Legge regionale 26 marzo 1993, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 26 03 1993

Bollettino ufficiale 6 4 1993 n. 15

Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".

Art. 1

(Interpretazione autentica)

1. Il termine di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente " Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci ", č da considerarsi ordinatorio; la comunicazione indicata allo stesso comma deve comunque pervenire all’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima dell’apertura al pubblico delle piste di sci.

Art. 2

(Proroga di termine)

1. Il termine di cui all’articolo 13, comma 2 della lr 9/1992 č prorogato al giorno 30 novembre 1994.

Art. 3

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.