provvedimento adottato entro i successivi quindici giorni.

8. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni.

Art. 10

(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione, seguendo le procedure dell'art. 9.

2. Qualora le modificazioni siano richieste dal coltivatore, quest'ultimo deve seguire la procedura di cui all'art. 7 limitatamente agli adempimenti necessari per il rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione.

Art. 11

(Subingresso nell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha natura personale.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa deve chiedere alla Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione presentando domanda alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave corredata di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lett. a), e all'art. 7, comma 3, lett. h), nonché del certificato fallimentare.

3. La Giunta regionale provvede in merito, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.

4. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

5. Nel caso di successione del diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

6. La Giunta regionale provvede in merito, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

Art. 12

(Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata per uguali ulteriori periodi solamente in casi di obiettivo ed accertato impedimento al completo sfruttamento delle aree di cava, previa verifica della corrispondenza della prosecuzione della coltivazione ai criteri contenuti nell'art. 9, seguendo la procedura dell'art. 7, limitatamente alla presentazione della documentazione non esistente presso l'Amministrazione regionale ovvero a quella riguardante situazioni di fatto o di diritto che hanno subito modificazioni e con esclusione del pagamento della somma di cui all'art. 7, comma 11.

2. Le domande di rinnovo possono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, a partire dall'ottavo mese e non oltre il quarto mese antecedenti la data di scadenza del provvedimento autorizzativo.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 può disporsi la proroga dell'autorizzazione per un periodo inferiore a quello dell'autorizzazione nei casi di cui al comma 1.

4. In considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche della coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, la relativa autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di venti anni e può altresì essere prorogata e rinnovata secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.

CAPO II

(REGIME DI CONCESSIONE)

Art. 13

(Regime di concessione)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) appartengono al patrimonio indisponibile della Regione le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario.

2. La Giunta regionale può disporre il passaggio dell'area di cava al patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente dare l'area in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 45 del r.d. 1443/1927 e previa apposita diffida da effettuarsi trenta giorni prima dell'anzidetto provvedimento, qualora il titolare del diritto sull'area:

a) non provveda direttamente o indirettamente alla coltivazione;

b) non intraprenda, una volta ottenuta l'autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;

c) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;

d) sia decaduto dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c).

3. A seguito del provvedimento di acquisizione dell'area al patrimonio indisponibile della Regione, la Giunta regionale può assegnare l'area stessa in concessione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

4. Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 7.

5. La Giunta regionale provvede a norma dell'art. 9.

6. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata o prorogata secondo quanto disposto dall'art. 12, previa osservanza delle norme previste per il rilascio, sino all'esaurimento del giacimento.

7. Il trasferimento della concessione è disciplinato dalle norme di cui agli art. 27 e 28 del r.d. 1443/1927.

8. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione, da introitare sul capitolo n. 09050 (Canoni per concessioni di cave e torbiere per motivi di pubblica utilità) del bilancio della Regione per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari pari a:

a) lire 760.000 per le pietre da costruzione, per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale;

b) lire 600.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del r.d. 1443/1927.

9. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, ogni tre anni, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi praticati dai grossisti relativo alla voce "pietre e prodotti minerali non metalliferi" accertato dall'ISTAT; i provvedimenti di revisione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

10. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 14

(Diritti dei privati in caso di concessione)

1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera data in concessione nonché, ove del caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma 1.

Art. 15

(Estrazione di materiale di cava per interventi pubblici urgenti)

1. Per interventi urgenti di ricostruzione o ripristino di collegamenti ovvero atti a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità nel caso di eventi calamitosi e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche) può essere autorizzata l'estrazione di materiale di cava, in deroga alle individuazioni territoriali delle aree estrattive, a favore delle pubbliche amministrazioni della regione Valle d'Aosta o dei soggetti diversi a ciò appositamente delegati.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della conferenza dei servizi di cui all'art. 8.

3. Il materiale di cava estratto di cui al comma 1 deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi pubblici indicati al medesimo comma.

