Legge regionale 4 maggio 1994, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 4 maggio 1994, n. 15

Norme di attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59(Nuove norme in materia di società cooperative).

(B.U. 17 maggio 1994, n. 22)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, con la presente legge, dà attuazione alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

2. Al fine di cui al comma 1 la Regione:

a) istituisce l'elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi e l'elenco regionale dei revisori di società cooperative;

b) approva nuove norme in materia di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

c) istituisce i fondi mutualistici e il fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2

(Elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, della l. 59/1992, l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione dell'elenco regionale delle società di revisione, nel quale sono iscritte le società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) e le società iscritte all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della L. 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa).

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 avviene su domanda delle società interessate, indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato. La domanda deve essere corredata della certificazione attestante l'autorizzazione ministeriale o l'iscrizione all'albo speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 136/1975.

3. Le società di revisione iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare, entro il mese di marzo di ogni anno, la permanenza del possesso dei requisiti di iscrizione nell'elenco medesimo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Al venir meno di tali requisiti, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco regionale delle società di revisione.

Art. 3

(Certificazione dei bilanci)

1. Le società cooperative e i loro consorzi, tenute alla certificazione dei bilanci ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. 59/1992, vi provvedono avvalendosi delle società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 2, comma 1.

2. La certificazione dei bilanci deve essere trasmessa all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari dell'ente cooperativo medesimo.

Art. 4

(Elenco regionale dei revisori di società cooperative)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, l'elenco regionale dei revisori di società cooperative.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 avviene su domanda delle persone interes-sate, indirizzata all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificazione attestante:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) il possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore;

3) la frequenza, con esito favorevole, di un corso per ispettori di cooperative promosso dalla "Fédération regiona-le des coopératives valdôtaines" o dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e autorizzato dal Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale;

b) certificazione prevista dall'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è condizione per l'effettuazione delle ispezio-ni ordinarie e straordinarie, come discipli-nate dalla legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi) e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, sono inseriti nell'elenco di cui al comma 1 i revisori iscritti negli elenchi formati dalla "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modificazioni, su segnalazione delle associazioni medesime.

Art. 5

(Vigilanza sugli enti mutualistici)

1. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile è esercitata con le modalità previste per le società cooperative e i loro consorzi, di cui alla l.r. 16/1984 e successive modificazioni salvo quanto disposto da leggi speciali.

2. E' istituita, nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 2 della l.r. 16/1984 e successive modificazioni, la categoria delle "società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile".

Art. 6

(Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi)

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 16/1984 e successive modificazioni, le società cooperative e i loro consorzi devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti indicati all'art. 3 della medesima l.r. 16/1984 e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'art. 10 sexies della l. 575/1965, introdotto dall'art. 7 della l. 55/1990, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata, dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro di cui all'art. 2 della l.r. 16/1984 e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro medesimo.

Art. 7

(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del d.l.c.p.s. 1577/1947 e successive modificazioni, con strutture organizzate in Valle d'Aosta, possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dall'art. 11 della l. 59/1992, per gli scopi di cui al medesimo art. 11, comma 2. I fondi possono essere gestiti direttamente dalle organizzazioni indicate, sulla base di apposito regolamento, o, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 devono destinare alla costituzione e all'incremento dei fondi, costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al tre per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane) e successive modificazioni, la quota del tre per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

3. Gli enti cooperativi che aderiscono a più organizzazioni devono ripartire la quota degli utili, in misura uguale, tra i fondi costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono.

4. Deve altresì essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947 e successive modificazioni.

5. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati da contributi erogati da enti pubblici o da privati purché finalizzati a finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori medesimi, rivolti al perseguimento delle finalità precisate dall'art. 11, comma 2, della l. 59/1992.

Art. 8

(Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'ottanta per cento dall'organizzazione che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione.

3. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni, costituite dalla "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente da dette organizzazioni, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione. Gli statuti e i regolamenti devono espressamente indicare le modalità di utilizzo delle risorse, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate dall'art. 11, comma 2, della l. 59/1992.

4. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo provvedono, entro trenta giorni dall'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, a trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, copia autentica del relativo atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo.

5. Ogni cambiamento nelle cariche sociali o modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto o del regolamento del fondo, la messa in liquidazione o lo scioglimento della società per azioni o dell'associazione devono essere comunicati entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

6. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi conseguono la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale; ad esse si applicano gli art. 14 e seguenti del codice civile.

7. Le società e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono assogget-tate ad annuale certificazione del bilancio per mezzo di società di revisione iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati esclusivamente per la promozione e il finanziamento di nuove imprese o per iniziative di sviluppo della cooperazione.

8. Copia del bilancio certificato e copia del rendiconto della gestione diretta del fondo da parte della "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, devono essere trasmessi entro due mesi dall'approvazione all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

9. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo devono comunicare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le loro decisioni in merito alla costituzione dei fondi mutualistici di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 9

(Istituzione del fondo regionale

previsto dall'art. 11 della l. 59/1992)

1. E' istituito il fondo regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 7, della l. 59/1992. A tal fine sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, i seguenti nuovi capitoli:

a) Titolo VI, Cat. 21 Entrate per contabi-lità speciali

capitolo 12440 "Gestione fondo regio-nale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione";

b) Titolo IV, Cat. 2 Spese per contabilità speciali

capitolo 72670 "Gestione fondo regio-nale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione".

2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato dalla quota, pari al tre per cento, degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi, comprese le cooperative di credito, non aderenti alla "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" o ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. Deve, inoltre, essere devoluto al fondo regionale di cui al comma 1, il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione non aderenti alle organizzazioni indicate al comma 2 o aderenti alle medesime organizzazioni che non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'art. 8, comma 1, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947 e successive modificazioni. Parimenti è devoluta al fondo regionale la quota, pari al tre per cento, degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi, comprese le cooperative di credito, aderenti alle organizzazioni indicate che non abbiano provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 10

(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa connessa con l'applicazione della presente legge è svolta dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'in-dustria, commercio e artigianato.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuito speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.