Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 04 03 1988

Bollettino ufficiale 30 03 1988, n. 5, 2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0007 del 25 03 1988

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.

Art. 1

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore.

Nello stesso ambito è parimenti vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiore a mt. 500 dal suolo.

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

Art. 2

1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della presente legge.

2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettivi aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto " Corrado Gex " di Saint-Christophe.

3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.

4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.

6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinché detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

Art. 3

1. L'attività di lavoro aereo avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività;

b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide;

c) i modi per assicurare l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;

d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci - alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, viene effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili, per le attività di volo di cui all'art. 2 comma primo, limitatamente al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 15 maggio; l'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

6. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma terzo è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.

Art. 4

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

Art. 5

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da lire 6.000.000 a Lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;

- da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;

- da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'articolo 1.

2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. È abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le convenzioni stipulate in forza di essa.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Sino al 15 maggio 1988 per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori con aeromobili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1986, n. 33.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO A) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1 Comprensorio n. 1 di Courmayeur

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Mont Dolent, sinistra orografica ghiacciaio di Prè de Bar, confine di stato italo - svizzero dal Mont Dolent al Monte Allobrogia, Col

du Petit Ferret, Prè de Bar, Arnua.

b. Vallone del Mont Charfire, loc. Gioè, Ferrachè, Mont Charfire.

c. Lava chey, Alpe di Malatrà, Alpe sup. dei Gioè, destra orografica vallone di Malatrà,

Passo di Entre deux Sauts, Alpe di Secheron, Col Sapin, Testa della Tronche, Testa Bernarda, Torrente de la Gora, loc. Meyenchet,

le Pont.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Comprensorio n. 2 di Gressoney - La - Trinitè e Ayas

comprendere le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Gobba di Rollin, Colle del Breithorn, Colle del Felik, Rif. Quintino Sella, Monte Rosso, Vallone di Resy, loc. Resy, loc. Fiery,

Rocca di Verraz.

b Passo della Bettolina, vallone della Vettolina, Alpe Cortlys, loc. Stafal, impianti risalita

Soc. Ghiacciai del Lys.

c. Colle del Lys, Rif. Gnifetti, Punta Altaluce, Alpeggio Salza sup., loc. Stafal, Salza inf.

Colle della Salza, Ghiacciaio di Garstelet, Piramide Vincent, Corno Nero.

d. Colle del Felik, Punta Perazzi, Rif. Quintino Sella, Felik, Roswang, loc. Stafal, spartiacque tra il ghiacciaio del Felik ed il

ghiacciaio del Lys.

e. Lago del Gabiet, Punta Straling, Passo di Tzube, Corno del Lago, Alpe Tagli.

f. Colle della Salza, Alpe Indren, Gabiet.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Comprensorio n. 3 di La Thiule

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Monte Miravidi, Colle d'Arguerey, Piede dell'Aiguille de l'Hermite, Lago di Verney.

b. Monte Ouille, Grand Berrier, Plan Veylè. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Comprensorio n. 4 di Ollomont

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Mont Gelè, limiti del Ghiacciaio del Mont Gelè, Laghi del Morion, Conca della Valme, Conca di By, loc. Glacier.

b. Testa del Filone, dosso della Buonamorte, conca del Filone, Alpeggio di Balme, Conca

di By.

c. Testa Bianca, Rifugio Chiarella all'Amiante, Conca di By.

d. monte Sonadon, limiti del Giacciaio del Vassorey, Bovacco Savoia, Conca di By.

e. Colle de la Fenetre Durand, conca dell'Acqua Bianca, conca delle Balme, conca di By.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

Comprensorio n. 5 di Valgrisenche, Arvier, La Thuile

comprendente le seguenti zone per l'esercizio

delle attività di trasporto sciatori:

a. Tete du Rutor, Rif. A. Deffeyes, Piano del Glacier.

b. Tete du Rutor, Vedettes du Rutor, Grand Assaly, Lago del Rutor, loc. Le Cascate, loc.

Joux, loc. Villaret, La Thuile.

c. Becca di Tos, Ghiacciaio di Tos, vallone di Boregne, Chamin, Chamencon.

d. Chateau Blanc, Doravidi, Piede Becca di Cere, Alpe di Orfenille, Planaval.

e. Monte Feluma, Ghiacciaio di Feluma, Maison Forta, Valgrisenche.

f. Becca di Prè d'Amont, Col Cussuna, Becca

di Tey, Truc de la Seja, loc. le Rocher, Becca dei Quattro Denti.

g. Tete du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Mont Cornet, Becca di Tey.

h. Tete du Rutor, Ghiacciaio del Morion, Rifugio Scavarda, vallone Alpe Vieille, Bonne,

Monte Alpe Vieille.

i. Punta Ormelune, Ghiacciaio dell'Ormelune, costa di Suzzei, Grande Alpe, Uselliere.

l. Punta Moureun, Ghiacciaio di Moureun, vallone di Quark, Grande Alpe, Uselliere.

m. Becca de la Traversiere, Ghiacciaio du Mont Glayrettaz. Rif. Bezzi.

n. Grande Traversiere, Alpe Vaudet.

o. Truc Vlanc, Ghiacciaio del Giasson, vallone Mont Firciaz, Usellieres.

p. Vallone di Invergnan, Alpe di Mont Forciaz, Usellieres, vallone del Bouc, Alpe l'Epee, Punta Rabuigne.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

Comprensorio n. 6 di Valtournenche comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Punta Tzan, Dome de Tzan, Ghiacciaio la Roisetta, Piede della Becca di Salè, lago di Cignana.

b. Chateau des Dames, Mont Rous, Ghiacciaio di Vofrede, Alpe di Vofrede, Les Vorpilles, loc. Cava.

c. Monte Roisetta, Grand Tournalin, Becca Trecare, Punta Falinere, Punta Fontana Fredda, Loc. Cheney, Mont Molar, Becca

d'Aran, Monte Roisetta.

d. Stazione del Furggen, Ghiacciaio della Forca, Ghiacciaio del Cervino, Croce Carrel,

Torrente Cervino, loc. Breuil.

e. Motta di Pletè, loc. Chanplong, loc. Perreres, Cleva della Seya.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

Comprensorio n. 7 di Doues

comprendente le seguenti zone per l'esercizio delle attività di trasporto sciatori:

a. Colle Champillon, Crouse de Bleintse. b. Chaz de Champillon, Pichenoille.