4. I proprietari delle aree interessate dagli interventi di cui al comma 1 hanno diritto ad un equo indennizzo che è erogato dai competenti organi delle pubbliche amministrazioni.

Art. 16

(Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi)

1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da accumuli naturali ed artificiali finalizzato a specifici interventi di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi, rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, purché ubicati nell'ambito del comune di prelievo, per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto concessionato o autorizzato.

2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è rilasciata dal Sindaco, acquisiti, ove richiesti, i pareri relativi al vincolo idrogeologico e al vincolo paesaggistico. Il Sindaco fissa le eventuali garanzie finanziarie, le condizioni e le modalità per il prelievo del materiale, che deve essere impiegato esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 e per il conseguente ripristino ambientale.

3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi, è effettuato dal Sindaco.

Art. 17

(Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva)

1. In presenza dei piani delle attività estrattive approvati ai sensi dell'art. 5, gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, ove siano allocati nelle aree individuate dai piani stessi, si devono uniformare alle prescrizioni ivi contenute.

2. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del r.d. 1443/1927. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale, con le procedure previste dall'art. 7.

3. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Sindaco del Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni, previa verifica di conformità alle previsioni dei piani estrattivi o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18

(Prescrizioni comuni a più cave)

1. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona, la Giunta regionale determina le prescrizioni comuni a tutte le opere al servizio delle cave, comprese le discariche e il deflusso delle acque.

2. Per l'esecuzione di lavori di preparazione, per la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti all'attività di cava e per esigenze di coordinamento della coltivazione si costituiscono consorzi facoltativi od obbligatori secondo le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6.

3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli interessati, entro trenta giorni, alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla Giunta regionale quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di tutela ambientale della zona, nonché quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata.

5. In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate, con addebito delle spese a carico del consorzio. Al riguardo il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 19

(Estinzione e revoca dell'autorizzazione e della concessione)

1. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, previa contestazione dei motivi, da parte del Presidente della Giunta regionale, al coltivatore qualora questi:

1) non adempia agli obblighi ed alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;

2) non abbia osservato le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 5, nell'art. 11, commi 2 e 5, nell'art. 13, comma 2, lett. b) e c), e commi 7, 8 e 10.

2. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla Giunta regionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

CAPO III

(CONTROLLI E SANZIONI)

Art. 20

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave e torbiere, nonché sulla conformità alle norme della presente legge delle opere e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è attuata dall'Amministrazione regionale tramite la struttura regionale competente in materia di miniere e cave.

2. Per le cave inserite in zone vincolate di competenza regionale la vigilanza è attuata anche dalle strutture regionali competenti.

3. I Comuni e le Comunità montane concorrono alla vigilanza, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.

4. La struttura regionale competente in materia di miniere e cave, anche tramite le strutture regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale anche delegata, redige annualmente una relazione a riguardo dello stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

Art. 21

(Adempimenti particolari)

1. Gli esercenti di cave e torbiere devono:

a) fornire alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave i dati statistici di cui al regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave);

b) mettere a disposizione della struttura di cui alla lett. a) e di quelle degli assessorati regionali competenti nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale anche delegata tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.

2. I funzionari delle suddette strutture possono richiedere, in caso di rifiuto, la necessaria assistenza alla pubblica autorità.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (Riordinamento del servizio statistico).

Art. 22

(Sanzioni)

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque installi senza autorizzazione opere ed impianti fissi all'interno delle aree individuate nei piani delle attività estrattive è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

4. Le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i proventi sono introitati dall'Amministrazione regionale sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari del bilancio di previsione della Regione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Presidente della Giunta regionale provvede all'immediata sospensione dei lavori illegittimi.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il Presidente della Giunta regionale può provvedere all'immediata sospensione dei lavori non conformi alle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione.

Art. 23

(Polizia mineraria)

1. La Regione esercita, ai sensi dell'art. 35, comma terzo, del d.p.r. 182/1982, nonché dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere), le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), nonché le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Giunta regionale e del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave di cui all'art. 26.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

3. I funzionari del Corpo regionale di polizia delle miniere e cave, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rivelino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalarle all'Unità sanitaria locale.

4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 128/1959 e dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.

5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.

6. Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.

7. Sino a che non sarà istituito il Corpo regionale di polizia delle miniere e cave, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione si avvale della struttura regionale competente in materia di miniere e cave.

TITOLO IV

RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE

Art. 24

(Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse)

1. Per le aree di cui all'art. 4, comma 7, lett. e), può essere predisposto un opportuno progetto di ripristino ovvero di riconversione ambientale da parte del proprietario o dell'Amministrazione regionale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, limitatamente a quelli miranti al ripristino ambientale, la Giunta regionale può concedere contributi per l'esecuzione delle opere relative; può provvedere altresì alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, in relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale, sino ad un massimo del sessanta per cento dei costi relativi al ripristino ambientale di cui al comma 1, con l'obbligo per il beneficiario di osservare le norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216.

5. Il contributo di cui ai commi 3 e 4, calcolato sulle spese effettivamente sostenute, è liquidato in due rate, la prima del trenta per cento e la seconda del settanta per cento, con provvedimenti del dirigente della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, con le seguenti modalità:

a) la prima rata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei relativi stati di avanzamento asseverati dal direttore dei lavori al raggiungimento di almeno il trenta per cento dell'importo dei lavori;

b) la rata a saldo entro novanta giorni dalla data di presentazione della contabilità finale e del collaudo debitamente sottoscritti e vistati da tecnico abilitato.

6. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 è la seguente:

a) generalità e domicilio dei soggetti richiedenti; ditta, ragione sociale o denominazione sociale per le imprese esercitate in forma individuale o collettiva;

b) ubicazione e dimensione dell'area interessata dall'intervento;

c) titoli giuridici dimostranti la disponibilità dell'area;

d) studi geologico, idrogeologico e geotecnico;

e) relazione illustrativa dell'intervento;

f) corografia, planimetria catastale ed estratto del piano regolatore generale comunale;

g) rilievo topografico dello stato dei luoghi;

h) planimetrie e sezioni della situazione esistente;

i) planimetrie e sezioni di progetto;

l) disegni delle opere d'arte;

m) computo metrico estimativo dell'intervento ed analisi dei prezzi;

n) documentazione fotografica.

7. La Regione può inoltre procedere a ogni altro intervento ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone. Restano ferme tutte le altre competenze regionali ed istituzionali in materia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25

(Regime transitorio)

1. Le domande di autorizzazione per le cave e torbiere presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e le relative autorizzazioni o concessioni sono rilasciate ai sensi della disciplina previgente.

Art. 26

(Ordinamento degli uffici)

1. Ai fini dell'ordinamento degli uffici ed in relazione alle funzioni attribuite dalla Regione in materia estrattiva, ai sensi degli art. 6 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sarà istituito il Corpo regionale di polizia delle miniere e cave.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 310 milioni a decorrere dall'anno 1996, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale per gli anni 1996/1998:

a) quanto a lire 150 milioni sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 52105, la cui denominazione è modificata in "Contributi per il ripristino delle cave abbandonate";

b) quanto a lire 10 milioni sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 52107, la cui denominazione è modificata in "Spese per il ripristino ovvero la riconversione ambientale delle cave abbandonate";

c) quanto a lire 150 milioni sul capitolo 38345 "Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto e uso del territorio", alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 52105.

2. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri necessari potranno essere rideterminati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 28

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate, per ciascun anno, le seguenti variazioni, per l'anno 1996 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 52105 "Contributi per il ripristino delle cave abbandonate"

lire 150.000.000;

b) in aumento:

cap. 38345 "Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto e uso del territorio"

lire 150.000.000.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 29

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108 (Norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate);

b) legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67 (Coltivazione di cave e torbiere e relativa polizia mineraria);

c) legge regionale 26 maggio 1993, n. 61 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108, concernente norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate, alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67, concernente coltivazione di cave e torbiere e relativa polizia mineraria nonché norme particolari in materia di marmi e pietre affini ad uso ornamentale).